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contributi gestione separata inps soggetti non residenti

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Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti

Una recente circolare dell’Inps la n.  102 del 16 ottobre 2018, ha fornito importanti precisazioni relative agli  obblighi contributivi  dovuti dalle  attività di collaborazione coordinata e continuativa (le famose co.co.co.) svolte da soggetti non residenti. Tali precisazioni si rendevano d’obbligo, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di iscrizione alla Gestione separata INPS (art. 2, co. 26 della L. 335/1995).

In particolare, vengono fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. analizziamo meglio in dettaglio  quando il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana e quando invece a quella estera.

Come applicare le norme di legislazione sociale in ambito comunitario

I principali criteri adottati per la determinazione delle norme da applicare al lavoratore in tema di legislazione sociale in ambito comunitario, contenuti nel Titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo II (articoli da 14 a 21) del Regolamento (CE) n. 987/2009, si basano primariamente: su “principio dell’unicità” e su “principio di territorialità”.

Secondo un principio generale i redditi sono assoggettati a tassazione, ai fini delle imposte dirette, nel Paese in cui gli stessi sono prodotti, indipendentemente dalla residenza fiscale del soggetto percettore nel medesimo Paese. Deroghe a tale principio sono previste in precise circostanze da parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questo principio è sancito nel nostro ordinamento tributario dall’articolo 3 del DPR n. 917/86, secondo il quale:

l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti (fiscalmente), soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato

Pertanto  il presupposto per la tassazione dei compensi percepiti da un soggetto è la verifica della residenza fiscale nel nostro Paese. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2,  del DPR n. 917/86, si considerano fiscalmente residenti in Italia (anche se cittadini stranieri) i soggetti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni all’anno anche non continuativi):

  • Sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residenti;
  • Hanno nel territorio dello Stato il domicilio ex articolo 43 del codice civile: “il centro dei propri affari ed interessi”;
  • Hanno nel territorio dello Stato la residenza ex articolo 43 del codice civile: “la propria dimora abituale”.

Questi tre  criteri sono alternativi tra loro, quindi, è sufficiente soddisfare anche soltanto uno di questi criteri per essere considerati fiscalmente residenti in Italia, ed essere tenuti a dichiarare nel nostro Paese tutti i redditi, ovunque essi siano stati percepiti.

Quindi, in definitiva possiamo riassumere le modalità di tassazione come indicato sotto:

In dettaglio 

In via generale il “principio dell’unicità” stabilisce che anche se un lavoratore svolge un’attività lavorativa in due o più Stati membri, si applica la legislazione di un solo Stato membro.

A tal proposito è l’art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 a stabilire i criteri per la determinazione della legislazione da applicare, distinguendo il lavoratore subordinato da quello autonomo.

In particolare, per quanto riguarda il lavoratore subordinato che svolge l’attività lavorativa in due o più Stati membri, egli è soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro.

In caso contrario, il lavoratore è soggetto alternativamente:

  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza;
  • alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.

Contributi previdenziali I.N.P.S. gestione sepatata 

I compensi derivanti dall’attività di amministratore sono soggetti a contribuzione previdenziale alla Gestione separata dell’Inps, analizziamo cosa prevede la normativa  nel caso in cui vi siano compensi per amministratore di società percepiti all’estero.

La Legge n. 335/95, all’articolo 2, comma 26, definisce chi sono i soggetti obbligati ad effettuare l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, facendo rinvio ai soggetti percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, quali definiti dal DPR n. 917/86. Il Decreto ministeriale n. 281/1996 ha stabilito, all’articolo 1, che il contributo previdenziale deve essere applicato sull’ammontare del compenso determinato ai sensi dell’articolo 54, comma 8, del Tuir .

A sua volta l’Inps, con la pubblicazione della Circolare n. 164 del 21 Dicembre 2004, ha ridefinito le condizioni di ricorrenza dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata nei confronti degli amministratori di società e dei collaboratori coordinati e continuativi residenti fiscalmente all’estero. Con questa circolare, l’Inps ha precisato definitivamente che i principi che disciplinano l’assoggettamento previdenziale dei redditi percepiti da soggetti non residenti “non possono che essere quelli valevoli, per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposizione dell’ Irpef“.

