Category Archives: Turismo

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Fattura elettronica, nuove scadenze per il bollo: versamenti entro il 20 aprile 2020

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Fattura elettronica, nuove scadenze per l’imposta di bollo.

Il Decreto economico varato dal Governo il 6 aprile 2020 introduce nuove semplificazioni, fissando a 250 euro la soglia limite per determinare chi paga a cadenza trimestrale e chi ogni sei mesi.

Modificando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto fiscale n. 124/2019, l’ultima bozza del Decreto Liquidità circolata nelle ultime ore precedenti all’approvazione, stabilisce che il pagamento può essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:

  • per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, entro la scadenza del secondo semestre se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro;
  • se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è complessivamente inferiore a 250 euro, entro la scadenza prevista per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre.

Il limite per il pagamento semestrale, precedentemente fissato a 1.000 euro, viene quindi ridotto a 250 euro per trimestre. Se il totale del bollo dovuto per il primo semestre non supera i 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro la scadenza per il pagamento del bollo del secondo trimestre, ovvero a luglio.

Importo imposta di bollo Scadenza versamento
Superiore a 250 euro per il primo trimestre 20 aprile 2020
Inferiore a 250 euro per il primo trimestre 20 luglio 2020
Inferiore a 250 euro per il primo e per il secondo trimestre 20 ottobre 2020

Nessuna modifica, invece, per l’imposta di bollo dovuta per il terzo e per il quarto trimestre: le scadenze restano fissate rispettivamente al 20 ottobre ed al 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

La scadenza del 20 aprile 2020 interessa quindi esclusivamente i contribuenti che, in relazione alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre, devono versare una somma superiore al limite di 250 euro.

Ovviamente si dovrà attendere la conferma attraverso la pubblicazione del testo del Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo calendario dei pagamenti

Dopo l’ulteriore modifica prevista dal Decreto  cerchiamo di fare un punto della situazione sul  pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.

Stando alle modifiche previste dall’ultima bozza del Decreto Liquidità, il calendario delle scadenze viene modificato fissando a 250 euro la soglia limite per la semplificazione dei versamenti, ovvero:

Periodo di riferimento e importo Scadenza versamento – novità Decreto Liquidità
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro Scadenza il 20 aprile 2020
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro Scadenza il 20 luglio 2020
Imposta di bollo II trimestre Scadenza 20 luglio 2020
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro Scadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo III trimestre Scadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo IV trimestre Scadenza 20 gennaio 2021

Sarà necessario orientarsi in questo calendario di scadenze che rischia di complicarsi anziché semplificarsi.

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cofanetti regalo parchi divertimento

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Cerchi un’idea originale per un’occasione speciale? Quale miglior regalo che donare un’emozione indimenticabile? Prova i nostri cofanetti regalo parchi divertimenti. Se regali emozioni sarai per sempre indimenticabile.
Parchi box è la prima piattaforma on line dove puoi creare e personalizzare i tuoi cofanetti regalo o pacchetti per i parchi divertimento di Roma e del Lazio

COFANETTI REGALO PERSONALIZZATI PARCHI DIVERTIMENTI
Quante volte sei andata in crisi perché non sai proprio cosa regalare per una prima comunione o un compleanno o una festa di laurea? Alla fine ci si affida ai soliti braccialetti, oggetti più o meno di valore ma che sono freddi e anonimi e non lasciano trasparire veramente il tuo affetto per il festeggiato! E sai perché? Perché sono statici, non emozionano! Oggi tutti possiamo permetterci di acquistare un oggetto; non entriamo nemmeno più in negozio, lo acquistiamo su internet e ce lo portano comodamente a casa. E fare un regalo è diventato un freddo rito da osservare quasi come fosse una seccatura da risolvere al più presto. Strisci la carta di credito e ti sei tolto il pensiero, neanche perdi più tempo a sceglierlo in un negozio dopo una bella passeggiata.

Oggi, un oggetto raramente apporta quelle emozioni che vorresti trasmettere con il tuo gesto.

Allora perché non regalare un cofanetto regalo parchi divertimenti parchibox? E’ una nostra esclusiva, un prodotto interamente gestito da noi e che ti dà la sicurezza di scegliere sempre un regalo gradito e usufruibile per chi vuoi tu. Un regalo meraviglioso che potrà cucirsi su misura in base alle esigenze della coppia o della famiglia. Ad esempio per bambini fino a 10 anni consigliamo parchi acquatici, naturalistici con animali e di divertimento con attrazioni per bambini piccoli.

COFANETTI REGALO PER COPPIA O PER FAMIGLIA


Ora penserai che i cofanetti sono un’inutile perdita di tempo. Qualcosa che paghi poco e poi non trovi mai disponibilità e tutto finisce per diventare uno stress assurdo. E chi lo riceve pensa che hai speso quattro soldi! Bene sono proprio questi fattori che ci hanno spinto a creare i nostri personali cofanetti Parchi box strettamente legati ai parchi divertimenti.

Complice la nostra ultra ventennale esperienza nella ricettività possiamo darti un prodotto veramente unico che soddisfa le esigenze sia della coppia che della famiglia. I nostri cofanetti regalo per i parchi divertimenti sono dinamici e personalizzabili, sicuri e collaudati sono usufruibili “sempre” perché diamo sempre disponibilità durante il periodo di apertura dei parchi.

Ecco perché regalare un nostro cofanetto parchibox parchi divertimenti trasforma un regalo statico in un regalo dinamico che accende le emozioni.

