Monthly Archives: Marzo 2018

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abolito il certificato medico sportivo per palestra bambini

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abolito il certificato medico sportivo per palestra bambini

Svolta importante del Ministero della Salute unito al Ministero dello Sport che hanno optato per l’esenzione per  i bambini  fino a anni di età dall’obbligo di certificazione medica sportiva. La decisione si basa sulla decisione unanime dei pediatri che affermano che in quella fascia d’età si rende  impossibile effettuare una valutazione realistica  sulla possibilità dei bambini di poter sopportare gli sforzi prodotti da una attività sportiva specifica. Ad ogni l’obiettivo ufficiale del ministero è quello di non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni legati alla produzione dei certificati

ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra


questo il testo del decreto:

Decreto n°176 del Ministero della Salute e dello Sport, 28 febbraio 2018

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con  IL MINISTRO PER LO SPORT

Visto l’articolo 7, comma 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano una attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2014, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”, ed in particolare l’articolo 3, che definisce l’attività sportiva non agonistica e prevede l’obbligo di certificazione per le categorie ivi indicate;

Visto l’articolo 42-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 155, recante “Approvazione delle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”;

Ritenuto che la Federazione Italiana Medici Pediatri, con nota del 16 luglio 2015, ha segnalato la necessità di escludere dall’obbligo di certificazione medica l’attività sportiva per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, al fine di promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

Tenuto conto che il Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della salute in data 20 settembre 2017, si è espresso in più occasioni nel senso di considerare l’attività sportiva in età prescolare dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni quale attività sportiva non soggetta ad obbligo di certificazione;

decreta

articolo 1

(Attività sportiva in età prescolare dei bambini da 0 a 6 anni)

  1. Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.

Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo.

Roma, 28 febbraio 2018

IL MINISTRO DELLA SALUTE

(Beatrice Lorenzin)

IL MINISTRO PER LO SPORT

(Luca Lotti)

E se invece voglio continuare a produrre il certificato medico per i miei figli? 

La presentazione del certificato medico attesta “la sana e robusta costituzione” dei bambini  e l’idoneità a praticare attività fisica ludico amatoriale.

Cosa significa attività ludico-sportiva amatoriale?

Ovvero l’uso libero della palestra e/o della piscina senza l’obbligo della  presenza dell’istruttore, se si tratta di adulti. Per i bambini, invece, si intende un corso per avvicinare i piccoli al nuoto con giochi d’acqua. Ancora il calcetto, il tennis, sempre se tali attività sono svolte al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive.

Quali sono le attività non agonistiche?

  • attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario scolastico;
  • gli sport svolti presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (fino ai 12 anni);
  • attività svolte al fine di partecipare ai Giochi sportivi studenteschi (fino alle qualificazioni regionali).

Perché vi è questa differenza tra attività ludica amatoriale e non agonistica?

Il presupposto è che i centri sportivi affiliati alle società sportive federali o al Coni, hanno uno standard di preparazione atletica che mette il medico, che effettua la visita, in condizione di certificare se un paziente è in grado o no di seguire i corsi.

Nelle palestre non affiliate, invece, è l’istruttore che stabilisce liberamente il tipo e l’intensità dell’allenamento. E ciò non è conoscibile a priori dal medico.

Chi rilascia il certificato medico?

Il medico di famiglia o il pediatra che conoscono i loro assistiti e possono valutare la opportunità di svolgere attività fisica. Trattandosi di attività non agonistica non è necessario rivolgersi ad un medico sportivo.

Cosa occorre per ottenere il rilascio del certificato medico?

Il medico di base o il medico sportivo deve provvedere ad effettuare l’anamnesi e l’esame obiettivo del bambino misurandone la pressione e valutare i risultati dell’elettrocardiogramma a riposo.

Il certificato deve dichiarare, quindi, che il bambino non presenta controindicazioni che vietino la pratica di attività sportiva non agonistica.
Inoltre il medico deve indicare che il certificato ha validità di 1 anno dalla data del rilascio.

Normalmente il certificato è a pagamento, non coperto dal Servizio Sanitario Nazionale perché ritenuto “non necessario”.

