Monthly Archives: Novembre 2018

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Regime forfettario e registratore di cassa

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Regime forfettario e registratore di cassa

La certificazione dei corrispettivi, ossia lo scontrino, è un adempimento importante per chi decide di traghettare o iniziare un’attività soggetta a scontrini fiscali ma gestita con regime forfettario

Infatti tutte le volte che un soggetto dotato di  partita Iva esercita un’attività aperta al pubblico, deve certificare le vendite in modo semplificato ossia emettendo uno scontrino fiscale.

Ma cosa succede se sei nei regime dei minimi? Devi ugualmente certificare i corrispettivi?
Innanzitutto ricordiamo che le partite Iva esonerate dall’obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale se applicano il regime dei minimi, possono continuare a godere di questo esonero.

Devono però provvedere a certificare gli incassi giornalieri annotandoli in un apposito registro cronologico.(Risoluzione del 23 aprile 2009, n. 108/E).
Alcuni esempi di contribuenti esonerati sono i venditori in spiaggia, i gestori di distributori automatici, i venditori via Internet.

Per tutte le partite Iva che cedono beni in locali aperti al pubblico, che siano nel regime dei minimi o meno, la certificazione dei corrispettivi deve essere contemporanea alla cessione.
Inoltre la cessione, deve essere annotata entro il giorno non festivo successivo nel registro cronologico.

E’ comunque obbligatorio per tutti i soggetti che emettono scontrini, su richiesta del cliente, emettere la fattura in sostituzione del corrispettivo.
In alcuni esercizi sono appesi cartelli dove si annuncia che la fattura può essere emessa soltanto per importi superiore a 50 €.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

In merito ti diciamo che non esistono importi minimi per la fatturazione di cessione di beni e servizi, per cui nè 50,00, nè 100,00 € o altro importo, esiste soltanto il buonsenso.
Ci spieghiamo: il tentativo dell’esercente di non emettere fattura è legato sostanzialmente ad un aggravio di burocrazia e, questo aspetto, effettivamente è reale.
Pertanto, ribadendo l’assenza di un importo minimo ostativo all’emissione della fattura, si consiglia agli acquirenti soggetti Iva la richiesta di fattura soltanto per importi significativi.

CHE COS’È IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI?

Si tratta di un libro contabile cartaceo, che viene comunemente venduto anche in edicola o cartoleria.

La sua compilazione è molto semplice e intuitiva.
I dati necessari alla compilazione sono:

  • Anno fiscale;
  • Mese di riferimento;
  • Importo totale degli incassi giornalieri.

Nel caso in cui non si venda alcun prodotto o il negozio sia semplicemente chiuso, basterà apporre una barra in corrispondenza del relativo giorno. (ricordati che una tenuta ordinata della contabilità non tollera spazi bianchi.)
La compilazione del registro, deve rispettare la realtà degli incassi giornalieri, in quanto questo libro assume vero e proprio valore fiscale. La mancata annotazione costituisce un’irregolarità sostanziale in quanto non permette la corretta determinazione del tuo volume di affari.
Il registro dei corrispettivi, come tutti gli altri libri contabili, deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi e conservato per eventuali accertamenti tributari.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è commercialista-fattureincloud.png

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Anche noi di Turismoefisco siamo ora sulla piattaforma online di fatture in cloud  e pertanto è possibile interagire con tutti i nostri clienti  utilizzando questa piattaforma comune in collaborazione con TeamSystem.

Con Fatture in cloud cliente e commercialista sono più uniti e danno vita una soluzione strettamente integrata di fatturazione elettronica in cloud e pagamenti online con bonifico bancario con integrazione di bonifico bancario di SOFORT. Anche le aziende potranno sfruttare i servizi della piattaforma non solo per interagire con noi come commercialisti ma anche per gestire la propria attività, pagare e farsi pagare con facilità potranno accettare bonifici online a partire direttamente dalla fattura emessa rendendo l’operazione di pagamento semplice, sicura e veloce per il cliente finale.
Dal preventivo alla fatturazione alla registrazione del pagamento alla interazione e integrazione con la contabilità alla gestione di tutta la documentazione sulla piattaforma con avviso di ricevimento e ottimizzazione dei tempi di gestione.

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Tutta la documentazione inviata e ricevuta ( F24 moduli, fatture, avvisi e quant’altro scambiabili in tempo reale con la propria area riservata) visibile solo dal cliente stesso e dal commercialista ovunque ti trovi e senza problematiche di ricezione, di files troppo grandi o non visti poiché il programma ci avvisa in tempo reale se la documentazione viene vista e quando.

Siamo più uniti più vicini e insieme facciamo decollare la tua azienda anche attraverso la tecnologia.

CHE COS’È IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI?

Si tratta di un libro contabile cartaceo, che viene comunemente venduto anche in edicola o cartoleria.

La sua compilazione è molto semplice e intuitiva.
I dati necessari alla compilazione sono:

  • Anno fiscale;
  • Mese di riferimento;
  • Importo totale degli incassi giornalieri.

Nel caso in cui non si venda alcun prodotto o il negozio sia semplicemente chiuso, basterà apporre una barra in corrispondenza del relativo giorno. (ricordati che una tenuta ordinata della contabilità non tollera spazi bianchi.)
La compilazione del registro, deve rispettare la realtà degli incassi giornalieri, in quanto questo libro assume vero e proprio valore fiscale. La mancata annotazione costituisce un’irregolarità sostanziale in quanto non permette la corretta determinazione del tuo volume di affari.
Il registro dei corrispettivi, come tutti gli altri libri contabili, deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi e conservato per eventuali accertamenti tributari.

COSA CAMBIA AL REGISTRATORE DI CASSA DAL 1° GENNAIO 2017

Il  D.Lgs. 127/2015 introduce importanti novità in materia di certificazione dei corrispettivi.
A partire dal 1° gennaio 2017, tutti i soggetti che emettono scontrini fiscali possono optare per la memorizzazione elettronica.
Di conseguenza potranno effettuare la trasmissione telematica all’AdE dei dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate.
Questo sostituirà gli obblighi di certificazione e registrazione delle operazioni.

Invece chi non trasmette i corrispettivi telematici ma opera in regime forfettario deve far modificare il registratore di cassa in adempimento del nuovo regime.

Cosa aspetti richiedi subito informazioni qui oppure su fattureincloud.it


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Partita Iva regime forfettario: costi

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Nella esecuzione di qualsivoglia attività sia commerciale imprenditoriale sia professionale , freelancer, artigiani e commercianti è possibile aderire ad un regime agevolato di vantaggio, il regime forfettario.
Il regime forfettario è entrato in vigore nella sua forma completa dal 1° gennaio 2016  grazie alle modifiche dalla legge 208/2015.
Dal primo gennaio del 2019 è entrata in vigore la nuova legge 145/2018 che ne ha modificato sostanzialmente i contenuti e ampliato i limiti portandolo a €65.000 con tassazione al 15% e nel 2020 il limite potrebbe essere di 100.000 con aliquota al 20% .

Molto appetibile per  tutti i giovani che vogliono avviare una nuova attività o per coloro nel nostro paese ma anche per coloro che hanno difficoltà a gestire la propria attività con il regime semplificato.

Il regime forfettario, offre grandi opportunità e diversi vantaggi a tutti ed in special modo a chi vuole iniziare l’attività nel 2019.
Prevede un’aliquota di imposta sostitutiva al 15%, ma se si esercita l’attività per la prima volta l’aliquota scatta al 5% per i primi 5 anni.

GUIDA AL REGIME FORFETTARIO

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Vediamo gli aspetti fondamentali che prevede il regime forfettario:

  • imposta sostitutiva al 15%;
  • nessun limite temporale, si applica fino al momento in cui viene meno uno dei requisiti di accesso;
  • per chi rispetta i requisiti di accesso il regime forfettario si presenta come regime naturale.