Se conosci bene le persone saprai che trovare un regalo adatto per loro è un compito sufficientemente arduo. Ogni persona e ogni ragazzo ormai ha davvero tutto e non si accontenta mai per cui è veramente difficile sorprenderlo. Difficile ma non impossibile! Scegli per loro qualcosa di inaspettato che li emozionerà lasciando in loro preziosi ricordi dell’evento: un cofanetto regalo parchi divertimento. Tu scegli il taglio da regalare e chi lo riceve potrà scegliere tra un ventaglio di proposte. Non devi selezionare il parco ora; chi lo riceve potrà avere una consulenza specifica da noi su quale si adatta meglio alle proprie esigenze. Ad esempio per ragazzi di 13/14 anni consigliamo parchi acquatici, a tema e soft/adrenalinici di divertimento con attrazioni emozionanti.

PERCHE’ I NOSTRI COFANETTI REGALO SONO DIVERSI


Dalla nostra esperienza ricettiva sappiamo cosa vogliono veramente le persone e in particolare le famiglie. Quindi non ti offriamo qualcosa che costa poco perché è legato a situazioni che è veramente difficile garantire come sono i normali cofanetti. Acquistando i nostri cofanetti puoi sicuramente risparmiare ma non è quello il valore vero del regalo bensì i servizi e l’assistenza che ti offriamo. Innanzitutto emettiamo un cofanetto regalo personalizzato, indirizzato e legato quindi alla persona che riceverà il regalo così potrai dirgli che il regalo è specificatamente per lui o per lei non standardizzato. Il cofanetto permetterà l’accesso al parco prescelto e il soggiorno. Inoltre sarà garantita tutta l’assistenza necessaria o utile affinché chi riceve il regalo possa godere nel modo migliore della sua esperienza emozionale ai parchi divertimento. Tu scegli il taglio da regalare e chi lo riceve potrà scegliere il parco divertimenti da visitare. Un regalo meraviglioso che potrà cucirsi su misura in base alle esigenze della coppia o degli amici che potranno sempre integralo in seguito con servizi accessori a loro scelta.

Ad esempio per ragazzi di 13/14 anni consigliamo parchi acquatici, a tema e soft/adrenalinici di divertimento con attrazioni emozionanti.

Oppure possiamo suggerire parchi divertimento acquatici e romantici oppure parchi divertimento con attrazioni romantiche magari con una ruota panoramica o una splendida laguna incantata da vivere al tramonto

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Cosa aspetti quindi a vivere una fantastica giornata di divertimento insieme con i tuoi bambini. Regalati o regala anche un cofanetto parchi divertimento Parchibox per scrivere una nuova pagina del libro della tua famiglia lasciandoci dentro un ricordo indimenticabile.

Contatto:

Parco Divertimenti Roma

Sito web: https://www.parco-divertimenti-roma.it/

email: info@parchitour.com

sede legale: Via Filippo Turati, 96
00185 Roma(RM)

tel +39-333.32.16.400


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autofattura elettronica agenzie viaggi 74 ter

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Autofattura elettronica / tour operator agenzie di viaggi  come funziona 

Grande dilemma dal 1 Gennaio 2019 per molte ADV: come funzionerà l’autofatturazione per le commissione percepite sui viaggi organizzati dai T.O. nei confronti della Agenzie di Viaggi dettaglianti?

Infatti l’ottavo comma dell’art. 74-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce che “Le agenzie organizzatrici (T.O) per le prestazioni di intermediazione “emettono” una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 ( Registro delle fatture emesse e registro delle fatture ricevute) entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante (ADV intermediaria) ,  il quale le “annota” ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta”. Il Tour operator liquida l’Iva a debito nelle sue liquidazioni periodiche.

A questo punto è sorto il dubbio: come ci si dovrà comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti della agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l’agenzia di viaggi intermediaria?
1) L’invio/emissione della fattura elettronica è a carico del Tour operator?
2) Quale indirizzo telematico deve indicare il T.O. nella compilazione della fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all’agenzia intermediaria: il proprio o quello dell’agenzia intermediaria?

A queste domande ha risposto l’Agenzia delle entrate con apposite in cui viene confermato che deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice e quindi il Tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria

Ma con quali codici deve essere classificata la natura di questi documenti per entrambe le agenzie viaggi?

Le agenzie organizzatrici e i Tour operator (che emettono fattura per conto delle agenzie di viaggi per il riconoscimento delle provvigioni di queste ultime e annotano le fatture sia nel registro vendite che nel registro acquisti) inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica N6 – inversione contabile indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Le agenzie intermediarie comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall’organizzatore), compilando i campi della sezione DTE e utilizzando la codifica N6 – inversione contabile (senza riportare l’imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, ove la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Viene inoltre precisato e questo riveste fondamentale importanza che, l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21, del DPR n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all’Agenzia delle Entrate.

Per la compilazione dell’autofattura elettronica è importante ricordare che:
– nel campo 1.2 Dati relativi al cedente/prestatore (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi nel caso specifico del Tour Operator;
– nel campo 1.4 Dati relativi al cessionario/committente (cliente) vanno inseriti i dati del Tour Operator;
– nel campo 1.6 Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente.

Mentre per quanto riguarda le modalità di ricezione da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, l’ SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il Tour Operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura.