Solo in talune ipotesi è gratuito, se rilasciato dai medici di famiglia o dai pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:

  • attività sportive parascolastiche, su richiesta del Dirigente Scolastico;
  • partecipazione ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quelle regionali. L’esame strumentale ECG, è invece a carico di chi lo richiede.

In realtà vi è ancora tanta confusione.

Infatti, talune strutture private continuano a richiedere il certificato ai fini dell’iscrizione ai corsi da loro organizzati. Questo accade perché, essendo necessario stipulare polizza assicurativa per eventuali infortuni, talune società assicuratrici coprono il pagamento del risarcimento danni solo a fronte della presenza di un certificato medico della persona che ha subito incidente durante la attività fisica.

Inoltre, trattandosi di bambini, ci sono genitori che, indipendentemente dall’obbligatorietà o meno del certificato, provvedono comunque a far visitare il proprio bambino dal pediatra di base. E questo, naturalmente, rientra nella discrezionalità di ciascun genitore.

 

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Aprire agenzia di viaggi online regione lazio Roma

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Aprire agenzia di viaggi online regione lazio Roma

Aprire un’agenzia di viaggi, che sia online oppure con una sede fisica, è sicuramente un sogno da realizzare per molti giovani che vogliono lavorare nel turismo.  Si coniuga la passione per i viaggi con una modalità di lavoro frizzante e divertente che vogliono farlo diventare anche un business.

Ad ogni modo l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo è subordinato alla presentazione della SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (SCIA).

Allo stato attuale la SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta previsti dalla precedente normativa e l’unica modalità di attivazione di un’agenzia di viaggi.

Pertanto, anche l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo non è più soggetto a preventiva autorizzazione dell’ente competente, bensì a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in applicazione dell’art. 19 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

N.B. attualmente la provincia di Roma e la città metropolitana di Roma non è più l’ente di riferimento per la gestione del Turismo.

La Regione Lazio inoltre ammette che l’esercizio dell’attività possa essere effettuato anche in un co-working ( purché non ve ne siano altre nello stesso co-working) o in casa propria se l’attività viene effettuata on line.

Pre-requisito essenziale sarà l’idoneità del locale che viene certificata da un tecnico professionista abilitato  ( Geometra).

Con deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016 (pubblicata il 03/03/2016 sul BURL n. 18), in attuazione dell’art. 7L. R. Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, la Regione Lazio ha individuato l’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO quale ente subentrante alla Città Metropolitana di Roma Capitale nell’esercizio delle funzioni in materia di Turismo (professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco, stabilimenti balneari).

Con lo stesso provvedimento è stata approvata l’apertura di un nuovo conto corrente postale regionale per il pagamento di tutti i tributi connessi al turismo(agenzie viaggio e professioni turistiche).

Il nuovo conto corrente postale  è  ccp 63101000, anche tramite bonifico bancario IBAN IT 75 C 07601 03200 000063101000, intestato alla Regione Lazio.

L’attività  di Agenzia di Viaggi potrà essere iniziata anche immediatamente dopo la presentazione della SCIA, sotto la responsabilità del titolare dell’Agenzia di Viaggi e Turismo purché sussistano tutti i requisiti e i presupposti di legge ivi incluso la presenza di un direttore tecnico.

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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA SCIA

La modulistica, assieme alla documentazione prevista, deve essere inviata con le seguenti modalità:

Agenzia Regionale del Turismo
Area Formazione, Professioni turistiche e tutela del turista
Responsabili: Serena Nobile – Simone Anniballi – Telefono: 06/51687233/4

B) agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it ( per posta elettronica certificata).

La modulistica presente sul sito della CMRC rimane valida fino a nuova indicazione, salvo che per il destinatario che non è più la Città Metropolitana di Roma capitale ma l’Agenzia regionale del Turismo, agli indirizzi di posta ordinaria ed elettronica suindicati.

MODULISTICA:

Nuova attivazione Agenzia di Viaggi 

Elenco direttori tecnici abilitati nel Lazio 

AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

La compilazione della SCIA comporta l’assunzione della responsabilità penale delle attestazioni e delle dichiarazioni in essa rese, circa il possesso dei requisiti e/o presupposti di legge relativi all’esercizio dell’attività (art. 19, comma 6, Legge n. 241/1990 e art. 76, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.), nonché la perdita dei benefici eventualmente ottenuti a seguito delle dichiarazioni mendaci.