Per le nuove iniziative produttive è prevista la riduzione dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni se vengono rispettati i seguenti requisiti:

  1. non si deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività che si vuole esercitare con il regime agevolato la stessa  attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. se si prosegue un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti predetti.

La determinazione del reddito imponibile non avviene più tramite la sottrazione dai ricavi dei costi deducibili come previsto dal regime dei minimi.
Le spese inerenti l’attività o ad uso promiscuo non vengono più considerate, ma al totale del fatturato viene applicato un coefficiente di redditività, determinando così a forfait il reddito imponibile.

REQUISITI PER ACCEDERE E LIMITAZIONI

Il regime forfettario è un regime naturale ( così come il regime semplificato)  e può essere applicato da tutti.
Non vi sono alcuni requisiti specifici per aderire al regime forfettario, poiché è un regime tecnicamente definito naturale.

Attenzione, non è possibile avvalersi del regime forfettario nei seguenti casi:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni, ovvero di società a responsabilità limitata.

LIMITI PER RIMANERE IN REGIME FORFETTARIO

Il limite di fatturato fino al 31/12/2018 variava a seconda dell’attività esercitata che erano raggruppate in base ai codici Ateco.
Dal primo di gennaio del 2019, il limite di fatturato è stato innalzato a 65.000€ per tutte le categorie di attività.

Per adottare o per rimanere nel regime forfettario, ci sono  dei requisiti necessari, analizziamoli insieme:

  1. Non aver percepito al 31/12/2018 ricavi superiori a 65.000€;
  2. non aver usufruito di altri regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
  3. essere residente in Italia oppure produrre in ogni caso in Italia almeno il 75% del reddito;
  4. non cedere fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  5. non partecipare a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti contemporaneamente all’esercizio dell’attività.

Per quanto riguarda le problematiche relative all’IVA è importante conoscere fondamentalmente due aspetti fondamentali, agevolazioni ed adempimenti.

AGEVOLAZIONI IVA

E’ previsto l’esonero dall’obbligo delle seguenti voci:

  1. applicazione e versamento dell’IVA, salvo gli acquisti di beni intra-U.E. di importo annuo superiore a 10.000 € e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
  2. registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi;
  3. registrazione degli acquisti;
  4. tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;
  5. dichiarazione e comunicazione annuale I.V.A.;
  6. comunicazione del c.d. spesometro;
  7. comunicazione black list;
  8. comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute.

ADEMPIMENTI IVA

Questi gli  adempimenti relativi all’Iva:

  1. numerazione e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  2. certificazione e conservazione dei  corrispettivi.
  3. presentazione degli  elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
  4. versamentodell l’IVA per gli acquisti di beni intra-U.E. di importo annuo superiore a Euro 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

AGEVOLAZIONI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

in regime forfettario sono previste numerose agevolazioni anche riguardo le imposte sui redditi:

  1. esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  2. il reddito è determinato con semplicità, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività;
  3. obbligo alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  4. esonero Iva e l’I.R.A.P.;
  5. esonero dagli studi di settore;
  6. esonero da ritenute alla fonte subite.

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CODICE ATECO E COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ

Il reddito imponibile, si ottiene applicando ai ricavi un coefficiente di redditività e dipende dal codice ATECO dell’attività svolta.
Uno sguardo alla tabella ministeriale da cui puoi desumere il limite reddituale da non superare ed il relativo coefficiente da applicare.

0 – 11) – Industrie alimentari e delle bevande
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 40%
47.81
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 40%
47.82 – 47.89
Commercio ambulante di altri prodotti
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 54%
(41 – 42 – 43) – (68)
Costruzioni e attività immobiliari
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 86%
46.1
Intermediari del commercio
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 62%
(55 – 56)
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09 05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 -32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98 – 99)
Altre attività economiche
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 67%

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mediainx software gestionale agenzie di viaggi adv e tour operator

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Mediainx software gestionale agenzie di viaggi adv e tour operator

Un unico software per ADV e Tour operator che gestisce anche le fatture elettroniche

Oggi analizziamo questa interessantissima  piattaforma di gestione aziendale usufruibile online che permette di avere in un  unico prodotto la gestione dell’agenzia ( o dell’attività) , senza limiti di utenti. Un  software per agenzie di viaggi, fortemente innovativo tra tutti i programmi usati dalle agenzie di viaggio,  e i numerosi software gestionale agenzia viaggi free,con il quale si può lavorare dal PC, dal notebook, dal Tablet, pubblicare i prodotti e i documenti nel sito internet RESPONSIVE, ricevere gli ordini, modificare la grafica del sito, pubblicare le offerte su Facebook, tutto automaticamente, al volo, senza dipendere da altri e soprattutto senza dover riscrivere nulla.

Mediainx software, infatti integra anche la gestione del sito internet aziendale e dei social network con il risultato di avere tutte le offerte aggiornate in tempo reale senza richieder el’intervento di consulenti software specializzat iche notoriamente hanno tempi lunghi di lavoro e costi relativi che non sempre sono compatibili con gli stretti margini delle Agenzie di Viaggi. Mediainx si pone l’ambizioso obiettivo  di sollevare l’agente di viaggi  dalla moltitudine di operazioni che è solito compiere. La piattaforma è frubile dal PC, dal Notebok ed è perfettamente ottimizzata per essere utilizzata anche da  modelli di tablet molto economici.

L’integrazione è fondamentale poiché assistiamo quotidianamente al fatto che  moltissime società di software propongono siti ecommerce e software gestionali scollegati tra loro e questo purtroppo comporta più risorse lavoro nel dover inserire più volte gli stessi dati e una totale mancanza di sincronizzazione tra i due sistemi. Tra l’altro spesso e volentieri si debbono  inserire i prodotti nel proprio sito,  con un’interfaccia utente approssimativa rendendo il lavoro poco efficace e per niente ottimizzato per il potente motore di ricerca globale.

Altro scenario datato è quello del backup; se si lavora in locale si deve predisporre un serio salvataggio dei dati che non occorre per un prodotto in cloud.

Per le attività che gestiscono il magazzino normalmente c’è una seria difficoltà nel raccordare i prodotti online… e se vende qualcosa nel sito, reinserire manualmente i dati nel gestionale… e/o viceversa… e se desidera un pò di visibilità utilizzando ad esempio facebook, ancora una volta, dovrà creare gli inserti manualmente! Sembra pazzesco, ma è la realtà che quasi tutti i commercianti affrontano quotidianamente.

Ecco perchè accogliamo volentieri questo nuovo software gestionale che ha posto le basi per un significativo cambio di direzione. Mediainx ha infatti immesso sul mercato una piattaforma completa ad un prezzo più che ragionevole che riesce a proporre una gestione aziendale immediata, un sito ecommerce auto personalizzabile associato al gestionale e a Facebook, semplicità d’uso e costi particolarmente contenuti. Sembra di ascoltare quella famosa pubblicità in cui si dice ” ti piace vincere facile”!

Mediavacanze Gestionale perAgenzie di Viaggi in cloud con fatture elettroniche illimitate  ;

Prova la demo Gratuitamente e se lo acquisti dando i nostri riferimenti avrai sei mesi di consulenza fiscale gratuita specifica sul turismo!  