In ogni caso per rispettare quanto previsto dal DM 340/99 il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI).
N.B.: una copia conforme all’originale della autofattura elettronica (elaborata e non scartata da SdI) sarà sempre presente nella sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” del’emittente.

N.B.: questo meccanismo Il meccanismo è complicato e non risulta essere funzionante se il soggetto trasmittente ha registrato l’indirizzo preferenziale, perché l’eventuale indicazione di un diverso canale di destinazione sarebbe comunque ignorata dal SDI.

Per questa ragione, nei casi in cui non si vuole o non si può procedere con l’indicazione dell’indirizzo dell’agenzia, o il Tour operator trasmittente abbia comunicato il proprio codice univoco in SDI, si rende fondamentale e obbligatorio trasmettere una copia dell’autofattura emessa ( copia di cortesia) all’agenzia di viaggi intermediaria, questo poiché il file dell’autofattura in formato XML risulterà “inviato” e conservato solo nella piattaforma Fatture e Corrispettivi del Tour Operator trasmittente.

Ricapitolando: l’Autofattura emessa dal T.O. per le provvigioni riconosciute nei confronti dell’agenzia di Viaggi intermediaria deve indicare “l’agenzia di viaggio intermediaria come prestatore, come committente il tour operator e come emittente lo stesso tour operator, con indicazione del codice CC (committente/cessionario) in quanto viene emessa dal committente”.

L’autofattura così composta, dovrà essere recapitata all’adv intermediaria e ciò può avvenire con diverse modalità:
– nel caso in cui il codice destinatario/pec riportato nel file inviato al SdI sia quello della adv intermediaria, la fattura viene direttamente recapitata dallo SdI all’adv;
– nel caso in cui l’indirizzo indicato sia quello del T.O. la fattura potrà essere recapitata in altra maniera direttamente a cura del t.o. (via pec o via e-mail)”.

Per spiegare il tutto in maniera molto semplice, l’agenzia di viaggio intermediaria si troverà spesso nella condizione di vedere le proprie fatture emesse da terzi per suo conto ( provvigioni riconosciute dai tour operator per la vendita di pacchetti di viaggio organizzati, oppure per i diritti spettanti per servizi di biglietteria ).

In tutti i casi in cui l’azienda risulta essere soggetto emittente, ( ADV) ma la fattura viene materialmente formata e trasmessa al Sistema di Interscambio da un terzo, (T.O) che risulta altresì soggetto destinatario della fattura medesima il soggetto trasmittente la fattura è anche il soggetto destinatario della fattura stessa, fattura che però è emessa per conto di altri (l’agenzia dettagliante).
L’Adv dettagliante pertanto contabilizzerà il documento emesso ( autofattura emessa dl T.O. e inviata all’agenzia) tra i proventi conseguiti, ma il documento nel suo transito nel SDI “parte” dalla posizione del tour operator, e “arriva” sulla medesima posizione.
In questo caso, si avrà la spedizione e arrivo nel medesimo “cassetto delle fatture”, mentre il soggetto emittente è un altro.

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Agenzie viaggi Iva 74 ter acconti clienti

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Agenzie viaggi Iva 74 ter acconti clienti

Agenzie di viaggio, probabile l’Iva  dovuta anche sugli acconti incassati sulla pratica effettuata.

quando un’ adv è assoggettata al regime speciale del margine (74ter) e riceve un acconto, l’Iva è esigibile dal momento dell’incasso di tale quota. Ciò a condizione che, in quel momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione.

Secondo la pronuncia della Corte di giustizia, C-422/17 l’Iva sarebbe dovuta anche sugli acconti incassati dalle agenzie di viaggio per le pratiche effettuate. La pronuncia della Corte si basa sulle disposizioni comunitarie (articolo 65 e articoli da 306 a 310 della direttiva Iva) e interpreta il caso dell’agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale del margine, ( nella nostra disciplina Iva il regime 74 ter D.P.R. 633/72) che incassa un acconto, l’Iva, l’acconto sarebbe ora assoggettato ad Iva che diventa esigibile dal momento dell’incasso di tale acconto. Ovviamente il tutto a condizione che, in quel momento in cui si incassa l’acconto  si sia già a conoscenza dell’impatto che hanno i relativi costi dei servizi turistici da fornire.

Fino a questo momento infatti l’acconto incassato dall’Agenzia di viaggi non veniva fatturato in quanto il momento impositivo ( debito iva derivante dal regime base da base ) era solo quello del saldo o della partenza del cliente.

I termini di emissione della fattura (immediata o differita) sono disciplinati dall`art. 21, c. 4, del DPR 633/72 e, per le cessioni intracomunitarie di beni, dall`art. 46, c. 2, del D.L. 331/1993. Per stabilire da quando decorrono tali termini è, però, necessario individuare il momento in cui, ai fini Iva, si considera effettuata l`operazione (art. 6 del DPR 633/72 e art. 39 del D.L. 331/1993).

Servizi generali internazionali

Per i servizi generali internazionali B2B (cioè quelli con controparte operatore non residente) e solo per questi, la legge n. 217/2011 (Comunitaria 2010) ha parzialmente riscritto l`art. 6 del DPR n. 633 fissando la rilevanza dei suddetti servizi (nuovo comma 6) nel momento di ultimazione (o maturazione per quelli periodici e continuativi) e “sterilizzando” l`effetto anticipatorio del c. 4, ossia della fattura emessa prima dell`ultimazione. Rimane salvo, invece, l`effetto anticipatorio del pagamento (c. 6).