Si raccomanda, pertanto, di verificare attentamente i presupposti ed i requisiti di legge e di presentare la SCIA soltanto nell’imminenza dell’apertura dell’agenzia, completa delle autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, attestazioni e/o asseverazioni di tecnici abilitati e quant’altro richiesto dalla normativa che regola l’attività oggetto della segnalazione.

Preliminarmente andrà richiesta la denominazione da adottare che è ” esclusiva ” e non deve essere presente in altra agenzia mediante una prenotazione del nome da effettuare con questo modulo:

RICHIESTA PRENOTAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DA ADOTTARE PER L’AGENZIA – si ricorda che questa non necessariamente deve coincidere con la  denominazione giuridica (ragione sociale della società o della ditta individuale adottata)

E’ importante sapere che la denominazione dell’Agenzia di viaggi e turismo non può far in nessuna caso riferimento a denominazioni di comuni, isole o regioni italiane e deve essere creta in maniera tale da non generare  confusione nei clienti  viaggiatori finali rispetto ad altri competitors, enti etc. 

Si rende quindi estremamente importante prima di richiedere il nominativo prescelto, di  effettuare una preventiva verifica della denominazione che si vuole attribuire alla propria agenzia di Viaggi , attraverso la consultazione della banca dati nazionale delle Agenzie di viaggi e turismo INFOTRAV .

Si fa presente che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività inviata on-line o per raccomandata che non risulti debitamente compilata in ogni sua parte o che sia corredata di documentazione non idonea non costituisce titolo per lo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggi.

In tale caso il possesso della ricevuta di trasmissione, cartacea o telematica, non costituisce titolo per intraprendere l’attività.

La presentazione della SCIA è prevista nei seguenti casi:

La SCIA  è sostituita da un’apposita COMUNICAZIONE nei casi sottoelencati:

Comunicazioni da effettuate al Registro Imprese tramite la competente  Camera di Commercio :

Apertura – Normativa:
la normativa di riferimento da richiamare è la L.R. n. 13/2007; Regolamento regionale n. 19/2008; Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016.

Dopo aver presentato la scia alla Regione Lazio – Agenzia Regionale per il Turismo va comunicata al Registro imprese con il modello ” Inizio attività S5″ nella sede legale o presso l’unità locale ( secondo le specifiche della domanda presentata).

Chiusura- restituzione licenza 

La chiusura di un’agenzia di viaggi (sede principale o filiale) è soggetta ad apposita comunicazione da presentare Regione Lazio – Agenzia Regionale per il Turismo. Nel caso la cessazione di attività di agenzia di viaggi sia stata effettuata per cessione di azienda, la Regione Lazio – Agenzia Regionale per il Turismo non richiede alcun adempimento all’agenzia cedente poiché la comunicazione viene fatta dal Notaio erogante l’atto di cessione azienda. Va comunicata al Registro imprese con il modello ” Cessazione attività  S5″ nella sede legale o presso l’unità locale ( secondo le specifiche della domanda presentata).L’apertura di filiale di agenzia di viaggi e turismo è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Regione Lazio – Agenzia Regionale per il Turismo.


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come aprire partita iva impresa o libero professionista

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Come aprire partita iva impresa o libero professionista

aprire-partita-iva-agenzia-delle-entrateScopri come aprire la partita Iva in modo facile e con tutte le informazioni per la tua impresa o se vuoi esercitare come libero professionista. Per i liberi professionisti, gli Artigiani, negozianti, a tutti occorre la partita Iva; ma quali sono i vantaggi e le spese per aprire la partita Iva, come aprire una partita Iva, come conoscere  il giusto codice Ateco applicabile e quali sono tutti gli adempimenti per agenzia delle Entrate, oppure con regime dei minimi per aprire una partita Iva  giovani ?