Per le Agenzie di Viaggi mediainx ha il prodotto “MediaVacanze” che integra tutte le  nuove opportunità offerte dal web. Un software per agenzie di viaggi  Responsive, progettato per essere totalmente compatibile con qualunque dispositivo portatile: Notebook, Tablet, Smartphone, quindi opera su sistemi Microsoft, Apple, Android, Linux per gestire l’attività senza limiti, con la comodità di un dispositivo mobile e senza alcuna  installazione. Non  si deve nemmeno configurare una rete aziendale o altre costose implementazioni.
Completamente integrato pe rla nuova fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2019! Con mediainx la Fatturazione Elettronica è inclusa, è gratuita ed è illimitata!
Invio, convalida e conservazione a norma, direttamente dal gestionale, per fatture di vendita e di acquisto, senza alcun limite.

Filiali e Postazioni ILLIMITATE

Altra nota positiva e non di secondo piano è che siamo in presenza dell’unico Gestionale in Italia che offre  Filiali e le Postazioni senza alcun limite quindi a costo zero.

Fatturazione e documenti fiscali

Con Mediavacanze si possono realizzare preventivi, opzioni, prenotazioni, fatture, note di credito, tutte perfettamente conformi all’art. 74 TER DPR 633/72

La normativa 74 Ter è totalmente gestita, quindi si possono crerare automaticamente  documenti che in automatico verranno gestiti in base alla tipologia del prodotto richiesto.
Se ad esempio si realizza  una prenotazione al Netto, la fattura si compilerà automaticamente con il regime 74 ter, senza la preoccupazione di dover verificare volta per volta la scelta fiscale..

 biglietteria
Si possono registrare i biglietti individuali o collettivi quindi anche per interi gruppi e aggiungere le fee ed emettere automaticamente la fattura per le fee. Inoltre La biglietteria è tracciabile in prima nota, movimenti e scadenze, quindi inserire i pagamenti e le relative scadenze sei dei clienti che dei vettori.
Inoltre è possibile monitorare richiedendo una  email ogni mattina gli eventuali checkin o promemoria da effettuare.

Convertire  i documenti senza doverli riscrivere
La gestione dei doumenti diventa estremamente facile; creare un preventivo, stamparlo  o invialo automaticamente dal gestionale stesso. Riprenderlo,  modificarlo, ristamparlo o convertirlo in una prenotazione, senza dover riscrivere nulla! Inoltre una volta convertito, i documenti quali il Contratto e i Voucher, si auto compileranno. Dalla prenotazione si possono ricreare le fatture e/o l’autofattura per le commissioni.

Crea le fatture automaticamente dalla prenotazione, inclusa  l’autofattura
La facilità e velocità di gestione son ole armi più potenti di questo software e soprattutto comodissime specialmente in alta stagione! Il gestionale  permette di creare con facilità tutta una serie di documenti associati alla pratica in corso e  generare le fatture automaticamente, con estrema facilità. Le fatture create verranno automaticamente inserite in Prima nota, Movimenti e Scadenze, quindi sarà possibile interrogare l’andamento in base al fatturato, conoscere ogni dettaglio per pratica, cliente, fornitore, prodotto, servizio…

Inserire tutte le informazioni, le quote, le riduzioni, i supplementi, i partecipanti
Nelle varie pratiche create, è possibile inserire ogni dato necessario allo sviluppo della pratica stessa, quindi oltre alle quote quali Camere, Voli, Soggiorni… anche  riduzioni e/o supplementi. Per ogni riga creata è possibile  associare i vari partecipanti, inserire i loro dati. Inoltre i partecipanti non debbono essere riscritti piu volte  poiché si possono importare  da altre righe o copiarli e quindi in seguito richiamarli dall’intestatario del documento con molteplici ore lavoro risparmiate e un maggior controllo.

Stampare tutti i documenti in PDF e inviarli per email come allegati direttamente dalla pratica
Tutti i documenti, qualunque essi siano, anche le interrogazioni, sono stampabili in PDF, velocemente. Inoltre il gestionale permette di inviare i documenti direttamente, senza doverli scaricare e poi allegare ad esempio con Gmail. Ci pensa il gestionale; li salva e li allega.

Si tiene  traccia di tutte le operazioni, è inoltre possibile verificare l’andamento e consultare le statistiche e tutto ciò che si inserisce è consultabile dalla sezione Movimenti e Scadenze.

Sito internet associato al Gestionale
Oltre al gestionale è inclusa nel prezzo  l’attivazione di un Sito internet con un nome prescelto  (www.lamiaagenzia.it o .com o altro), in cui è possibile apportare tutte le modifiche e/o integrazioni desiderate,  cambiare la grafica e inserire in piena autonomia tutto quello che riguarda la gestione particolareggiata della propria agenzia ( pacchetti, sviluppo viaggi, offerte etc) , locandine, offerte, liste eventi, foto, testi, descrizioni, inserzioni, mappa, video e inserire fino a 30 foto per ogni prodotto turistico e associare anche video su youtube
Possibile anche creare prodotti e/o servizi turistici, inserire i dati della struttura o della società che eroga il servizio.

Pubblicazione automatica su Facebook
Le offerte realizzate possono essere automaticamente pubblicate  su Facebook nella propria pagina aziendale  in un gruppo, in un  profilo, nei profili di amici, ecc..
I vantaggi sono molteplici: non si perde tempo a creare il Post, lo crea il Gestionale e quando un utente di Facebook clicca sull’immagine, essa non verrà ingrandita (come avviene di solito), ma l’utente verrà reindirizzato nel Sito web dell’agenzia, nella scheda della locandina, dove troverà molte più informazioni, foto, video, ecc..

Scadenze con avvisi tramite email
Si possono creare  scadenze dei pagamenti (sia attivi che passivi) e ricevere una email ogni mattina alle 8,30, con una lista sulle scadenze in corso. La scadenza  verrà mostrata ogni giorno, fino a quando non sarà disattivata.Oltre a questo si potrà integrare con  un avviso sempre via email in merito alla biglietteria sui checkin da effettuare. Possibile impostare una data e da quel giorno, sempre ogni mattina alle 8,30, arriverà una email che avvisa quali checkin attivare per i propri  clienti.

Filiali e Postazioni illimitate
Non ci sono limiti al numero di Agenzie, Filiali, Operatori, Postazioni o Sessioni multiple che possono essere usate contemporaneamente.
Possibile creare le filiali e anche dei profili con password ai propri collaboratori, quindi tracciare ogni operazione. Così facendo è molto comodo conoscere  dove e da chi vengono creati i documenti e tenere sotto controllo l’andamento di ogni Filiale e di ogni Operatore.
Un incredibile controllo generale, senza nemmeno dover spendere un euro in più. diainx.com.

La versione EASY e mono utenza, pensata per coloro i quali sono all’inizio oppure gestiscono una piccola Agenzia e non necessitano di un sito internet.

Tutte le versioni dispongono di tutte le funzionalità operative. Tutti i moduli sono inclusi, persino la Fatturazione Elettronica, ILLIMITATA, per ciclo attivo e passivo (fatture di vendita e di acquisto), con invio e conservazione a norma

Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


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imposta di bollo su fatture elettroniche 2020

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imposta di bollo su fatture elettroniche 2019

Come si applica l'imposta di bollo con la fatturazione elettronica

Sulle fatture elettroniche  ovviamente non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo, pertanto per assolvere l’adempimento è necessario effettuare il versamento telematicamente.

Già attraverso la  circolare 16 E del 14/04/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quanto originariamente previsto per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale attraverso il D.P.R n° 642 del 26 ottobre 1972, non trova applicazione in merito ai documenti informatici e quindi alle fatturazioni elettroniche.

Pertanto, l’assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche non richiederà la preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642.

Per adempiere all'assolvimento dell'imposta di bollo  sarà sufficiente che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, gli interessati 8 soggetto emittente) versino  in un'unica soluzione, l’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere, indicando nel modello F24 l’esercizio di riferimento ( es: 2019) ed il codice tributo 2501.