Più precisamente l’Inps ha specificato che l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata ricorre in tutti i casi in cui:

L’attività dell’amministratore non residente sia svolta in Italia;
oppure, ove l’attività non venga svolta in Italia;

Il relativo compenso sia corrisposto da un soggetto residente in Italia, oppure da stabili organizzazioni di soggetti non residenti operanti in Italia.
Quindi, possiamo chiarire che devono essere assoggettati a contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps (con il conseguente obbligo di iscrizione del percettore), salvo che la specifica convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non si discosti dal modello OCSE (e questo dovrà sempre essere verificato in ciascun singolo caso), le seguenti fattispecie:

Gli emolumenti da amministratore di società italiana percepiti da soggetti non residenti, in quanto sempre tassati in Italia dovrebbero essere sempre assoggettati alla contribuzione della Gestione separata;
Gli emolumenti da amministratore percepiti da soggetti non residenti corrisposti da Società italiane, o da stabili organizzazioni operanti in Italia di soggetti non residenti nel nostro Paese, saranno, assoggettati alla contribuzione della Gestione separata Inps (e tassati anche in Italia con fruibilità del credito di imposta) se l’attività è svolta in Italia, non assoggettati alla contribuzione della gestione separata Inps (e tassati solo all’estero) se l’attività è svolta all’estero.
Queste previsioni derivanti dalla normativa nazionale devono essere confrontate e opportunamente coordinate con la regolamentazione internazionale di sicurezza sociale, e in particolare con la Regolamentazione n. 883/2004 vigente dal 2010 nei rapporti tra gli Stati della UE. Tale normativa è improntata ad alcuni principi fondamentali, tra cui quello dell’Unicità della legislazione applicabile ad un medesimo soggetto, che individua la legislazione applicabile nei casi in cui un lavoratore subordinato sia già soggetto alla legislazione di sicurezza sociale di un altro Paese membro, oppure svolga la propria attività lavorativa contemporaneamente in due o più Stati membri.

A tale proposito, la Regolamentazione comunitaria fissa quale principio generale in materia di legislazione applicabile, sia per i lavoratori subordinati che per gli autonomi, quello della Territorialità, secondo cui i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato. In applicazione dei principi di Unicità e di Territorialità, gli articoli 12 e 13 della Regolamentazione prevedono che qualora il lavoratore subordinato o autonomo eserciti la sua attività in più Stati, la legislazione di sicurezza sociale a lui applicabile sarà quella dello Stato di residenza, se esercita abitualmente una parte sostanziale della sua attività in tale Stato. Diversamente, il lavoratore sarà soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro.

In conclusione, per quanto sinora descritto, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deve essere: primariamente, verificato alla luce del principio generale di territorialità, come vigente nell’Ordinamento Giuridico italiano e nelle Convenzioni Internazionali di Sicurezza Sociale applicabili al caso concreto (particolare attenzione dovrà pertanto essere posta nella verifica del luogo di svolgimento dell’attività) e solo successivamente, e limitatamente alle attività per le quali sia verificata la sussistenza dell’obbligo contributivo, il contributo sarà applicato sul reddito di dette attività, come risultante dall’articolo 50 del DPR n. 917/86

Vediamo ora cosa dice la circolare Inps del 16/10.

1. Premessa

Le norme comunitarie in materia di legislazione applicabile sono contenute nel titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel titolo II (articoli da 14 a 21) del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

Dette disposizioni individuano i criteri per la determinazione della legislazione da applicare al lavoratore sulla base di due principi di carattere generale: il principio dell’unicità e il principio di territorialità della legislazione applicabile.

Il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile (art. 11, par. 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004) prevede che le persone destinatarie della normativa comunitaria siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui svolgano un’attività in due o più Stati membri. Con riferimento a tale ultima ipotesi i criteri per la determinazione della legislazione da applicare sono riportati nell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, rubricato “Esercizio di attività in due o più Stati”.

Per quanto concerne, in particolare, la determinazione della legislazione applicabile all’interessato nelle situazione di esercizio di attività in più Stati, si richiama la procedura stabilita dall’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. paragrafo 19 della circolare n. 83/2010). In particolare, secondo tale norma, l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un’altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile all’interessato.

Tale determinazione iniziale, che è provvisoria, deve essere comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività. Dalla data di tale comunicazione decorre il termine di due mesi entro i quali le altre Istituzioni interessate possono contestare tale determinazione. Solo allo scadere dei due mesi senza che alcuna comunicazione sia pervenuta da parte delle altre Istituzioni, la determinazione diventa definitiva. In caso contrario le autorità competenti o le Istituzioni da queste designate cercano un accordo sulla base di quanto previsto dal citato articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009.

Il principio generale della lex loci laboris – principio di territorialità della legislazione applicabile – stabilisce, invece, che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. Tale principio si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Un’eccezione a tale principio è prevista nell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il distacco dei lavoratori.

2. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata

La regolamentazione comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali. In particolare, nessuna norma comunitaria specifica è applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Tuttavia, come precisato con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.

Pertanto, tali categorie di lavoratori sono assimilate, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 221/95.

La Suprema Corte ha chiarito che la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato deve essere valutata in funzione delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel cui territorio l’attività è esercitata e non già in funzione della nozione che ne viene data in base alle disposizioni giuslavoristiche. La Corte osserva infatti che “le nozioni di lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo cui fa riferimento il regolamento rinviano quindi alle definizioni date dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono dalla natura che l’attività lavorativa svolta possa avere ai sensi del diritto del lavoro”.