Tante domande necessitano di altrettante risposte e spesso, soprattutto per i giovani inizia una affannosa ricerca per individuare la tipologia migliore di regime applicabile per iniziare a lavorare in modo autonomo. Iniziamo con il dire che la partita Iva è un codice di 11 cifre che viene attribuito ad ogni individuo o azienda che ne faccia richiesta e serve per identificarsi all’agenzia delle entrate come lavoratore autonomo produttore di reddito d’impresa o professionale. Dopo di che si si dovrà iscrivere alla gestione Inps dei commercianti, artigiani o lavoratori autonomi ( Inps gestione separata) mentre per coloro che godono di  una cassa previdenziale  autonoma questo passaggio sarà diretto all’iscrizione presso la propria cassa previdenziale ( avocati, Inarcassa per ingegneri e geometri, Enpam per i medici etc)

Aprire una partita Iva, oggi, è un’operazione relativamente semplice da effettuare per via delle semplificazioni introdotte grazie all’utilizzo di Internet; è infatti sufficiente seguire questo link per approdare a un’ apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate per trovare l’ufficio competente e per  scaricare i moduli necessari, che saranno inoltrati per via telematica. La procedura effettuata direttamente dall’utente per l’iscrizione non ha alcun costo.

Questo invece il modello AA9_12 che puoi tranquillamente scaricare visionare, compilare  e presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate competente in modalità cartacea per aprire la tua partita Iva.

Tuttavia, quando si deve iniziare una nuova attività, sono molti i dubbi e le problematiche da affrontare per valutare bene vantaggi e svantaggi ma soprattutto i costi, a volte anche considerevoli che  mantenere una partita Iva può comportare nel tempo specialmente se non utilizzata.

A volte infatti si apre una partita Iva e la si lascia li in stand by senza preoccuparsi del fatto che l’apertura comporta delle dichiarazioni da effettuare  e a volte se non si inquadra bene il regime adottato  e si fa la scelta sbagliata, anche problemi con gli studi di settori, dichiarazioni non presentate e tante altre problematiche che possono comportare grosse seccature.

Alcune tipologie di attività ( reddito d’impresa) prevedono inoltre l’iscrizione alla Camera di Commercio e registro imprese , le professioni artigianali prevedono l’iscrizione all’artigianato con determinati requisiti  e il pagamento dei diritti camerali ogni anno a cui occorre poi aggiungere tutte le spese inerenti la gestione dei libri contabili.

Per questo attività di solito almeno l’inizio attività necessita di una consulenza di un commercialista che possa dare le giuste informazioni anche in termine di inquadramento corretto ( esempio regime dei minimi o creazione di una srl s) analizzando insieme l’opportunità avuta ( il motivo per cui si apre una partita Iva)  le caratteristiche specifiche, il fatturato e possibilmente anche un budget di costi e ricavi presunti . Il commercialista guida anche sull’assolvimento dei vari adempimenti fiscali e contributivi obbligatori derivanti dall’attività esercitata e in accordo al regime prescelto.  Il calcolo di convenienza infatti fa fatto analizzando a 360 gradi anche i costi futuri legati alla situazione specifica e non semplicemente basandosi su regole generiche trovate sui vari forum di internet conosciuti chissà dove e chissà per quale soggetto.

Le situazioni analizzate su internet non sono adattabili  per tutti; chi apre un’attività deve conoscere le regole adottabili per la sua situazione specifica; analizzarle con un esperto commercialista del settore e poi valutare la sua scelta.

Pur conoscendo lo scarso budget di chi inizia uno start up è sicuramente preferibile  affidarsi a una consulenza specifica in fase iniziale dell’attività per poi risparmiare nella successiva gestione degli adempimenti, magari gestendo in proprio la fatturazione e una sorta di contabilità come accade ad esempio nella console telematica fattura 24 che fornisce anche servizi gratuiti.

 Le imposte applicate sul reddito di lavoratori autonomi ed imprese sono corrispondenti a Irap e Irpef: entrambe queste imposte variano in proporzione al reddito dichiarato, incidendo per circa il 35 % del fatturato. Nel regime dei minimi  e nel forfettario esiste una forma agevolata che consente una tassazione forfettaria, la non applicazione dell’Iva e dell’Irap. Ad esempio il regime forfettario non sempre risulta conveniente soprattutto perché fissa in maniera definita ( in percentuale) il pagamento di imposte e contributi e non permette la detrazione di costi che potrebbero far pagare meno tasse così come la detrazione dell’Iva sugli acquisti pagata.

Pertanto il regime forfetario conviene a chi non ha proprio nulla da detrarre sia relativamente all’Iva sia ai costi; viceversa chi sostiene entrambi  nell’esercizio della propria attività deve sempre attentamente valutare la scelta del regime,  tenendo conto di tutti i possibili variabili parametri.