Sulla fattura elettronica andrà indicata la dicitura “Imposta di bollo assolta virtualmente ai  sensi del DM 17.6.2014”.

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972, che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:

  • con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio;
  • in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

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Noi di Turismoefisco usiamo:

Cos’è l’imposta di bollo e quando si applica: la normativa

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972,  che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:

  • con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio,
  • in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

Quali documenti (fatture, ricevute, note, conti e simili) scontano l’imposta di bollo di 2 euro?

Normalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47.

Nella seguente tabella un riassunto delle fattispecie a cui si applica la predetta norma:

Ambito IVA Operazioni Fattispecie Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Imponibile IVA (4%, 10%, 22%) No
Imponibili Articolo 17: Inversione Contabile “nazionale” (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari) No
Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione)

Articolo 74: IVA assolta all’origine (editoria, ricariche telefoniche)

No
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972 Esenti Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie
Non Imponibili Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali No
Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni Si
Escluse Articolo 15: spese in nome e per conto
interessi di mora, etc…
 Si
Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc…) Si
Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972

Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori

Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario) Si
Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi) Si
Come assolvere l’imposta di bollo su fatture cartacee e ricevute, note, conti e simili documenti?

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Marca da bollo cartacea – contrassegno telematico

Come ha specificato la Risoluzione 444/E del 2008, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico dell'emittente il documento ovvero il  soggetto che produce i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (ovvero chi emette la fattura). L’emittente può effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto escluse articolo 15 D.P.R. 633/1972.

Contrassegno telematico

Il contrassegno telematico (la  marca da bollo) si acquista presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili), e per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. Per questo è prassi consigliata di procurarsi per tempo un congruo quantitativo di contrassegni per far fronte all’obbligo, e se del caso, chiedendo alla rivendita la distinta di acquisto dei valori bollati timbrata.

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Questo significa che se l’emittente non appone il contrassegno, per regolarizzare il documento sarà il cliente/committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentando il documento presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento. Solo in questo caso il cliente/committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo verrà quindi applicata all’emittente.

Con l’introduzione del contrassegno telematico adesivo (predatato e impossibile da rimuovere senza danneggiarlo) non è più necessario annullare la marca da bollo con un timbro o sigla come avveniva per le vecchie marche da bollo.

Come verificare la validità della contrassegno telematico

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la procedura controllo valori bollati per verificare la validità del contrassegno telematico (con riferimento al numero identificativo e alla data di acquisto del contrassegno telematico).

La dicitura da inserire in una fattura per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo è la medesima sia nel caso delle fatture analogiche/cartacee che in quelle elettroniche ovvero:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014

Ovviamente la questione della dicitura da inserire in fattura perde di significato nel caso delle fatture elettroniche; in questi casi, sarà opportuno solo  valorizzare l’apposito campo nel tracciato del file XML.

Imposta di bollo su fatture o documenti cartacei assolta in modo virtuale: quando è possibile, e come fare

Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012), per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si chiede l’autorizzazione all’assolvimento in modo virtuale.

L’autorizzazione, come stabilito dalla Circolare 61 del 1973 e 49 del 1987, in passato veniva rilasciata verificando gli idonei requisiti e solo qualora l’imposta di bollo presuntivamente calcolata fosse superiore a € 2.582,28. Con la Circolare 16/E del 2015 questo limite minimo d’imposta da versare è considerato come superato, tuttavia all’ufficio viene consigliato di verificare:

  •       i requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo,
  •       l’entità del tributo e la quantità di documenti da “bollare”

Ciò comporta una maggiore discrezionalità nel rilascio da parte degli uffici periferici, che nella prassi hanno introdotto alcuni limiti “informali” al rilascio (ad esempio, un numero minimo di documenti).

Tale discrezionalità rende di fatto impraticabile la richiesta di autorizzazione per quei soggetti che emettono da qualche decina a poche centinaia di documenti l’anno soggetti ad imposta di bollo, come ad esempio chi applica un regime agevolato non soggetto ad IVA (contribuenti minimi e forfettari).

Ove l’ufficio rilasci l’autorizzazione, sulla fattura (o analogo documento autorizzato) andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972“, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.

Modalità di dichiarazione, liquidazione e versamento dell’imposta assolta in modo virtuale

L’Ufficio a seguito dell’autorizzazione liquiderà provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato, con suddivisione dell’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno. Ad esempio: richiesta di autorizzazione il 2 febbraio 2016, fatture da emettere nel 2016 stimate 1.250, imposta di bollo su fatture liquidata pari a 2.500 €, 6 rate bimestrali di 417 € a partire dal 29 febbraio 2016.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, andrà presentata la Dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale indicando il numero e la tipologia degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e altri elementi utili. Ad esempio si indicherà nella Tabella A della dichiarazione il codice 25 per fatture, ricevute, note, conti e simili documenti.

La Dichiarazione è la base di calcolo per la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso. L’imposta definitiva a credito o a debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.

Il versamento si effettua con modello F24 da aprile 2015 con i codici tributo 2505 per le rate bimestrali, 2506 per l’acconto, 2508 per eventuali interessi, approvati con Circolare 12/E del 2015. Eventuali eccedenze di imposta di bollo virtuale non sono compensabili come crediti.

Come chiarito dalla Circolare 16/E del 2015, questa modalità appena descritta, non si applica alle fatture elettroniche e più in generale ai documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali (regolamentate dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 e di cui si parla più specificamente nella penultima sezione del presente articolo).

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini fiscali

L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha regolamentato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici, registri informatici rilevanti ai fini tributari.

Ma cosa si intende per documenti informatici rilevanti ai fini tributari? Gli articoli 2 e 3 del predetto decreto stabiliscono che, per documento informatico rilevante ai fini tributari, si intende il documento che ha caratteristiche di:

  • immodificabilità
  • integrità
  • autenticità
  • leggibilità
  • utilizza i formati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai decreti attuativi, oppure utilizza i formati scelti dal responsabile della conservazione (che ne motiva la scelta nel manuale di conservazione), quali ad esempio: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, OpenOffice XML, Open Document Format, XML, TXT, EML, atti a garantire al documento informatico integrità, possibilità di accesso e leggibilità nel tempo,

·      inoltre esso viene conservato in modo tale che:

  • sia a norma di legge ai fini della corretta tenuta della contabilità,
  • siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione dagli archivi informatici almeno delle anagrafiche e delle informazioni obbligatorie da riportare sui documenti (es. elementi obbligatori della fattura stabiliti dall’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972),
  • il processo di conservazione termini con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) sul pacchetto di archiviazione,
  • il processo di conservazione sia chiuso entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi.

Un tipico esempio di documento informatico rilevante ai fini tributari è la Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Imposta di bollo: come inserirlo nel tracciato telematico della fattura elettronica?

L’inserimento dei dati relativi all’imposta di bollo nel tracciato della fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio, è previsto nei seguenti casi.

Ai fini fiscali va segnalato anche l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione relativo alla  conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze  e relativo all’inserimento nella dichiarazione dei redditi delle informazioni  riguardanti le modalità di  conservazione elettronica della contabilità per i seguenti modelli:

Unico 2015 SC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS104 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2015 SP – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS40) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS40 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2015 ENC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS83) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS83 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2015 PF – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS140), necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS140 va indicato il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Si ribadisce che, se il documento non ha le caratteristiche appena esposte e non viene conservato a norma di legge, non può essere considerato documento informatico rilevante ai fini tributari, bensì sarà assimilato ad un documento cartaceo, con la conseguenza di non poter assolvere l’imposta di bollo come riportato nel paragrafo qui di seguito.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini tributari

Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l’anno l’imposta di bollo è assolta con il versamento diretto in un’unica soluzione, anche con eventuale compensazione di crediti, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo, o 29 aprile per anni bisestili come il 2016).