Ciò premesso, con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato quanto segue.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
  • collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
  • collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontario del servizio civile.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
    • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
    • partecipante a collegi e commissioni;
    • venditore porta a porta;
    • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

A far data dal 1° gennaio 2016 l’articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto la definitiva ed immediata abrogazione delle norme relative al contratto a progetto di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003. In particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”.

Inoltre, il decreto legislativo in argomento, all’articolo 53, ha previsto il superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, modificando l’articolo 2549 c.c. In particolare, è stato abrogato il comma 3 della citata disposizione e al comma 2 previsto il divieto  di attivare, per un associato persona fisica, una prestazione con apporto di solo lavoro.

Ne consegue che, alla luce delle modifiche legislative sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata, sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);

Sono inoltre assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • Venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

Nelle ipotesi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione separata siano da applicare le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle classificazioni di cui sopra, a seconda dell’arco temporale in cui si colloca l’attività lavorativa.

3. Unicità della legislazione applicabile, esercizio di un’attività subordinata e autonoma in due o più Stati membri: Regolamento (CEE) n. 1408/71 e Regolamento (CE) n. 883/2004

Nel previgente regime regolamentare, in base all’articolo 14-quater, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso di esercizio simultaneo di attività subordinata e autonoma nel territorio di più Stati membri, la persona era soggetta alla legislazione dello Stato in cui svolgeva l’attività di lavoro subordinato, come se esercitasse l’insieme delle sue attività lavorative nel territorio di tale Stato.

Tuttavia, nei casi tassativamente elencati nell’Allegato VII del predetto Regolamento, in applicazione dell’articolo 14-quater, lettera b), era consentito l’assoggettamento simultaneo del lavoratore alla legislazione di due Stati.

La nuova regolamentazione comunitaria, invece, non contiene norme che esplicitamente deroghino al principio generale dell’unicità della legislazione applicabile. L’articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti che nella fattispecie di lavoro sopradescritta il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata.

È possibile derogare alla previsione normativa di cui al citato articolo 13 solo stipulando un Accordo in deroga, in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che consenta – previo consenso da parte di tutte le Autorità competenti degli Stati interessati – la simultanea applicazione della legislazione di due Stati.

In tale ipotesi la contribuzione da versare alla Gestione Separata è calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica, così come previsto al paragrafo 4 della circolare n. 88/2008.

4. Periodo transitorio

Come precisato al paragrafo 26 della circolare n. 83/2010, in base alle norme transitorie contenute nell’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004, in tutti i casi in cui alla data di applicazione (1° maggio 2010) dei nuovi regolamenti sia già stata determinata la legislazione da applicare ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1408/71, la nuova regolamentazione non produce effetti.

Pertanto, se restano invariate tutte le condizioni che hanno concorso a determinare la legislazione da applicare secondo le norme previgenti, la decisione già assunta in merito alla legislazione applicabile non subisce variazioni e tale legislazione potrà essere mantenuta per un periodo massimo di dieci anni (30 aprile 2020).

Per quanto precisato sopra, con riferimento alla situazione dei lavoratori iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, che svolgono un’attività autonoma e un’attività subordinata in due o più Stati, si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie, riconducibili alle ipotesi previste dal citato articolo 14-quater, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

1)    Cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito

Come precisato con la circolare n. 51/2011, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del Regolamento (UE) n. 1231/2010, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’applicazione dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti nel territorio degli Stati membri.

Pertanto nei rapporti con il Regno Unito trovano ancora applicazione, nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, le disposizioni contenute nei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.

2)    Situazioni a cui si applica la citata disposizione transitoria prevista dall’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004

In entrambe le ipotesi se in Italia è svolta un’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione separata, la contribuzione da versare a tale Gestione dovrà essere calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.

5. Situazioni di esercizio di attività in più Stati rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004

A decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, come precisato in premessa, il lavoratore che eserciti attività in più Stati deve essere assoggettato alla legislazione di un solo Stato membro.

A)          Nei casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), per l’esercizio di attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie.

1) Lavoratore che esercita in Italia un’attività subordinata, per la quale è assicurato in Italia, e che contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un’altra attività che nel regime previdenziale estero è considerata attività autonoma. In tale ipotesi, se l’attività svolta all’estero rientra tra le attività che in Italia comportano l’iscrizione alla Gestione separata (ad esempio, amministratore di società all’estero), il lavoratore è obbligato ad iscriversi a tale Gestione. L’iscrizione alla Gestione separata deve essere effettuata direttamente dal lavoratore utilizzando il canale telematico. L’obbligo contributivo è invece in capo all’azienda committente, che deve procedere nel modo seguente:

  • richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate ai soli fini previdenziali;
  • effettuare il pagamento della contribuzione, tramite F24 telematico, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il compenso;
  • inviare il flusso Uniemens, relativo ai dati del lavoratore, entro la fine del mese in cui è avvenuto il pagamento della contribuzione.

2) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata sia un’attività autonoma e contemporaneamente esercita un’attività autonoma in uno o più Stati membri. È il caso, ad esempio, della frequente fattispecie di chi in Italia è iscritto come lavoratore subordinato e svolge contemporaneamente un’attività come amministratore sia in Italia, e per l’esercizio della quale è iscritto alla Gestione separata, che in altri Stati membri. In questa ipotesi la contribuzione per l’attività di amministratore svolta all’estero sarà dovuta alla Gestione separata. Per quanto concerne gli adempimenti, sia del lavoratore che del committente, si rinvia a quanto precisato al punto precedente.

3) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività autonoma e contemporaneamente esercita l’attività di amministratore in uno Stato membro. Nel caso in cui l’attività di amministratore all’estero sia considerata, dal punto di vista previdenziale, un’attività subordinata, il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto anche in Italia esercita un’attività di lavoro subordinato. Anche in questi casi gli adempimenti contributivi devono essere riferiti alla Gestione separata e seguono i criteri già elencati al punto 1.

4) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività professionale, per la quale è iscritto alla Gestione separata, e contemporaneamente esercita un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita anche l’attività di lavoro subordinato. In tali casi il soggetto già iscritto alla Gestione separata deve assoggettare alla contribuzione previdenziale il reddito derivante dall’attività professionale svolta all’estero.

5) Lavoratore che esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita l’attività di lavoro subordinato. Deve iscriversi alla Gestione separata quale libero professionista e calcolare i contributi dovuti alla stessa gestione sul reddito prodotto dall’attività professionale all’estero.

B)          Con riferimento ai casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore debba essere assoggettata alla legislazione di un altro Stato (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), anche se è esercitata un’attività che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero. Pertanto non sussiste alcun obbligo di versamento contributivo in Italia.

Si potrebbero verificare le seguenti casistiche:

1) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia. In questo caso il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero nel quale è esercitata l’attività subordinata. Nel caso in cui siano già stati versati contributi presso la Gestione separata, trovano applicazione le istruzioni indicate al paragrafo 20 della circolare n. 83/2010, in materia di gestione della situazione finanziaria in caso di contributi percepiti a titolo provvisorio (articolo 73, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 987/2009);

2) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge l’attività di amministratore in Italia. In tale ipotesi il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione estera. Pertanto, nel caso sia stata presentata denuncia Uniemens e pagata la contribuzione alla Gestione separata, l’azienda non deve effettuare alcuna variazione alle denunce inviate e la contribuzione dovrà essere gestita d’ufficio come indicato al punto precedente.

Le casistiche sopra illustrate devono ritenersi a titolo esemplificativo e non devono essere considerate esaustive al fine di una corretta applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Infine, si ritiene utile evidenziare che per l’applicazione delle disposizioni comunitarie, che regolano l’esercizio di un’attività lavorativa in due o più Stati membri, le attività svolte dal lavoratore subordinato e/o dal lavoratore autonomo sono prese in considerazione come se, nel loro insieme, le retribuzioni fossero riscosse e le attività fossero esercitate nello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Pertanto, l’istituzione competente di tale Stato dovrà determinare gli obblighi previdenziali valutando l’insieme delle retribuzioni e/o dei redditi percepiti per le singole attività come se questi fossero percepiti per attività svolte interamente nel territorio di detto Stato (art. 13, paragrafo 5; cfr. la circolare n. 83/2010, paragrafo 17).

 


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Fattura elettronica per medici e farmacie dal 2019

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Fattura elettronica per medici e farmacie dal 2019

Fattura elettronica, medici e farmacie si va verso l’esonero

Sembra che non ci sarà nessun rinvio per l’emissione  della fattura elettronica tra privati e quindi pare confermato che sarà obbligatoria in via generalizzata in tutti i rapporti commerciali, quelli business to business e business to consumer».

Si amplia però la panoramica degli esonerati  e tra questi con tutta probabilità saranno inclusi medici e farmacie oltre alle società sportive dilettantistiche. La modifica sarebbe stata ideata da un lato per superare alcune delle criticità evidenziate dal Garante per la Privacy e in secondo luogo per evitare la duplicazione di adempimenti poiché  Medici e farmacie già trasmettono i dati delle operazioni effettuate mediante il sistema TS ed è per questo che l’estensione a questi soggetti dei casi di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica potrebbe risolvere i problemi di queste categorie e più conveniente di una proroga.

Al di là del fatto che i medici mettono in atto operazioni esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 compiono sAl netto dei problemi legati alla privacy, sollevati dall’Autorità Garante con il provvedimento emesso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, c’è da ricordare che già oggi i medici e le farmacie trasmettono i dati delle operazioni effettuate.