L’assoggettabilità ad Iva per gli acconti  incassati dalle Adv non è certo un problema di facile:  questo perché all’atto dell’incasso dell’acconto l’Adv non ha sicuramente un dato indispensabile per conoscere quali saranno i costi del pacchetto venduto; elemento indispensabile per il conseguente conteggio dell’Iva in regime speciale.

Il regime 74 ter essendo un regime speciale non calcola l’Iva dovuta nei metodi ordinari. Infatti l’iva viene versata solo sulla differenza ( guadagno) tra ricavo effettuato e costi per prestazioni turistiche sostenute ed inerenti al viaggio stesso.

Per questo assoggettare l’acconto significherebbe versare un’iva probabilmente non dovuta rispetto al momento temporale in cui si versa l’acconto che in alcuni casi potrebbe essere  anche di alcuni mesi ( acconto versato in Gennaio , partenza ad Agosto ) se non di anni ( si pensi a un acconto versato per un meeeting societario che si svolgerà tra un anno o due anni in una determinata località)

Il margine prevedibile

Una soluzione è quella di versare l’Iva dovuta partendo dal concetto di ‘margine prevedibile’, ovvero effettuare una stima degli utili conseguiti calcolata in base alle previsioni di costo che verranno sostenuti. In altre parole occorre valutare un margine percentuale ragionevole e calcolare di conseguenza quello relativo al solo acconto per ottenere la base imponibile e procedere al conteggio dell’Iva.

Questo perché, secondo la Corte stessa, prendendo in considerazione solo i costi effettivamente sostenuti al momento del versamento dell’acconto sarebbe di sicuro falsata la modalità di calcolo.

E’ poi prassi comune quella di molte agenzie, di effettuare un acquisto all’ultimo minuto, magari usufruendo di particolari agevolazioni legate alla stagionalità e/o al momento specifico di offerta del prodotto turistico.

Come funziona oggi

Allo stato attuale per la disciplina italiana sulla organizzazione di viaggi il versamento dell’acconto non è rilevante ai fini Iva. Il momento impositivo, infatti, scatta solo al pagamento integrale oppure all’inizio del soggiorno.

La Corte di Giustizia,  ha però inteso pronunciarsi poiché il regime speciale delle agenzie di viaggi ( 74 TER) non viene considerato come un regime indipendente, ma come una deroga alle disposizioni generali; ne consegue che le altre norme (ovvero quelle non esplicitamente derogate) sono invece applicabili alla distribuzione.

In conclusione, secondo la Corte, qualora l’importo dell’acconto corrisponde al prezzo totale del servizio turistico o a una parte significativa di esso e l’agenzia non ha ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio, o ancora qualora il costo effettivo individuale del viaggio, sostenuto dall’adv, non sia determinabile al momento del pagamento dell’acconto, il margine può essere determinato sulla base di una stima, salvo successive rettifiche.

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trattamento fiscale buono monouso e multiuso

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Trattamento fiscale buono  monouso e multiuso

La tipologia dei buoni e delle gift cards è stata recentemente oggetto di un accurato approfondimento che ha anche avuto il pregio di solidificare alcuni dubbi intercorsi tra gli operatori ; tale approfondimento ha generato il  comunicato stampa del Consiglio dei ministri  n. 29 del 28 novembre 2018.

In particolare tra le altre cose nel comunicato viene data una nuova nuova definizione del buono corrispettivo ovvero che lo stesso debba  essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Tale buono ( ticket o card) può avere una forma:

  • fisica  ( prevede delle spese accessorie di stampa per la sua diffusione o trasferimento)
  • in forma elettronica. (non prevede spese accessorie per la sua diffusione o trasferimento) 

Inoltre, dal 1 Gennaio viene chiaramente identificato la tipologia di buono emesso , a seconda del fatto che:

  • la cessione del bene o la prestazione del servizio oggetto del buono stesso, sia identificabile a livello fiscale con un’aliquota Iva determinabile ( buono monouso)
  • la cessione del bene o la prestazione del servizio oggetto del buono stesso, non sia identificabile fino al momento in cui l’usufrutore del servizio non lo richieda  ( buono multiuso)

Buoni-corrispettivo MONOUSO

Il buono Monouso è un buono-corrispettivo nel quale il prodotto o servizio che viene ceduto all’emissione del buono stesso ( che è sempre precedente alla effettuazione dell’operazione) può essere identificato immediatamente ( esempio un buono per l’acquisto di un televisore o in generale di un prodotto elettronico sempre soggetto ad iva 22%).

Di conseguenza questa tipologia di buono  va considerato come una cessione di beni o una prestazione di servizi, poiché sono noti tutti gli elementi richiesti per la documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi). Vale a dire che la fattura per l’emissione di questa tipologia di buono non ricade nell’esenzione di cui all’art. 2 comma 3 ma viene assoggettata ad iva ordinaria ( relativa al bene in oggetto o 22% se trattasi di un servizio) e  la successiva cessione di beni o prestazione di servizi effettuata  non rileva ai fini IVA.