Ma è sempre necessaria la partita Iva per accettare un lavoro ad esempio di basso reddito? Decisamente no! Come già abbiamo affrontato in precedenza in tutte quelle occasioni in cui viene richiesta una   collaborazione occasionale spot  è possibile emettere una ricevuta con ritenuta d’acconto evitando quindi l’apertura della partita Iva con un elevato rapporto beneficio costi/tempo impiegato; in altri casi specifici è possibile invece utilizzare la ricevuta per diritti d’autore soddisfacendo in questo modo i propri rapporti con il fisco.

Solo coloro che percepiscono un reddito d’impresa o di lavoro autonomo continuo nel tempo sono obbligati ad avere una partita Iva.

codice-atecoAvere una partita Iva significa anche entrare nell’ottica di possedere uno spirito imprenditoriale e conoscere i requisiti necessari e tutti i costi che bisognerà sostenere. Non si può infatti entrare nel mondo del lavoro autonomo pensando di diventare un dipendente di se stessi o di continuare ad essere dipendente se si proviene ad esempio da quella tipologia di lavoro.

Capire prima di tutto le proprie capacità di successo che si concretizzano nella capacità di creare fatturato. Il fatturato è sempre la chiave principale. Non ci si deve soffermare nell’analisi dei soli costi poiché un’attività va vista nel suo insieme. Il Fatturato è la chiave per garantire la copertura futura di tutti i costi e ambire a un reddito giusto e commisurato alla qualità e quantità dell’impegno impiegato nella propria azienda. Ad esempio l’investimento iniziale magari sui costi pubblicitari o di creazione della struttura ( mobili ufficio, attrezzature) sicuramente inciderà molto nel budget ma se ben canalizzato potrà produrre maggior fatturato quindi una copertura garantita dei costi di start up.

Per questo la figura del commercialista è importante, poiché un bravo professionista sarà in grado di guidare l’imprenditore/professionista nell’analisi di tutte le variabili che possano garantire un fatturato possibilmente stabile e sicuro e con buone garanzie di incasso non sempre un elemento sicuro nella economia moderna.

Anche la previdenza è un elemento importante da comprendere. Sostenere i contributi Inps o di casse autonome è sicuramente un fardello più o meno pesante e spesso indigesto per chi avvia un’attività. Ma poter beneficiare di una pensione futura è comunque un elemento importante da considerare anche se avanti nel tempo. L’iscrizione Inps è obbligatoria per le ditte individuali esercenti redditi d’impresa o artigianali ed è soggetta ad iscrizione ( modello AC Camera di Commercio) e grava come contributo fisso per un importo annuo di circa € 3.600,00 suddiviso  in quattro rate annuali scadenti il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio dell’anno successivo; previsto anche un contributo in percentuale che varia dal 20,09% al 21,09% al superamento del reddito minimo di €14.334,00.

Mentre per i professionisti senza cassa è prevista l’iscrizione alla gestione separata Inps attualmente al 31,72%  commisurata al reddito dichiarato. I contributi minimi usufruiscono di uno sconto ulteriore ( il primo riguarda la percentuale di forfetizzazione che viene calcolata in base all’attività dichiarata) pari al 35%.

 


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co branding per un marketing di successo: il Paracadute Agency

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   la proposta di co-branding del Paracadute Agency come strategia di marketing

Il Paracadute Agency è dalla parte delle aziende e sostiene gli imprenditori nello sviluppo del proprio business. Per questo con la sua divisione “Parchitour” operante nel settore parchi divertimento Italia ha inventato una strategia finalmente alla portata anche imprese di piccole dimensioni e che può produrre grandi benefici, se pianificata nel giusto modo.

L’azienda propone un co-branding funzionale con il quale viene presentato al potenziale cliente/consumatore il prodotto/servizio del committente a cui entrambi i brand hanno partecipato alla realizzazione e mirato al target delle famiglie. Solo in questo modo il potenziale consumatore percepirà una qualità superiore e riserverà un’attenzione maggiore rispetto alla restante offerta del mercato.