I dati del codice fiscale degli utenti finale e dell’operazione effettuata vengono condivisi dal Sistema TS con l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata.

La modifica è prevista in uno degli emendamenti del Governo al Decreto Fiscale 2019 e l’esonero riguarderebbe anche le società sportive dilettantistiche.

In ogni caso è chiaro che non c’è speranza di proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica, per il quale quindi il giorno zero resta il 1° gennaio 2019.

La grande incognita riguarda anche in quali modalità l’Agenzia delle Entrate intende superare le problematiche sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili dei circa 3 milioni di partite IVA che saranno obbligati alla fattura elettronica  dal 2019. In merito, l’ipotesi è quella dell’avvio di un tavolo tecnico proprio con l’Autorità Garante per la privacy.

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Facciamo comunque un po di luce sull’obbligo di fatturazione elettronica anche se queste categorie ” medici e Farmacie” con tutta probabilità saranno esonerate, questa nuova modalità di emissione delle fatture riguarderà sia le cessioni di beni (ad esempio vendita di prodotti) che le prestazioni di servizi (ad esempio le prestazioni professionali) e sarà obbligatoria, sia per operazioni tra soggetti titolari di Partita IVA (imprese e professionisti fra di loro) sia nel caso in cui la cessione o la prestazione venga effettuata nei confronti del consumatore finale (anche se privato e non titolare di partita IVA)

L’obbligo è a carico del soggetto che deve emettere la fattura (cedente di beni o prestatore d’opera) , che può provvedervi personalmente, tramite un apposito software gestionale certificato disponibile gratuitamente ( ma con molte limitazioni )  anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato (ad esempio il commercialista). In ogni caso, sia che si provveda in proprio, sia che ci si avvalga del commercialista, dovrà essere generato un file nel formato XML, previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

Il file XML contenente la Fattura Elettronica dovrà essere trasmesso al cliente per mezzo del “Sistema di Interscambio” (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate che funzionerà dapprima da verificatore dei dati inseriti, e successivamente da “corriere”. Controllerà che la partita IVA e/o il codice fiscale inseriti siano validi e che appartengano ad un soggetto esistente e verificherà l’inserimento di tutti i dati fiscali. Superati questi controlli, provvederà a recapitare la Fattura Elettronica al destinatario all’indirizzo telematico (cosiddetto “codice destinatario” ovvero PEC) che quest’ultimo avrà eventualmente comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali, saranno quindi a disposizione dei clienti nella loro area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate; il professionista/venditore  dovrà comunque consegnare al cliente una copia informatica (ad esempio salvata in pdf ed inviata per email) o cartacea ricordandogli che la fattura originale è consultabile e scaricabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Alla fine di questo ciclo, a conferma del buon esito dell’operazione, il Sistema di Interscambio fornirà a colui che ha emesso la fattura una “ricevuta di avvenuto recapito”. Potrà capitare che la fattura elettronica venga scartata dal sistema. In questo caso occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente il file della fattura corretta, altrimenti il documento sarà considerato non emesso.

E’ importante ricordare che le fatture che non saranno emesse secondo questo standard informatico saranno considerate come inesistenti.

Le Fatture Elettroniche, emesse o ricevute, dovranno essere conservate per almeno 10 anni. Per “conservazione” non si intende il semplice salvataggio sul proprio computer, ma sarà necessario conservarle sulla base di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge e che il software gestionale deve poter assicurare (conservazione “a norma”).

L’emissione della Fattura Elettronica continuerà a seguire le regole dettate dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, pertanto dovrà esser contestuale all’operazione. Come chiarito dalla Circolare 13/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, la contestualità dell’operazione è data dall’emissione della fattura in giornata o nel caso di fattura differita (per tutte le operazioni effettuate nell’arco dello stesso mese in favore del medesimo cliente) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Prendendo ad esempio il caso di un medico che esegua una prestazione in favore di un paziente, la fattura elettronica dovrà essere inviata entro le ore 24 del giorno della prestazione.

Sono esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica coloro che hanno aderito al cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. del 6/07/2011, n. 98) e coloro che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23/12/2014, n. 190), nonché i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972). Altro caso di esonero riguarda i cedolini ricevuti dai medici convenzionati dalla ASL competente per territorio (Risoluzione Agenzia delle Entrate 98/E/2015).

Inoltre la fatturazione elettronica non riguarderà le operazioni ricevute ed effettuate da e verso soggetti non residenti in Italia, ma per esse sarà prevista una diversa procedura di comunicazione (cosiddetto “esterometro”).

L’introduzione della Fatturazione Elettronica comporterà le seguenti semplificazioni fiscali per i soggetti obbligati:
– esonero dallo Spesometro;
– priorità nei rimborsi IVA;
– riduzione dei tempi di accertamento fiscale.