Buoni-corrispettivo MULTIUSO

Viceversa il buono Multiuso è un buono-corrispettivo  per il quale, all’atto dell’emissione la disciplina IVA da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui gli stessi danno diritto non è nota. Esempio il prodotto turistico nel quale il cliente finale ( usufruitore del buono) potrà scegliere se richiedere:

In questa circostanza, non essendo pertanto note le informazioni base per la tassazione del buono-corrispettivo, è reso impossibile determinare con certezza il trattamento IVA applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Di conseguenza, l’imposta sarà esigibile dal solo momento a partire dal quale i beni saranno ceduti o i servizi prestati. Pertanto questa tipologia di buono ( multiuso) continuerà ad essere fatturata ai sensi dell’art. 2 comma 3. E’ questo il caso della TEAM e dei prodotti servizi fatturati.

Base imponibile delle operazioni sui buoni-corrispettivo

La base imponibile del buono monouso è il valore del corrispettivo richiesto per l’emissione del buono stesso.

Invece, per i buoni multiuso, dobbiamo osservare queste specifiche:

  • La fattura dei ticket-cards dovrà essere emessa per il valore nominale richiesto in esenzione Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3
  • Dovrà essere specificato nella fattura che trattasi di cessione di buono-multiuso per il quale non è determinabile con certezza il trattamento IVA applicabile alla corrispondente prestazione di servizi turistici futura.
  • Le operazioni accessorie alla cessione dei ticket e/o cards come ad esempio la stampa personalizzata, la confeziona tura o altre, dovranno essere invece individuate e fatturate applicando l’aliquota Iva del 22%.

Esempio pratico:

Fattura a Cliente ( indifferente se trattasi di privato o di Azienda) di 1 ticket vacanza  del valore complessivo di € 200:

  • Se il buono vacanza viene inviato in formato elettronico la fattura sarà di € 200 esente da Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3. (*) 
  • Se il buono viene inviato in forma fisica la fattura sarà di € 200 esente da Iva + ad esempio € 5 + Iva 22% per stampa di n. 1 ticket e sua confezionatura.
  • Ovvero la fattura per complessive € 200 ( come da contratto e pagate del cliente) dovrà essere scorporata in € 193,90 ( importo del ticket esente) ed € 6,1 ( importo della componente stampa e  confezionamento)

(*) Ricordiamo che all’atto delle riscossione del buono ( individuazione del prodotto turistico prescelto) dovrà essere emessa fattura con aliquota corrispondente per il valore del servizio erogato e non incassato per via del buono.

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mediainx software gestionale agenzie di viaggi adv e tour operator

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Mediainx software gestionale agenzie di viaggi adv e tour operator

Un unico software per ADV e Tour operator che gestisce anche le fatture elettroniche

Oggi analizziamo questa interessantissima  piattaforma di gestione aziendale usufruibile online che permette di avere in un  unico prodotto la gestione dell’agenzia ( o dell’attività) , senza limiti di utenti. Un  software per agenzie di viaggi, fortemente innovativo tra tutti i programmi usati dalle agenzie di viaggio,  e i numerosi software gestionale agenzia viaggi free,con il quale si può lavorare dal PC, dal notebook, dal Tablet, pubblicare i prodotti e i documenti nel sito internet RESPONSIVE, ricevere gli ordini, modificare la grafica del sito, pubblicare le offerte su Facebook, tutto automaticamente, al volo, senza dipendere da altri e soprattutto senza dover riscrivere nulla.

Mediainx software, infatti integra anche la gestione del sito internet aziendale e dei social network con il risultato di avere tutte le offerte aggiornate in tempo reale senza richieder el’intervento di consulenti software specializzat iche notoriamente hanno tempi lunghi di lavoro e costi relativi che non sempre sono compatibili con gli stretti margini delle Agenzie di Viaggi. Mediainx si pone l’ambizioso obiettivo  di sollevare l’agente di viaggi  dalla moltitudine di operazioni che è solito compiere. La piattaforma è frubile dal PC, dal Notebok ed è perfettamente ottimizzata per essere utilizzata anche da  modelli di tablet molto economici.

L’integrazione è fondamentale poiché assistiamo quotidianamente al fatto che  moltissime società di software propongono siti ecommerce e software gestionali scollegati tra loro e questo purtroppo comporta più risorse lavoro nel dover inserire più volte gli stessi dati e una totale mancanza di sincronizzazione tra i due sistemi. Tra l’altro spesso e volentieri si debbono  inserire i prodotti nel proprio sito,  con un’interfaccia utente approssimativa rendendo il lavoro poco efficace e per niente ottimizzato per il potente motore di ricerca globale.

Altro scenario datato è quello del backup; se si lavora in locale si deve predisporre un serio salvataggio dei dati che non occorre per un prodotto in cloud.

Per le attività che gestiscono il magazzino normalmente c’è una seria difficoltà nel raccordare i prodotti online… e se vende qualcosa nel sito, reinserire manualmente i dati nel gestionale… e/o viceversa… e se desidera un pò di visibilità utilizzando ad esempio facebook, ancora una volta, dovrà creare gli inserti manualmente! Sembra pazzesco, ma è la realtà che quasi tutti i commercianti affrontano quotidianamente.

Ecco perchè accogliamo volentieri questo nuovo software gestionale che ha posto le basi per un significativo cambio di direzione. Mediainx ha infatti immesso sul mercato una piattaforma completa ad un prezzo più che ragionevole che riesce a proporre una gestione aziendale immediata, un sito ecommerce auto personalizzabile associato al gestionale e a Facebook, semplicità d’uso e costi particolarmente contenuti. Sembra di ascoltare quella famosa pubblicità in cui si dice ” ti piace vincere facile”!