I benefici del co-branding targato Parchitour

Prima di tutto c’è un accordo di esclusività legato al settore del prodotto/servizio richiesto e associato per garantire l’incremento di qualità” che sarà ampliato dal fatto che si otterrà un’offerta nei confronti del cliente/consumatore che nessun’altro competitor potrà offrire.( esclusività del brand + esclusiva del prodotto/servizio in regalo offerto)

I benefici del co-branding si incrementano notevolmente grazie ai servizi qualitativi e completi che vengono erogati. Oltre al logo Parchitour (marchio registrato) frutto di analisi e studi accurati viene data anche al cliente dell’azienda anche la possibilità di un’incontro fisico con tutta la famiglia a colazione con la mascotte personalizzata in occasione della sua visita ai parchi divertimento o per eventi organizzati. Questo garantirà un aumento del livello di soddisfazione dei clienti e un rafforzamento delle posizioni dell’azienda rispetto alla concorrenza oltre che alla conquista di nuovi segmenti di clientela.

La crisi globale ha cambiato il modo di fare business, il budget viene costantemente ridotto e la nostra creatività e qualità può diventare il vostro migliore alleato nel promuovere prodotti/servizi commercializzati.

Il Paracadute Agency si occupa di tutto per l’azienda. Dalla creazione dell’idea alla sua realizzazione nel grande oceano del brand marketing fino alla realizzazione del concorso a premi.

Guardate alcuni esempi che sono solo rappresentativi di alcune piccole idee di ciò che si può realizzare dopo un’analisi accurata. Il processo creativo di co-branding è estremamente importante e richiede una attenta conoscenza del prodotto/servizio e del gruppo target che si desidera raggiungere. È importante tenere presente che l’unione di sinergie vi proietta su segmenti del mercato che finora potrebbero essere stati preclusi. Allo stesso modo, Il Paracadute Agency cerca di rispondere al bisogno motivazionale della campagna e non di corrompere il nome comunicativo dei marchi. Per questo motivo si adotta una comunicazione e un design in grado di rispondere in modo chiaro e inequivocabile agli obiettivi prefissati e con un messaggio che abbia anima e personalità: l’unione di marchi, slogan e messaggi si proporrà in un design unico e pertinente dotato di un elevato impatto visivo con lo scopo di trasferire valore al brand aziendale qualificando l’azienda e proiettandola nel successo.

questi sono solo alcuni esempi di creatività:

Co- brand one-shot 

 co -branding per il lancio di una nuova auto ( prodotto)

co -branding per sottoscrizione di un corso annuale di lingua (servizio)

co -branding per sottoscrizione di un abbonamento annuale in palestra (servizio)

 Co- brand con concorso 

co -branding per acquisto di acque minerali  ( prodotto)

co -branding per acquisto di uova di pasqua ( prodotto)

co -branding per acquisto di Panettone ( prodotto)

co -branding per acquisto di patatine ( prodotto)

co -branding per acquisto di biscotti ( prodotto)

co -branding per acquisto di merendine ( prodotto)

L’affermazione del Paracadute Agency sul mercato prende spunto da un modello di business che coniuga in modo intelligente marketing, promozioni e turismo.

per info 3331335396 

visita il sito Il Paracadute Agency 

 visita il sito Parchitour – Parchi divertimento  

 

 

 

 


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nuovi franchising americani: Anytime fitness

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      investire in nuovi franchising  americani di successo:

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sono già oltre quota 4000 nel mondo! 

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Nuovi franchising americani: Anytime Fitness si consolida e conferma come il centro fitness in più rapida crescita al mondo da 10 anni. Il 16 Marzo a Shangai è stata aperta la palestra n. 4000 e già si proietta per ulteriori aperture in Marocco. Il Franchise si conferma in ottima salute e sta già lavorando per aprire almeno una nuova palestra in Antartide per raggiungere l’ambizioso obiettivo ai diventare il primo franchise nella storia con sedi in tutti e sette i continenti.

“La nostra missione è di ‘migliorare l’autostima del mondo'”, ha affermato Chuck Runyon, CEO e co-fondatore di Anytime Fitness. C’è da credere in un uomo che è riuscito in soli dieci anni ad aprire 4000 palestre in più di 30 paesi in tutti e sette i continenti. Ognuna di quelle palestre non rappresenta solo uno stile di vita salutare e un modo per mantenersi in forma 24 ore su 24 in piena liberà e sicurezza ma anche centri di aggregazione, vere e proprie comunità di individui che vivono uno stile di vita più sano, sono più felici e più attivi. Questa è la filosofia di Anytime Fitness, la crescita anche in Cina per migliorare la stima di sé stessi e del mondo, aiutare il cambiamento delle vite.