Sussistono comunque molte problematiche. Ad esempio se l’esonero non dovesse intervenire per i medici, un medico specialista che effettua visite a pazienti ed che oggi emette subito parcella cartacea dal bollettario, a seguito del pagamento della prestazione, dal 1 gennaio 2019 dovrà emettere fattura elettronica nei giorni successivi alla prestazione, o tutto dovrà essere effettuato immediatamente?

Intanto anche se non dovesse intervenire l’esonero, se il professionista medico aderisce  a uno dei regimi fiscali agevolati , questo gli permetterebbe comunque  l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica (ossia il regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, o quello forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014).

Attenzione però:  prima di passare da un regime ordinario a un regime agevolato ( tantomeno per il solo presupposto dell’obbligo eventuale di fattura elettronica), è necessario valutare attentamente tutti i presupposti e la situazione oggettiva  poiché con il regime forfettario non si possono detrarre i costi reali ma solo a livello forfettario quindi un medico che sostiene effettivamente molti costi ne risulterebbe danneggiato rispetto alla gestione della sua attività con il regime ordinario.

Regime dei minimi o forfettario? Conviene passare dall’ordinario al forfettario?

Vediamo i chiarimenti sul passaggio nell’interpello numero 72 del 20 novembre 2018
La risposta numero 72/2018 si inserisce in un clima di grande attenzione sul passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario. Su quest’ultimo, infatti, il Decreto Fiscale introduce una novità: l’estensione del fatturato per imprese e lavoratori autonomi dai 30.000 ai 65.000 euro.

Si ampliano quindi i fatturati permettendo a una platea più ampia il passaggio al regime ( teoricamente) agevolato.

La normativa in vigore per chi aderisce al regime forfettario prevede un’imposizione fiscale con un’aliquota fissa del 5% per i primi cinque anni delle nuove attività/startup  che diventa del  15% per le attività già in essere da applicare alla base imponibile  a cui si aggiunge l’imposizione previdenziale  (per i medici l’ENPAM) per chi non ha cassa l’INPS a gestione separata portando la tassazione di fatto da un minimo del 35% a un massimo del 45% senza poter usufruire dei costi che vengono determinati forfettariamente in base alla tipologia dell’attività esercitata!

La base imponibile si calcola moltiplicando il fatturato lordo, al coefficiente di redditività che varia a seconda del tipo di attività svolta.

Resta il fatto che comunque l’unica possibilità di avere delle agevolazioni resta proprio il regime forfettario. Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e il regime dei contribuenti minimi sono stati tutti abrogati.

In questo periodo di passaggio e di novità per chi rientra nel regime forfettario, sono preziosi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Nella risposta del 20 novembre 2018 l’ADE  ha ribadito che i contribuenti, già in regime di vantaggio, possono continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel regime forfettario e usufruire dell’aliquota del 5% per gli anni che mancano alla fine del quinquennio.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che il regime di vantaggio è diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015. Il risultato è che non esiste vincolo temporale per chi è rientrato in questo regime fino al 2014.

Per chi rimane ordinario 

Se invece non intervenisse l’esonero e volesse avvalersi del regime ordinario, anch’egli dal 1° gennaio 2019 dovrà fatturare elettronicamente le proprie prestazioni. L’emissione della fattura seguirà sempre le regole di cui all’articolo 21 del Dpr 633/1972, dovendo quindi essere contestuale all’operazione. Come chiarito nella circolare 13/E/2018, la contestualità è data dall’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno: nel caso del medico, entro 24 ore dal pagamento della prestazione. L’Agenzia precisa altresì che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del 30 aprile 2018 e inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce violazione non punibile ex articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997. L’obbligo di fatturazione elettronica è diverso dall’obbligo di invio telematico dei dati al Sistema tessera sanitaria: il primo concerne le modalità di fatturazione, il secondo è una comunicazione di dati e ha la fìnalità di. predisporre il 730 precompìlato. Peraltro, senza il primo non è possibile effettuare il secondo in quanto i dati da comunicare al sistema Ts dovranno risultare dalle fatture elettroniche inviate allo Sdi.

Questo è il facsimile da inoltrare comunque ai propri clienti per la richiesta dei dati obbligatori per l’emissione della fattura elettronica quando sono aziende ( es medico del lavoro) .