Mediavacanze Gestionale perAgenzie di Viaggi in cloud con fatture elettroniche illimitate  ;

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Per le Agenzie di Viaggi mediainx ha il prodotto “MediaVacanze” che integra tutte le  nuove opportunità offerte dal web. Un software per agenzie di viaggi  Responsive, progettato per essere totalmente compatibile con qualunque dispositivo portatile: Notebook, Tablet, Smartphone, quindi opera su sistemi Microsoft, Apple, Android, Linux per gestire l’attività senza limiti, con la comodità di un dispositivo mobile e senza alcuna  installazione. Non  si deve nemmeno configurare una rete aziendale o altre costose implementazioni.
Completamente integrato pe rla nuova fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2019! Con mediainx la Fatturazione Elettronica è inclusa, è gratuita ed è illimitata!
Invio, convalida e conservazione a norma, direttamente dal gestionale, per fatture di vendita e di acquisto, senza alcun limite.

Filiali e Postazioni ILLIMITATE

Altra nota positiva e non di secondo piano è che siamo in presenza dell’unico Gestionale in Italia che offre  Filiali e le Postazioni senza alcun limite quindi a costo zero.

Fatturazione e documenti fiscali

Con Mediavacanze si possono realizzare preventivi, opzioni, prenotazioni, fatture, note di credito, tutte perfettamente conformi all’art. 74 TER DPR 633/72

La normativa 74 Ter è totalmente gestita, quindi si possono crerare automaticamente  documenti che in automatico verranno gestiti in base alla tipologia del prodotto richiesto.
Se ad esempio si realizza  una prenotazione al Netto, la fattura si compilerà automaticamente con il regime 74 ter, senza la preoccupazione di dover verificare volta per volta la scelta fiscale..

 biglietteria
Si possono registrare i biglietti individuali o collettivi quindi anche per interi gruppi e aggiungere le fee ed emettere automaticamente la fattura per le fee. Inoltre La biglietteria è tracciabile in prima nota, movimenti e scadenze, quindi inserire i pagamenti e le relative scadenze sei dei clienti che dei vettori.
Inoltre è possibile monitorare richiedendo una  email ogni mattina gli eventuali checkin o promemoria da effettuare.

Convertire  i documenti senza doverli riscrivere
La gestione dei doumenti diventa estremamente facile; creare un preventivo, stamparlo  o invialo automaticamente dal gestionale stesso. Riprenderlo,  modificarlo, ristamparlo o convertirlo in una prenotazione, senza dover riscrivere nulla! Inoltre una volta convertito, i documenti quali il Contratto e i Voucher, si auto compileranno. Dalla prenotazione si possono ricreare le fatture e/o l’autofattura per le commissioni.

Crea le fatture automaticamente dalla prenotazione, inclusa  l’autofattura
La facilità e velocità di gestione son ole armi più potenti di questo software e soprattutto comodissime specialmente in alta stagione! Il gestionale  permette di creare con facilità tutta una serie di documenti associati alla pratica in corso e  generare le fatture automaticamente, con estrema facilità. Le fatture create verranno automaticamente inserite in Prima nota, Movimenti e Scadenze, quindi sarà possibile interrogare l’andamento in base al fatturato, conoscere ogni dettaglio per pratica, cliente, fornitore, prodotto, servizio…

Inserire tutte le informazioni, le quote, le riduzioni, i supplementi, i partecipanti
Nelle varie pratiche create, è possibile inserire ogni dato necessario allo sviluppo della pratica stessa, quindi oltre alle quote quali Camere, Voli, Soggiorni… anche  riduzioni e/o supplementi. Per ogni riga creata è possibile  associare i vari partecipanti, inserire i loro dati. Inoltre i partecipanti non debbono essere riscritti piu volte  poiché si possono importare  da altre righe o copiarli e quindi in seguito richiamarli dall’intestatario del documento con molteplici ore lavoro risparmiate e un maggior controllo.

Stampare tutti i documenti in PDF e inviarli per email come allegati direttamente dalla pratica
Tutti i documenti, qualunque essi siano, anche le interrogazioni, sono stampabili in PDF, velocemente. Inoltre il gestionale permette di inviare i documenti direttamente, senza doverli scaricare e poi allegare ad esempio con Gmail. Ci pensa il gestionale; li salva e li allega.

Si tiene  traccia di tutte le operazioni, è inoltre possibile verificare l’andamento e consultare le statistiche e tutto ciò che si inserisce è consultabile dalla sezione Movimenti e Scadenze.

Sito internet associato al Gestionale
Oltre al gestionale è inclusa nel prezzo  l’attivazione di un Sito internet con un nome prescelto  (www.lamiaagenzia.it o .com o altro), in cui è possibile apportare tutte le modifiche e/o integrazioni desiderate,  cambiare la grafica e inserire in piena autonomia tutto quello che riguarda la gestione particolareggiata della propria agenzia ( pacchetti, sviluppo viaggi, offerte etc) , locandine, offerte, liste eventi, foto, testi, descrizioni, inserzioni, mappa, video e inserire fino a 30 foto per ogni prodotto turistico e associare anche video su youtube
Possibile anche creare prodotti e/o servizi turistici, inserire i dati della struttura o della società che eroga il servizio.