In Cina l’hanno detto e l”hanno fatto! Sono entrati nella storia di Anytime Fitness con il numero tondo 4.000

Orgogliosi di aver affrontato questo viaggio per un migliore stile di vita. Con enorme soddisfazione e un forte aiuto della comunità Anytime Fitness, un team affiatato che ha spinto, ha sfidato le avversità, ha combattuto contro il tempo e non ha mai accettato un ” NO” come risposta. Il n. 4000 è dedicato a tutti quelli che hanno trasformato la paura in fede e che hanno ribaltato i problemi in opportunità

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condhotel significato decreto attuativo cosa sono e quali opportunità

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condhotel significato decreto attuativo cosa sono e quali opportunità

Una grande novità in Italia è l’avvento della formula condhotel che, dopo un notevole successo ottenuto in tutta Europa ( e nel paese natio gli Stati Uniti). molte sono le perplessità legata a questa scelta, una fra tante è l’ipotesi in cui la struttura alberghiera possa fallire e con essa il dubbio amletico dell’investimento effettuato (camera acquistata) in base alla formula condhotel. Il privato, infatti, nel caso in cui fallisca l’albergo in cui ha acquistato una camera continuerà ad esserne l’unico proprietario. Esistono comunque anche altre possibilità per attuare la formula del condhotel: una delle più comuni è quella che prevede la possibilità di acquistare una quota per diventare proprietari di una camera d’albergo. In questo ultimo caso sarebbe possibile usufruire di questa formula anche solo in alcuni  periodi dell’anno attraverso la multiproprietà ( formula timesharing).

Il Condhotel rappresenta oggi quindi una via di mezzo tra abitazioni e camere d’albergo. Una moda catturata dal  nord Europa e dalla Spagna, che potrebbe di fatto essere precursore di una importante riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti e della diversificazione dell’offerta turistica. 

Come funziona la formula del Condhotel

Attraverso questa formula, il proprietario di un albergo vende una camera dell’hotel provvista di cucina ed otterrà quindi una completa autonomia come se fosse nella propria casa. L’acquisto è sottoposto all’impiego specifico per propri fini esclusivi ( ad esempio per trascorrere le vacanze estive o natalizie) ma potrà anche ricederla in affitto nei periodi in cui non la usa , affidando l’incarico al gestore della struttura alberghiera, con cui dividerà il guadagno totale.
I benefici, da un lato riguarderebbero molti turisti particolarmente affezionati a un hotel o a un luogo di vacanza, dall’altro gli albergatori che potrebbero incamerare risorse da investire sullo svecchiamento delle strutture con ampi spazi legati alla fedeltà turistica di molte famiglie che per abitudine scelgono ogni anno di trascorrere le vacanza nella medesima località e nella medesima struttura alberghiera (i turisti seriali). Il vantaggio di tale operazione per il privato si concretizzerebbero nell’opportunità di evitare i costi legati all’acquisto e alla gestione della proprietà di una seconda casa e, al contempo, dalla facoltà di godere in via esclusiva di una stanza che, quando non utilizzata, può essere proficuamente riassegnata in gestione alla struttura alberghiera.
Il decreto prevederebbe  la possibilità di utilizzare fino al 40% dei volumi dell’albergo ristrutturato, per camere, suite o mini appartamenti collocabili come proprietà privata all’interno dall’albergo. I proprietari, a loro volta, potranno godere dei servizi offerti dalla struttura alberghiera.

Il condhotel a l ivello giuridico

Giuridicamente per condhotel intendiamo degli edifici che  costituiscono di fatto un condominio, ma in concreto vengono gestiti come alberghi, in quanto ne offrono le prestazioni tipiche, ovvero l’alloggio e i servizi strumentali ad esso collegati (room service, help desk, pulizia giornaliera).
Una prima definizione da parte del legislatore italiano è contenuta nel Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito nella Legge n. 106/2014, cd. Legge “Sblocca Italia”) che all’art. 31 descrive i condhotel quali “esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati”.