Il versamento si effettua con il codice tributo 2501 approvato dalla Circolare 106/E del 2014. Sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo va riportata l’annotazione

“imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”

Per i libri e sui registri (art. 16 della tariffa allegata D.P.R. 642 del 1972) informatici, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Imposta di bollo su adempimenti agenzie di Viaggi:

Se la fattura elettronica emessa  contiene l' indicazione di un importo per il quale è stato effettuato un servizio soggetto ad Iva ( Iva evidenziata)  allora il documento è esentato dal bollo, perché l’imposta è già stata assolta con l’Iva ( anche se la fattura contiene importi soggetti ad iva ed importi non soggetti)

In questo caso è necessario indicare che "trattasi di documento emesso per corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva esonerato dall' Imposta di Bollo"(DPR 642/72 art. 13, Tariffa e art. 6, e succ.mod.). Se invece viene emessa fattura elettronica per servizi non soggetti o non imponibili Iva  va applicata l'imposta di bollo se l' importo del documento supera € 77,47.

Vediamo alcuni casi concreti.

Fattispecie Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Imponibili Fattura emessa per commissioni con Iva 22% : No
Fatture o Estratti conto riportanti in parte importi assoggettati Iva ed in parte non imponibili No
Fattura emessa per Singolo Servizio  con Iva 10% o 22%  : No
Fattura emessa per Singolo Servizio non imponibile Iva art. 7 o 9 :
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972 Esenti Estratti conti per Biglietteria Aerea: Superiori a 77,47

Conferme di prenotazione o Estratti conto emessi da Tour Operator: In questo caso vale l' esonero applicando la dicitura di cui sopra nel caso di Viaggi Cee, deve essere applicato il bollo da Euro 2,00= sulla Fattura emessa ai sensi dell' art. 74.ter al Cliente (obbligatoria) per i Viaggi FUORI CEE e MISTI (se superano Euro 77,47=).

Fattura emessa per Singolo Servizio  Guida Turistica o Visita Guidata esente Iva art. 10  :

Si
Non imponibili Fattura emessa per biglietteria aerea o vendita Hotel in  Italia  : No
Fattura emessa per biglietteria aerea o vendita Hotel fuori Italia  : Si
Escluse Penalità rinuncia viaggi ai sensi dell'articolo 15:  e spese in nome e per conto Si
Regime speciale 74 Ter

( Viaggi tutto compreso

Fattura emessa per viaggi organizzati Intra U.E No
Fattura emessa per viaggi organizzati  Extra  U.E Si
Fattura emessa per viaggi misti organizzati  parte U.E e parte Extra  U.E Dipende

Fatture emesse dall'estero

Dall’obbligo di fatturazione elettronica e di applicazione dell'imposta di bollo,  rimangono escluse le fatture emesse e ricevute dall'Estero ( soggetti non residenti in Italia o stabiliti nel territorio dello Stato).

Per tutte le fatture ricevute dall'estero si  dovrà  successivamente compilare un documento chiamato esterometro, ( non anccora disponibile) attraverso il quale comunicherà all'agenzia delle entarte tutti i dati delle operazioni transfrontaliere, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ad esempio se un'agenzia  effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Nell'esterometro andranno inseriti i seguenti dati  da comunicare entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione ovvero la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

 


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la fattura elettronica agenzie viaggi 74 ter

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La fattura elettronica agenzie viaggi 74 ter

Agenzie dettaglianti e Tour Operator alla prova della fatturazione elettronica

Le agenzie di Viaggi e in particolar modo i Tour operator già nella norma utilizzano programmi software che gestiscono il front office ( emissione pratiche) e il back office ( fatturazione e contabilità) per cui non dovrebbero avere grandi difficoltà a recepire la nuova fatturazione elettronica obbligatoria in vigore dal 01/01/2019. Nella stragrande maggioranza dei casi il proprio software elaborerà la fattura in formato .XML (eXtensible Markup Language), caratterizzato da informazioni specifiche, secondo il formato FatturaPA oggi in vigore ( secondo il DM 55/2013 ) e lo invierà tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

In primo luogo però le Agenzie di Viaggi  dovranno scegliere un canale di trasmissione attraverso il quale gestire la propria fatturazione elettronica e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.

I canali possibili sono attualmente:

  1. casella P.E.C. ( già detenuta obbligatoriamente ma i lconsiglio è di crearne una ad oc e dedicarla alla fatturazione elettronica. );
  2. codice identificativo di 7  cifre- fornito da un intermediario (il proprio software gestionale o quello del commercialista che in questo modo elaborerà anche le fatture  passive)

In alternativa protranno infine  accedere al proprio  “cassetto fiscale” e scaricare da lì le fatture di loro competenza. Per ogni file elaborato, il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute.

Qualsiasi altra tipologia di fattura che venga emessa  in mancanza del presupposto obbligatorio ( fattura elettronica se soggetto obbligato ) dal 2019 non deve essere pagata, anzi è da considerarsi semplicemente non emessa e fiscalmente non detraibile ( Iva e costo) .

Ma ci sono numerose ” seccature ” che coinvolgono le Agenzie di Viaggi nella gestione del loro particolare regime speciale 74 ter e in genere per la particolare attività esercitata che li porta spesso a gestire situazioni non perfettamente lineari con il loro fornitori e nei confronti dei propri clienti.

Partiamo dal presupposto che qualsiasi fattura emessa (sia essa in regime Iva ordinario ad esempio per commissioni o per servizio singolo ovvero in regime Iva 74ter per l’organizzazione dei viaggi  e qualsiasi fattura ricevuta dovrà essere elaborata in formato elettronico  ovvero dovrà essere prodotto un file  .xml contenente le esatte informazioni obbligatorie).

Le fatture elettroniche ( e le autofatture dei Tour operator)  saranno gestite in modalità telematica e  inviate all’Agenzia delle Entrate; appare ovvio che sia per la particolare tematica sia per la complessità delle operazioni da effettuare le Agenzie di Viaggi non potranno fare a meno di  gestire il tutto tramite  apposite piattaforme software che consentiranno loro di  poter anche ricevere e ” catturare” analogamente come si fa ora per la biglietteria aerea tutte le fatture passive ricevute per l’elaborazione della contabilità Iva e di Bilancio.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Altro obbligo sarà quello di conservazione dei documenti fiscali  per  10 anni di prescrizione in maniera “sostitutiva” adottando determinati procedimenti di archiviazione elettronica ( fornite dalla piattaforma software utilizzata per la spedizione e la cattura delle fatture elettroniche).

Uno dei problemi fondamental isarà la data di emissione della fattura stessa che dal 01/01/2019 sarà anche quella di spedizione all’Agenzia delle entrate. Questo è un elemento obbligatorio e permetterà al cliente di poter detrarre la fattura in base alla data di emissione ( esempio emessa il 31/10 Iva detratta dal cliente nel mese di Ottobre)

Ad esempio una fattura emessa in regime 74ter deve essere anche  spedita telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro le ore 24  del giorno in cui:

  • l’agenzia di Viaggi riceve il saldo della intera pratica ;
  • si verifica la partenza del cliente viaggiatore anche se il corrispettivo non è stato parzialmente o del tuto incassato.

Inoltre se il cliente è una persona fisica, l’agenzia ha l’obbligo di stampare la fattura e consegnarla in modalità cartacea al cliente privato.

Se invece il cliente è un soggetto vala la trasmissione telematica.

Questo ovviamente comporta per il personale amministrativo dell’agenzia di Viaggi di dover monitorare quotidianamente l’estratto conto bancario per emettere in tempo reale la fattura all’atto della ricezione di un pagamento.