MODULO RICHIESTA  DATI FATTURAZIONE  ELETTRONICA

N.B. il codice di interscambio di 7 cifre ( non obbligatorio ma utile per la cattura dati delle fattura passive ) dovrà essere obbligatoriamente  fornito dall’intermediario ( programma software proprio se si ha la contabilità interna o programma  software del commercialista in ousourcing)

Step n. 2  generazione e trasmissione delle fatture attive elettroniche

La fattura verrà emessa in formato elettronico XML e successivamente inviata second oil canale prescelto:

  • se viene inviata attraverso la propria P.E.C. o al codice di interscambio fornito dal vostro cliente al sistema di  interscambio dell’Agenzia delle Entrate ( SDI) non deve essere autenticata;
  • se viene inviata attraverso la piattaforma del proprio software sarà da questi autenticata previa verifica di errori e inviata alla  P.E.C.o al codice di intercsambio fornito dal vostro cliente direttamente  al sistema

 


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Fatture 2018 ricevute nel 2019

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Fatture 2018 ricevute nel 2019

Fatture cartacee di fine 2018 ricevute nel 2019: come fare

Come dobbiamo comportarci quando riceviamo fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma cartacee, oppure via e-mail? E’ uno dei quesiti classici che possono configurarsi nei contribuenti prima del famigerato passaggio alla fatturazione elettroncia prevista del 01 gennaio 2019. Si tratta di un adempimento semplice che riguarda tanto il fornitore (può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31.12.2018?) quanto il cessionario/committente (può ancora accettare, a inizio 2019, l’arrivo delle fatture analogiche?). Al quesito ha già risposto l’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito a fine novembre: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”.
L agenzia delle entrate ha anche recentemente chiarito che se la fattura attiva viene emessa al 31/12/2018 in modalità cartacea ma inviata, ad, esempio il 2 gennaio 2019 per email;la stessa sarà ritenuta valida sia per L’ emittente ( non elettronica)  sia per il destinatario che potrà tranquillamente registrarla e detrarla (leggero ritardo nella emissione non sanziona bile).
L’Agenzia delle Entrate, non lo si può pretendere, non arriverà mai a scrivere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite. Un’apertura in tal senso fu già esclusa nella circolare n. 13/E/2018 (par. 1.3) con riferimento ai casi di avvio anticipato da luglio e sarebbe controcorrente rispetto alle ultime modifiche introdotte dall’art. 11 D.L. n. 119/2018 basate sul presupposto, si legge nella relazione illustrativa, che la fattura si considera emessa quando è trasmessa.
Per chi, a chiusura del 2018, non si farà troppo prendere dall’ansia (ossia dall’idea di dover documentare a tutti i costi la data di trasmissione, da una parte, e di ricezione, dall’altra) la risposta della FAQ strizza comunque l’occhio alle fatture cartacee datate entro il 31.12.2018. Si ricorda, a tal riguardo, che di fatto, anche la circolare 1/E/2018 dice (con toni non certo inquisitori) che l’arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell’art. 25 (invero abrogata dal 24.10.2018 ma ancora possibile), laddove la ricezione non risulti da Pec o altri sistemi che attestino la ricezione. Nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31.12.2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data. Ma nulla di strano, in senso assoluto, nemmeno se la fattura, perché spedita il 31.12.2018 attraverso il “caro” vecchio ufficio postale arriva qualche giorno dopo, nei primi giorni del 2019, con detrazione che però slitta di un mese.
Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31.12.2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione. Insomma, lascia intuire l’Agenzia, fornitore e cliente devono “volersi bene”. Se il fornitore non ce la farà a spedire la fattura cartacea entro il 31.12.2018, è quindi opportuno che eviti di mandarla tramite strumenti tracciati (ad esempio la Pec) per non mettere in difficoltà il cessionario/committente che, a fronte di una fattura trasmessa e ricevuta nel 2019, dovrebbe invece pretendere la forma elettronica, pena l’obbligo di attivare la (compromettente per il fornitore) procedura dell’autofattura denuncia.

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Nuovi voucher Inps prestazioni occasionali 2018 cosa cambia

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Nuovi voucher Inps, prestazioni occasionali 2018 cosa cambia  

Il nuovo contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia: l’ INPS  ci aiuta a capirne di più.
Con la recente circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018 L’INPS fornisce ampie  istruzioni per recepire le novità introdotte con il Decreto Dignità.

Infatti, all’articolo 2-bis del decreto n. 87 del 12 luglio 2018, convertito nella legge n. 96 del 9 agosto 2018 le novità sulle prestazioni occasionali e sul libretto famiglia INPS hanno interessato i settori dell’agricoltura, turismo e degli enti locali.

Vediamo quindi cosa cambia e come funzionano  i nuovi voucher Inps, presto  usufruibili dal 2018, scaturiti dal decreto dignità   

Tra le modifiche più importanti che sono state introdotte  dal Decreto Dignità notiamo il cambiamento delle  modalità di pagamento  con il non velato  intento del legislatore  di ridurre fortemente i tempi di ricezione  del compenso da parte dei collaboratori. Nella circolare  scaricabile sotto, vengono fornite tutte le istruzioni in merito alle modifiche apportate e  rese necessarie a seguito delle numerose novità introdotte dal DL Dignità per derogare alle regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che vengono ormai da tutti apostrofati come i nuovi voucher.