Pubblicazione automatica su Facebook
Le offerte realizzate possono essere automaticamente pubblicate  su Facebook nella propria pagina aziendale  in un gruppo, in un  profilo, nei profili di amici, ecc..
I vantaggi sono molteplici: non si perde tempo a creare il Post, lo crea il Gestionale e quando un utente di Facebook clicca sull’immagine, essa non verrà ingrandita (come avviene di solito), ma l’utente verrà reindirizzato nel Sito web dell’agenzia, nella scheda della locandina, dove troverà molte più informazioni, foto, video, ecc..

Scadenze con avvisi tramite email
Si possono creare  scadenze dei pagamenti (sia attivi che passivi) e ricevere una email ogni mattina alle 8,30, con una lista sulle scadenze in corso. La scadenza  verrà mostrata ogni giorno, fino a quando non sarà disattivata.Oltre a questo si potrà integrare con  un avviso sempre via email in merito alla biglietteria sui checkin da effettuare. Possibile impostare una data e da quel giorno, sempre ogni mattina alle 8,30, arriverà una email che avvisa quali checkin attivare per i propri  clienti.

Filiali e Postazioni illimitate
Non ci sono limiti al numero di Agenzie, Filiali, Operatori, Postazioni o Sessioni multiple che possono essere usate contemporaneamente.
Possibile creare le filiali e anche dei profili con password ai propri collaboratori, quindi tracciare ogni operazione. Così facendo è molto comodo conoscere  dove e da chi vengono creati i documenti e tenere sotto controllo l’andamento di ogni Filiale e di ogni Operatore.
Un incredibile controllo generale, senza nemmeno dover spendere un euro in più. diainx.com.

La versione EASY e mono utenza, pensata per coloro i quali sono all’inizio oppure gestiscono una piccola Agenzia e non necessitano di un sito internet.

Tutte le versioni dispongono di tutte le funzionalità operative. Tutti i moduli sono inclusi, persino la Fatturazione Elettronica, ILLIMITATA, per ciclo attivo e passivo (fatture di vendita e di acquisto), con invio e conservazione a norma

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imposta di bollo su fatture elettroniche 2020

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imposta di bollo su fatture elettroniche 2019

Come si applica l'imposta di bollo con la fatturazione elettronica

Sulle fatture elettroniche  ovviamente non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo, pertanto per assolvere l’adempimento è necessario effettuare il versamento telematicamente.

Già attraverso la  circolare 16 E del 14/04/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quanto originariamente previsto per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale attraverso il D.P.R n° 642 del 26 ottobre 1972, non trova applicazione in merito ai documenti informatici e quindi alle fatturazioni elettroniche.

Pertanto, l’assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche non richiederà la preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642.

Per adempiere all'assolvimento dell'imposta di bollo  sarà sufficiente che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, gli interessati 8 soggetto emittente) versino  in un'unica soluzione, l’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere, indicando nel modello F24 l’esercizio di riferimento ( es: 2019) ed il codice tributo 2501.

Sulla fattura elettronica andrà indicata la dicitura “Imposta di bollo assolta virtualmente ai  sensi del DM 17.6.2014”.

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972, che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:

  • con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio;
  • in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

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Noi di Turismoefisco usiamo:

Cos’è l’imposta di bollo e quando si applica: la normativa

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972,  che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:

  • con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio,
  • in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

Quali documenti (fatture, ricevute, note, conti e simili) scontano l’imposta di bollo di 2 euro?

Normalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47.

Nella seguente tabella un riassunto delle fattispecie a cui si applica la predetta norma:

Ambito IVA Operazioni Fattispecie Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Imponibile IVA (4%, 10%, 22%) No
Imponibili Articolo 17: Inversione Contabile “nazionale” (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari) No
Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione)

Articolo 74: IVA assolta all’origine (editoria, ricariche telefoniche)

No
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972 Esenti Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie
Non Imponibili Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali No
Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni Si
Escluse Articolo 15: spese in nome e per conto
interessi di mora, etc…
 Si
Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc…) Si
Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972

Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori

Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario) Si
Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi) Si
Come assolvere l’imposta di bollo su fatture cartacee e ricevute, note, conti e simili documenti?

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Marca da bollo cartacea – contrassegno telematico

Come ha specificato la Risoluzione 444/E del 2008, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico dell'emittente il documento ovvero il  soggetto che produce i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (ovvero chi emette la fattura). L’emittente può effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto escluse articolo 15 D.P.R. 633/1972.

Contrassegno telematico

Il contrassegno telematico (la  marca da bollo) si acquista presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili), e per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. Per questo è prassi consigliata di procurarsi per tempo un congruo quantitativo di contrassegni per far fronte all’obbligo, e se del caso, chiedendo alla rivendita la distinta di acquisto dei valori bollati timbrata.

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Questo significa che se l’emittente non appone il contrassegno, per regolarizzare il documento sarà il cliente/committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentando il documento presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento. Solo in questo caso il cliente/committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo verrà quindi applicata all’emittente.

Con l’introduzione del contrassegno telematico adesivo (predatato e impossibile da rimuovere senza danneggiarlo) non è più necessario annullare la marca da bollo con un timbro o sigla come avveniva per le vecchie marche da bollo.

Come verificare la validità della contrassegno telematico

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la procedura controllo valori bollati per verificare la validità del contrassegno telematico (con riferimento al numero identificativo e alla data di acquisto del contrassegno telematico).

La dicitura da inserire in una fattura per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo è la medesima sia nel caso delle fatture analogiche/cartacee che in quelle elettroniche ovvero:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014

Ovviamente la questione della dicitura da inserire in fattura perde di significato nel caso delle fatture elettroniche; in questi casi, sarà opportuno solo  valorizzare l’apposito campo nel tracciato del file XML.