La Legge Sblocca Italia non ha tuttavia introdotto la regolamentazione analitica del nuovo istituto, demandando a tal fine ad un successivo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni) che ne stabilirà in maniera dettagliata le condizioni di esercizio; in particolare, il decreto prevedrà i criteri e le modalità secondo le quali, qualora un condhotel sia realizzato mediante interventi su esercizi alberghieri già esistenti, possa essere rimosso il vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della anzidetta quota di unità abitative a destinazione residenziale; nell’art. 31 l. n. 106/2014 viene inoltre specificato che, se sono stati concessi contributi o agevolazioni pubbliche, il vincolo può essere rimosso solo previa restituzione degli stessi; si prevede infine che le Regioni e le Province autonome sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti a quanto stabilito nel previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Da un’attenta analisi è facilmente ipotizzabile che al proprietario di una struttura alberghiera è consentito di alienare talune stanze dell’hotel, per una percentuale non superiore al 40% della superficie complessiva dell’immobile, a condizione che le camere oggetto del contratto siano dotate di servizi tali da renderle autonome e indipendenti; a sua volta, della stanza alienata l’acquirente potrà disporre in diversi modi: sarà possibile utilizzare il locale in via esclusiva, come residenza estiva, con la possibilità di fruire delle prestazioni alberghiere durante il soggiorno, ovvero l’acquirente potrà scegliere, nei periodi di non utilizzo, di locarlo a terzi, dando incarico alla struttura alberghiera di gestire la locazione, dividendo al 50% il ricavato.

Inoltre, il privato che acquista una stanza, può cambiarne la destinazione d’uso in residenziale, usarla come casa per le vacanze o affittarla ai turisti; un potente strumento rivolto a coloro che possono premettessi lunghi periodi di vacanza e che amano trascorrerle in una precisa località.
Ovviamente un albergo per diventare Condhotel, deve essere full service, ossia deve avere il ristornate, la lavanderia e tutti quei servizi di cui chi acquisterà la camera o la suite potrà avvalersi.
Il Decreto Art Bonus (D.L. 83/2014) ha introdotto i Condhotel nell’ordinamento, ma è stato il Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014) a dare una definizione più dettagliata, demandando la loro regolamentazione a un D.P.C.M. successivo, atto a stabilire le condizioni di esercizio, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri, per passare limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale.
Forte impulso alla realizzazione di Condhotel è giunto dalla sentenza n.1 del 14/01/2016 della Corte Costituzionale, che riconosce allo Stato un potere di indirizzo nei rapporti con le Province autonome di Trento e Bolzano. La sentenza ha un peso rilevante, poiché corrobora la figura giuridica del Condhotel e le stesse Province hanno affermato che la normativa statale potrebbe invadere la competenza legislativa delle Regioni in materia di turismo, urbanistica, commercio ed esercizi pubblici.

Questi gli elementi obbligatori del Condhotel:

  • Presenza della portineria unica per tutti colori che usufruiscono del condhotel: sia gli ospiti della struttura che i proprietari delle unità abitativi ad uso residenziale.
  • Gestione unitaria ed integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle suite e delle unità abitative.
  • Esecuzione di un intervento di riqualificazione all’esito del quale venga riconosciuto all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle.

Viene demandata alle Regioni la disciplina  e le modalità per autorizzare l’esercizio dei condhotel nel rispetto della legge e delle disposizione del DPCM.

Resta un dubbio anche sull’ambito di applicazione. La norma fa infatti riferimento ad esercizi alberghieri esistenti. Non si capisce bene se questi debbono essere in attività, oppure sia cessata e possano tuttavia essere oggetto, mediante la conversione di Condhotel, di riqualificazione e riavvio dell’attività e inoltre altre perplessità derivano dal fatto che ci deve essere una distanza massima di 200 metri tra la struttura condominiale e la struttura ricettiva che eroga anche i servizi. 200 metri, in linea d’aria, sono una distanza importante che rischia di far perdere la gestione unitaria e lasciarla solo sulla carta.

Un ultimo aspetto riguarda il rapporto tra il proprietario dell’unità immobiliare con destinazione residenziale e la struttura ricettiva. L’unità immobiliare può essere considerata a tutti gli effetti come una abitazione dove è possibile avere anche la residenza o il domicilio? 


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