Esaurita la fatturazione elettronica ( obbligo fiscale) rimangon ocomunque gli adempimenti per la gestione della normale attività come la notifica al cliente di aver emesso la fattura e quindi l’emissione di un estratto conto per farsi pagare al sollecito delle  fatture non pagate, al recupero legale con decreto ingiuntivo, all’invio alla banca delle fatture per gli anticipi su fatture; tutti adempimenti per i quali si dovrann oprobabilmente produrre ancora  le fatture in formato cartaceo;

– per le fatture ricevute da fornitori esteri  si continueranno a ricevere fatture via e. mail per le quali sarà necessario produrre un esterometro da inviare mensilmente all’Agenzia delle Entrate.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

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piccoli consigli  per prepararsi alla fatturazione elettronica:

1. verificare il buon funzionamento della PEC (la fattura con la ver. 2019 sarà inviata via PEC per motivi di privacy e poichè contiene i dati di accesso al servizio di fatturazione elettronica)
2. aderire al servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate (con il PIN agenzia entrate) Il servizio di conservazione è fornito gratuitamente per 15 anni da Sdi/Sogei (Agenzia Entrate) ed è valido ai fini fiscali e civilistici.

N.B. E’ necessario aderire al servizio di conservazione nel portale Fatture e Corrispettivi entro il 30 dicembre 2018 in quanto il servizio sarà operativo entro 24 ore dall’adesione.

3. modificare il proprio qrcode –> indicare il codice destinatario o la P.E.C. verso il quale il SdI veicolera’ tutte le fatture passive (indicare il codice destinatario del proprio software utilizzato nella fattura)
Generare un proprio QR CODE non è obbligatorio ma è consigliabile in quanto racchiude tutte  le informazioni (denominazione, partita iva, codice fiscale, codice destinatario, P.E.C.) del soggetto a cui appartiene in maniera certificata. Il sistema di interscambio, in sede di “smistamento” dei files ricevuti, riterrà prioritari i dati inseriti nel QR code rispetto a qualsiasi indicazione (anche se  errata) presente in fattura evitando eventuali problemi nella “consegna”

Il QR potrà essere mostrato ai propri fornitori per l’emissione immediata della fatturazione elettronica evitando sprechi di tempo.

Autofattura:

Gli obblighi di fatturazione elettronica, riguarderanno anche le note di variazione e le autofatture emesse ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, mentre ancora non si hanno sufficienti informazioni sulla modalità di emissione della autofatture per le agenzie intermediarie.

Ad ogn imodo nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile scorso,  l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Allo scopo di identificare il tipo di documento sarà necessario indicare un codice convenzionale alfanumerico, composto di quattro caratteri, nella sezione “Dati Generali”.

Per questo moticvo i valori da inserire nell’apposito campo (“TipoDocumento”) saranno i seguenti:

  • fattura (cod. TD01);
  • nota di credito (TD04);
  • nota di debito (TD05);
  •  autofattura (TD20);
  •  parcelle emesse dai professionisti (TD06);
  • acconti o anticipi (TD02 per fatture e TD03 per parcelle).

Per autofatture intendiamo anche quelle che il cessionario/committente è tenuto ad emettere per non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, secondo cui chi abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

La stessa norma prevede che l’operazione possa essere regolarizzata differentemente a seconda che sussista o meno la relativa fattura.
Il cessionario/committente che non abbia ricevuto il documento entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presenterà all’Ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice copia dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del DPR 633/72.

Nel caso in cui abbia, invece, ricevuto una fattura irregolare, il cessionario/committente presenterà all’Ufficio un documento integrativo in duplice esemplare, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione.

Ma vediamo in sintesi i passi da effettuare per l’emissione e gestione delle fatture elettroniche per Agenzie di Viaggi

Step n. 1 richiesta dei dati per l’emissione della fattura elettronica

Questo è il facsimile da inoltrare ai propri clienti per la richiesta dei dati obbligatori per l’emissione della fattura elettronica.

MODULO RICHIESTA  DATI FATTURAZIONE  ELETTRONICA

N.B. il codice di interscambio di 7 cifre ( non obbligatorio ma utile per la cattura dati delle fattura passive ) dovrà essere obbligatoriamente  fornito dall’intermediario ( programma software proprio se si ha la contabilità interna o programma  software del commercialista in ousourcing)

Step n. 2  generazione e trasmissione delle fatture attive elettroniche

La fattura verrà emessa in formato elettronico XML e successivamente inviata second oil canale prescelto:

  • se viene inviata attraverso la propria P.E.C. o al codice di interscambio fornito dal vostro cliente al sistema di  interscambio dell’Agenzia delle Entrate ( SDI) non deve essere autenticata;
  • se viene inviata attraverso la piattaforma del proprio software sarà da questi autenticata previa verifica di errori e inviata alla  P.E.C.o al codice di intercsambio fornito dal vostro cliente direttamente  al sistema

Step n. 3  gestione delle notifiche 

Dovrete avere cura di visionare la notifica, la ricevuta di consegna  e lo stato di accogliemento delle fatture e l’eventuale rigetto delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate per errori e/o omissioni.

Data di ricezione:

la data di ricezione è differente in funzione di come viene recapitata la fattura:

  • se la fattura viene recapitata nella casella P.E.C., la data di ricezione corrisponde alla data di ricezione della P.E.C. (immediata);
  • se la fattura viene recapitata dalla piattaforma software utilizzata, la data di ricezione è quella notificata alla piattaforma dal sistema SDI ovvero corrisponde alla data in cui il sistema di interscambio deposita la fattyura sul server. (si presume immediata);

Step n. 4  archiviazione delle fatture elettroniche

le fatture dovranno essere archiviate e conservate a norma di legge per 10 anni. Se si utilizza una software a pagamento la conservazione delle fatture normalmente è inclusa per 10 anni nel costo  del programma.

Parametri di emissione delle fatture elettroniche.

I termini per l’invio delle fatture elettroniche per le Agenzie di Viaggi sono gli stessi di quelli delle fatture cartacee ovvero:

Regime 74 TER

  • entro le ore 24 del giorno di incasso completo della pratica ( saldo) ovvvero della partenza dell clente.

Regime Ordinario

  • Fattura per commissione data di emissione ovvero della richiesta al cliente o per netto trattenuto ( modificato dalla legge di Bilancio si avranno 10 gg di tempo)
  • Servizio singolo data di emissione ovvero del pagamento del cliente viaggiatore  ( modificato dalla legge di Bilancio si avranno 10 gg di tempo)
  • autofattura da T.O. fine mese.

Cosa cambia: ad esempio se prima si effettuava la fatturazione a fine mese ( es 31/10) ma  realmente nei primi giorni del mese successivo ( es 03/11) dal 1/1/2019 la data di emissione dovrà essere uguale alla data di spedizione ( 31/10) e indicata nel campo ” data” nella sezione ” dati generali” .

N.B. prima di poter procedere alla registrazione in contabilità delle fatture emesse è fondamentale attendere la ricevuta di consegna da parte del sistema SDI da parte dell’agenzia delle entrate.

Ricezione della fattura:

La ricezione della fattura passiva emessa potrà essere effettuata attraverso due canali:

  • ricezione nella propria P.E.C. -> se avrò indicato la P.E.C. al mio fornitore;
  • ricezione nel codice di interscambio del programma software che poi verrà catturata dal programma di gestione della contabilità ( contabilità interna) ovvero trasmessa al programma del commercialista ( contabilità esterna in outsourcing)

In ogni caso sarà necessario comunicare il proprio indirizzo telematico all’Agenzia  delle Entrate ( P.E.C. o codice di interscambio) onde evitare che l’Agenzia non riesca a recapitare correttamente le fatture e che queste pertanto rimangano disponibili solo nel proprio cassetto fiscale.