Scarica qui il contratto prestazione occasionale circolare INPS numero_103_del_17-10-2018

Contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia: istruzioni e novità nella circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018
La pubblicazione di una nuova circolare dell’INPS su contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia si è resa necessaria a seguito delle numerose novità introdotte dal DL Dignità per derogare alle regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che sono stati anche definiti come nuovi voucher.

Oggetto della circolare sono le prestazioni occasionali fornite nei settori:

  • agricoltura;
  • aziende alberghiere e  le strutture ricettive del settore turismo;
  • enti locali.

Importanti novità sono state introdotte anche in merito di uso operativo dei nuovi voucher INPS: il DL Dignità ha modificato le modalità di erogazione dei compensi ai prestatori e ha modificato la gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale. Le modifiche più rilevanti sono nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura.

Contratto di prestazione occasionale in agricoltura
Per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura  nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  5. il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Nelle istruzioni fornite dall’INPS  viene chiarito che le nuove regole hanno esteso da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa. L’utilizzatore dovrà comunicare tramite la procedura prevista dal sito dell’INPS l’arco temporale in cui si svolge la prestazione e la durata complessiva e la dichiarazione dovrà essere inviate almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui la prestazione non dovesse svolgersi, l’utilizzatore dovrà revocare la dichiarazione inviata entro le ore 23.59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva del termine previsto per lo svolgimento della prestazione. Con la nuova procedura INPS e a seguito delle novità introdotte i datori di lavoro agricolo potranno anche aumentare le ore inserite inizialmente.

Le prestazioni occasionali in agricoltura potranno essere utilizzate per i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, per i giovani con meno di venticinque anni di età iscritti a scuola o all’università, per i disoccupati e per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito (REI, SIA e altre).

E’ comunque importante ricordare e sottolineare che il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

Contratto di prestazione occasionale per aziende alberghiere e nel turismo

Usufruibili dalle  aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le stesse informazioni previste per i datori di lavoro agricolo e seguendo le stesse regole sopra esposte ovvero:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  5. il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Ma quali sono le aziende turistiche che possono usufruire dei nuovi voucher?

La circolar identifica le seguenti categorie ricomprese nei sottostanti codici ateco :

alberghi (55.10.00);
villaggi turistici (55.20.10);
ostelli della gioventù (55.20.20);
rifugi di montagna (55.20.30);
colonie marine e montane (55.20.40);
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence (55.20.51);
aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Pertanto solo le strutture ricettive ed extraricettive alberghiere possono attivare le prestazioni occasionali e in questo caso, il compenso minimo per ogni ora non potrà essere inferiore a 9 euro e sarà pari ad almeno 36 euro al giorno (almeno quattro ore consecutive) anche se la durata effettiva della prestazione dovesse essere inferiore.

Anche in questo caso, la comunicazione della prestazione occasionale dovrà essere effettuata tramite il sito INPS almeno un’ora prima dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Ovviamente è bene ricordare che anche per il settore  turistico  è vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Prestazioni occasionali per gli enti locali
L’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto uno specifico regime per gli Enti locali e viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Pertanto, gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
  • Agli Enti locali, come alle Pubbliche Amministrazioni in genere, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del turismo (cfr. paragrafi 2 e 3 della presente circolare).

Anche in questo caso bisognerà rispettare i requisiti previsti per i prestatori (titolari di pensione, studenti o percettori di REI, SIA ecc…), il compenso minimo sarà pari a 9 euro all’ora e 36 euro per giornata lavorativa e sarà necessario inviare apposita comunicazione INPS seguendo le regole previste dalla circolare del 17 ottobre 2018 allegata in questo articolo.

Prestazioni occasionali e libretto famiglia INPS: obbligatoria registrazione preventiva
I lavoratori, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente sul sito www.inps.it utilizzando il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell’INPS.

I prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall’INPS, debbano autocertificare l’eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel caso di possesso di uno dei requisiti sopra indicati, l’utilizzatore potrà calcolare nella misura del 75% gli importi dei compensi erogati a favore dei prestatori. Per gli utilizzatori che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666 euro in luogo di 5.000 euro.

Le nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori prevedono che a richiesta, l’importo potrà essere riscosso dopo 15 giorni tramite sportelli postali presentando il mandato o l’autorizzazione al pagamento scaricata tramite il sito dell’INPS.

In conseguenza delle modifiche normative descritte, sarà possibile per il prestatore ottenere il pagamento del compenso, spettante per la prestazione occasionale svolta, secondo una delle seguenti modalità:

  1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
  2. tramite bonifico bancario domiciliato  entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; (gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore);
  3. per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS.
    Le nuove sanzioni previste dal Decreto Dignità

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura va da 500,00 euro a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Per effetto della modifica introdotta dal Decreto Dignità, la sanzione non si applica se la violazione per l’imprenditore agricolo derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non son ostate infine apportate modifiche ai restanti profili sanzionatori e restano pertanto applicabili le regole di cui al DL n. 50/2017.

 


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