Fattura non corretta

Cosa accade se la fattura che ricevo non è corretta?  Come mi comporto?

Innanzitutto è necessario contattare il vostro fornitore e richiedere la nota di credito  (elettronica ) e l’emissione di una nuova fattura ( elettronica) che dovrà ovviamente avere una data ( momento di invio)  e una numerazione diversa ( progressiva ) da quella precedente.

La fattura solo dopo essere transitata dal Sistema di interscambio e validata  si considererà fiscalmente emessa e non è quindi possibile reinviare nuovamente la fattura con lo stesso numero.

Fatture emesse e ricevute dall’estero

Dall’obbligo di fatturazione elettronica,  rimangono escluse le fatture emesse e ricevute dall’Estero ( soggetti non residenti in Italia o stabiliti nel territorio dello Stato).

Per tutte le fatture ricevute dall’estero si  dovrà  successivamente compilare un documento chiamato esterometro, ( non anccora disponibile) attraverso il quale comunicherà all’agenzia delle entarte tutti i dati delle operazioni transfrontaliere, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ad esempio se un’agenzia  effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Nell’esterometro andranno inseriti i seguenti dati  da comunicare entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione ovvero la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

Fattura elettronica nella precompilata per le persone fisiche

Le persone fisiche non titolari di partita IVA potranno consultare le fatture elettroniche emesse in proprio favore accedendo ad un’area dedicata all’interno del portale per la dichiarazione precompilata.

Per quanto riguarda, invece, la ricezione delle e-fatture da parte delle persone fisiche, a partire dalla fine del mese di novembre saranno rilasciate due nuove versioni dell’App Fattura..

Fattura elettronica, emissione e ricezione senza partita IVA

Per i privati senza partita IVA così come per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche ( regime dei minimi e forfettari) sarà possibile ricevere i documenti in digitale a mezzo Pec, fornendo l’indirizzo ai propri fornitori.

Chi emette fattura elettronica dovrà invece indicare obbligatoriamente il codice fiscale del cliente per evitare lo scarto della fattura elettronica.

Sarà proprio questo il dato che consentirà all’Agenzia delle Entrate di inoltrare il file fattura nell’area riservata del contribuente dedicato alla dichiarazione precompilata. In ogni caso l’impresa o il professionista sarà tenuto a consegnare al cliente una copia della fattura in formato cartaceo o in pdf, salvo esplicita rinuncia.

 


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la fattura elettronica 2019

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La fattura elettronica  2019

Fatturazione elettronica tra privati obbligatoria dal 2019 come funziona tecnicamente

La normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria richiede la produzione di un file .XML (eXtensible Markup Language), caratterizzato da informazioni specifiche, secondo il formato FatturaPA oggi in vigore ( secondo il DM 55/2013 ) per emettere fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione. La fattura così emessa dal 2019 potrà solo essere inviata e  ricevuta tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Tutte le aziende dovranno scegliere un canale di trasmissione attraverso il quale gestire la propria fatturazione elettronica e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.

I canali possibili sono attualmente:

  1. casella P.E.C. ( già detenuta obbligatoriamente dalle aziende o creata ad oc e dedicata alla fatturazione elettronica. );
  2. codice identificativo di 7  cifre- fornito da un intermediario (il proprio software gestionale o quello del commercialista che elaborerà le fatture attive e passive)

In alternativa le aziende potranno accedere al proprio  “cassetto fiscale” e scaricare da lì le fatture di loro competenza. Per ogni file elaborato, il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute.

Il servizio fattura elettronica gestito da infocamere

Anche infocamere fornisce un servizio di fattura elettronica  gratuito che viene gestito dal cassetto digitale dell’impresa. Ovviamente è un servizio non facilissimo e non completissimo ma è utile per le piccole e medie imprese che non vogliono investire neanche una minima somma in un programma di gestione delle fatture elettroniche. tramite il servizio è possibile comunque creare, ricevere o importare le proprie fatture per l’invio e la conservazione a norma.

Conservazione effettuata da Infocamere

Infocamere provvede anche alla conservazione delle fatture elettroniche  per 10 anni, senza limiti di spazio ed è anche possibile cercare e ordinare le fatture, grafici per controllare l’andamento della propria  attività.

Qualsiasi altra tipologia di fattura che venga emessa da un titolare di Partita Iva italiana in mancanza del presupposto obbligatorio ( fattura elettronica se soggetto obbligato ) dal 2019 non deve essere pagata, anzi è da considerarsi semplicemente non emessa e fiscalmente non detraibile ( Iva e costo) .

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Tutto quanto detto sinora riguarda l’emissione di una fattura elettronica secondo quanto prescritto dall’obbligo di Fatturazione elettronica tra privati B2B, d’altra parte invece, se si riceve una fattura elettronica attraverso SdI, questa dovrà essere registrata, processata per autorizzare il pagamento e, poi, conservata in formato digitale.

Piccoli consigli  per prepararsi alla fatturazione elettronica:

1. verificare il buon funzionamento della PEC (la fattura con la ver. 2019 sarà inviata via PEC per motivi di privacy e poichè contiene i dati di accesso al servizio di fatturazione elettronica)
2. aderire al servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate (con il PIN agenzia entrate) Il servizio di conservazione è fornito gratuitamente per 15 anni da Sdi/Sogei (Agenzia Entrate) ed è valido ai fini fiscali e civilistici.

N.B. E’ necessario aderire al servizio di conservazione nel portale Fatture e Corrispettivi entro il 30 dicembre 2018 in quanto il servizio sarà operativo entro 24 ore dall’adesione.

3. modificare il proprio qrcode –> indicare il codice destinatario o la P.E.C. verso il quale il SdI veicolera’ tutte le fatture passive (indicare il codice destinatario del proprio software utilizzato nella fattura)
Generare un proprio QR CODE non è obbligatorio ma è consigliabile in quanto racchiude tutte  le informazioni (denominazione, partita iva, codice fiscale, codice destinatario, P.E.C.) del soggetto a cui appartiene in maniera certificata. Il sistema di interscambio, in sede di “smistamento” dei files ricevuti, riterrà prioritari i dati inseriti nel QR code rispetto a qualsiasi indicazione (anche se  errata) presente in fattura evitando eventuali problemi nella “consegna”

Il QR potrà essere mostrato ai propri fornitori per l’emissione immediata della fatturazione elettronica evitando sprechi di tempo.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Vediamo in sintesi i passi da effettuare

Step n. 1 richiesta dei dati per l’emissione della fattura elettronica ( titolari di P.Iva con sede  in Italia)

Questo è il facsimile da inoltrare ai propri clienti per la richiesta dei dati obbligatori per l’emissione della fattura elettronica.

MODULO RICHIESTA  DATI FATTURAZIONE  ELETTRONICA

N.B. il codice di interscambio di 7 cifre ( non obbligatorio ma utile per la cattura dati delle fattura passive ) dovrà essere obbligatoriamente  fornito dall’intermediario ( programma software proprio se si ha la contabilità interna o programma  software del commercialista in ousourcing)

Step n. 2  generazione e trasmissione delle fatture attive elettroniche

La fattura verrà emessa in formato elettronico XML e successivamente inviata second oil canale prescelto:

  • se viene inviata attraverso la propria P.E.C. o al codice di interscambio fornito dal vostro cliente al sistema di  interscambio dell’Agenzia delle Entrate ( SDI) non deve essere autenticata;
  • se viene inviata attraverso la piattaforma del proprio software sarà da questi autenticata previa verifica di errori e inviata alla  P.E.C.o al codice di intercsambio fornito dal vostro cliente direttamente  al sistema

Step n. 3  gestione delle notifiche 

Dovrete avere cura di visionare la notifica, la ricevuta di consegna  e lo stato di accogliemento delle fatture e l’eventuale rigetto delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate per errori e/o omissioni.

Data di ricezione:

la data di ricezione è differente in funzione di come viene recapitata la fattura:

  • se la fattura viene recapitata nella casella P.E.C., la data di ricezione corrisponde alla data di ricezione della P.E.C. (immediata);
  • se la fattura viene recapitata dalla piattaforma software utilizzata, la data di ricezione è quella notificata alla piattaforma dal sistema SDI ovvero corrisponde alla data in cui il sistema di interscambio deposita la fattyura sul server. (si presume immediata);

Step n. 4  archiviazione delle fatture elettroniche

le fatture dovranno essere archiviate e conservate a norma di legge per 10 anni. Se si utilizza una software a pagamento la conservazione delle fatture normalmente è inclusa per 10 anni nel costo  del programma.

Parametri di emissione delle fatture elettroniche.

I termini per l’invio delle fatture elettroniche sono gli stessi di quelli dele fatture cartacee ovvero:

  • fatture immediate: entro le ore 24 del giorno di emissione ( modificato dalla legge di Bilancio si avranno 10 gg di tempo)
  • fatture differite: entr oil 15° giorno del mese successivo all’emissione del DDT ma invio immediato.

Cosa cambia: ad esempio se prima si effettuava la fatturazione a fine mese ( es 31/10) ma  realmente nei primi giorni del mese successivo ( es 03/11) dal 1/1/2019 la data di emissione dovrà essere uguale alla data di spedizione ( 31/10) e indicata nel campo ” data” nella sezione ” dati generali” .

N.B. prima di poter procedere alla registrazione in contabilità delle fatture emesse è fondamentale attendere la ricevuta di consegna da parte del sistema SDI da parte dell’agenzia delle entrate.

Ricezione della fattura:

La ricezione della fattura passiva emessa potrà essere effettuata attraverso due canali:

  • ricezione nella propria P.E.C. -> se avrò indicato la P.E.C. al mio fornitore;
  • ricezione nel codice di interscambio del programma software che poi verrà catturata dal programma di gestione della contabilità ( contabilità interna) ovvero trasmessa al programma del commercialista ( contabilità esterna in outsourcing)

In ogni caso sarà necessario comunicare il proprio indirizzo telematico all’Agenzia  delle Entrate ( P.E.C. o codice di interscambio) onde evitare che l’Agenzia non riesca a recapitare correttamente le fatture e che queste pertanto rimangano disponibili solo nel proprio cassetto fiscale.

Fattura non corretta

Cosa accade se la fattura che ricevo non è corretta?  Come mi comporto?

Innanzitutto è necessario contattare il vostro fornitore e richiedere la nota di credito  (elettronica ) e l’emissione di una nuova fattura ( elettronica) che dovrà ovviamente avere una data ( momento di invio)  e una numerazione diversa ( progressiva ) da quella precedente.

La fattura solo dopo essere transitata dal Sistema di interscambio e validata  si considererà fiscalmente emessa e non è quindi possibile reinviare nuovamente la fattura con lo stesso numero.

Soggetti obbligati e non alla fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica dal 1°gennaio 2019 sarà obbligatoria per moltissime imprese e partite IVA, ma tecnicamente non per tutti!

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio SdI fornito dall’Agenzia delle Entrate viene esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati (partite IVA e consumatori finali):

residenti;
stabiliti;
identificati nel territorio dello Stato.

Ma, in realtà l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati non elimina del tutto l’utilizzo delle fatture analogiche (cartacee) in alcuni specifici casi.

I soggetti NON obbligati all’emissione di fatture elettroniche secondo la normativa sono:

  • coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
  • coloro che applicano il regime dei minimi o regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari.

Le fatture elettroniche emesse verso consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e a richiesta una copia della fattura in formato analogico.

ATTENZIONE però! In realtà, i soggetti esclusi sono esonerati dalla sola EMISSIONE di fatture elettroniche. Questo vuol dire che ad esempio i soggetti che applicano il regime forfettario dovranno in realtà attrezzarsi comunque per ricevere le fatture elettroniche.

Fatture emesse e ricevute dall’estero

Dall’obbligo di fatturazione elettronica,  rimangono escluse le fatture emesse e ricevute dall’Estero ( soggetti non residenti in Italia o stabiliti nel territorio dello Stato).

Per chi effettua queste operazioni, se non lo farà attarverso la fatturazione telematica ( non obbligatoria ma consigliabile ) dovrà poi  successivamente compilare un documento chiamato esterometro, ( non anccora disponibile) attraverso il quale comunicherà all’agenzia delle entarte tutti i dati delle operazioni transfrontaliere, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Fatture elettroniche anche nei confronti di imprese estere ( cod XXXXXXX)

Ad esempio se un imprenditore italiano effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Nell’esterometro andranno inseriti i seguenti dati  da comunicare entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione ovvero la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

Fattura elettronica nella precompilata per le persone fisiche

Le persone fisiche non titolari di partita IVA potranno consultare le fatture elettroniche emesse in proprio favore accedendo ad un’area dedicata all’interno del portale per la dichiarazione precompilata.

Per quanto riguarda, invece, la ricezione delle e-fatture da parte delle persone fisiche, a partire dalla fine del mese di novembre saranno rilasciate due nuove versioni dell’App Fattura..

Fattura elettronica, emissione e ricezione senza partita IVA

Per i privati senza partita IVA così come per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche ( regime dei minimi e forfettari) sarà possibile ricevere i documenti in digitale a mezzo Pec, fornendo l’indirizzo ai propri fornitori.

Chi emette fattura elettronica dovrà invece indicare obbligatoriamente il codice fiscale del cliente per evitare lo scarto della fattura elettronica.

Sarà proprio questo il dato che consentirà all’Agenzia delle Entrate di inoltrare il file fattura nell’area riservata del contribuente dedicato alla dichiarazione precompilata. In ogni caso l’impresa o il professionista sarà tenuto a consegnare al cliente una copia della fattura in formato cartaceo o in pdf, salvo esplicita rinuncia.

 


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cedolare secca affitti immobili commerciali 2019

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cedolare secca affitti immobili commerciali 2019

Ultima novità della legge di bilancio 2019 la cedolare secca per gli immobili commerciali 

2019: cedolare secca anche per negozi e capannoni prevista dalla  Legge di Bilancio 2019  in materia di locazione.

A  partire dal 1° gennaio sarà possibile aderire al regime di tassazione sostitutivo Irpef della cedolare secca anche per le locazioni di negozi e capannoni  e optare optare per la tassazione fissa del 21% che, oltre a sostituire aliquote Irpef e addizionali, comprende anche imposta di bollo e di registro, non solo per l’affitto di immobili ad uso abitativo ma anche per finalità commerciali.

Così come attualmente previsto, il regime fiscale della cedolare secca sui contratti di locazione potrà essere scelto per i locali appartenenti alla categoria catastale C\1 e nell’attuale bozza della Legge di Bilancio 2019 spuntano i primi vincoli e requisiti.

La tassazione agevolata dei redditi da locazione con cedolare secca al 21%, potrà essere applicata ai locali commerciali con superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente.

La flat tax al 21% non sarà applicabile, tuttavia, per i contratti stipulati nel 2019 qualora al 15 ottobre 2018 risulti in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto in anticipo rispetto alla scadenza naturale.

Le novità previste dalla Legge di Bilancio 2019 in merito alle locazioni e non solo dovranno ottenere il via libera definitivo da parte del Parlamento entro il mese di dicembre. Soltanto allora si saprà se le due misure di cui sopra sull’affitto non pagato e sulla cedolare secca commerciale rientreranno tra le novità fiscali del prossimo anno.

 


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