Imposta di bollo su fatture o documenti cartacei assolta in modo virtuale: quando è possibile, e come fare

Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012), per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si chiede l’autorizzazione all’assolvimento in modo virtuale.

L’autorizzazione, come stabilito dalla Circolare 61 del 1973 e 49 del 1987, in passato veniva rilasciata verificando gli idonei requisiti e solo qualora l’imposta di bollo presuntivamente calcolata fosse superiore a € 2.582,28. Con la Circolare 16/E del 2015 questo limite minimo d’imposta da versare è considerato come superato, tuttavia all’ufficio viene consigliato di verificare:

  •       i requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo,
  •       l’entità del tributo e la quantità di documenti da “bollare”

Ciò comporta una maggiore discrezionalità nel rilascio da parte degli uffici periferici, che nella prassi hanno introdotto alcuni limiti “informali” al rilascio (ad esempio, un numero minimo di documenti).

Tale discrezionalità rende di fatto impraticabile la richiesta di autorizzazione per quei soggetti che emettono da qualche decina a poche centinaia di documenti l’anno soggetti ad imposta di bollo, come ad esempio chi applica un regime agevolato non soggetto ad IVA (contribuenti minimi e forfettari).

Ove l’ufficio rilasci l’autorizzazione, sulla fattura (o analogo documento autorizzato) andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972“, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.

Modalità di dichiarazione, liquidazione e versamento dell’imposta assolta in modo virtuale

L’Ufficio a seguito dell’autorizzazione liquiderà provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato, con suddivisione dell’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno. Ad esempio: richiesta di autorizzazione il 2 febbraio 2016, fatture da emettere nel 2016 stimate 1.250, imposta di bollo su fatture liquidata pari a 2.500 €, 6 rate bimestrali di 417 € a partire dal 29 febbraio 2016.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, andrà presentata la Dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale indicando il numero e la tipologia degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e altri elementi utili. Ad esempio si indicherà nella Tabella A della dichiarazione il codice 25 per fatture, ricevute, note, conti e simili documenti.

La Dichiarazione è la base di calcolo per la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso. L’imposta definitiva a credito o a debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.

Il versamento si effettua con modello F24 da aprile 2015 con i codici tributo 2505 per le rate bimestrali, 2506 per l’acconto, 2508 per eventuali interessi, approvati con Circolare 12/E del 2015. Eventuali eccedenze di imposta di bollo virtuale non sono compensabili come crediti.

Come chiarito dalla Circolare 16/E del 2015, questa modalità appena descritta, non si applica alle fatture elettroniche e più in generale ai documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali (regolamentate dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 e di cui si parla più specificamente nella penultima sezione del presente articolo).

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini fiscali

L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha regolamentato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici, registri informatici rilevanti ai fini tributari.

Ma cosa si intende per documenti informatici rilevanti ai fini tributari? Gli articoli 2 e 3 del predetto decreto stabiliscono che, per documento informatico rilevante ai fini tributari, si intende il documento che ha caratteristiche di:

  • immodificabilità
  • integrità
  • autenticità
  • leggibilità
  • utilizza i formati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai decreti attuativi, oppure utilizza i formati scelti dal responsabile della conservazione (che ne motiva la scelta nel manuale di conservazione), quali ad esempio: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, OpenOffice XML, Open Document Format, XML, TXT, EML, atti a garantire al documento informatico integrità, possibilità di accesso e leggibilità nel tempo,

·      inoltre esso viene conservato in modo tale che:

  • sia a norma di legge ai fini della corretta tenuta della contabilità,
  • siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione dagli archivi informatici almeno delle anagrafiche e delle informazioni obbligatorie da riportare sui documenti (es. elementi obbligatori della fattura stabiliti dall’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972),
  • il processo di conservazione termini con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) sul pacchetto di archiviazione,
  • il processo di conservazione sia chiuso entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi.

Un tipico esempio di documento informatico rilevante ai fini tributari è la Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Imposta di bollo: come inserirlo nel tracciato telematico della fattura elettronica?

L’inserimento dei dati relativi all’imposta di bollo nel tracciato della fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio, è previsto nei seguenti casi.

Ai fini fiscali va segnalato anche l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione relativo alla  conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze  e relativo all’inserimento nella dichiarazione dei redditi delle informazioni  riguardanti le modalità di  conservazione elettronica della contabilità per i seguenti modelli:

Unico 2015 SC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS104 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2015 SP – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS40) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS40 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2015 ENC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS83) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS83 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2015 PF – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS140), necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS140 va indicato il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Si ribadisce che, se il documento non ha le caratteristiche appena esposte e non viene conservato a norma di legge, non può essere considerato documento informatico rilevante ai fini tributari, bensì sarà assimilato ad un documento cartaceo, con la conseguenza di non poter assolvere l’imposta di bollo come riportato nel paragrafo qui di seguito.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini tributari

Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l’anno l’imposta di bollo è assolta con il versamento diretto in un’unica soluzione, anche con eventuale compensazione di crediti, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo, o 29 aprile per anni bisestili come il 2016).

Il versamento si effettua con il codice tributo 2501 approvato dalla Circolare 106/E del 2014. Sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo va riportata l’annotazione

“imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”

Per i libri e sui registri (art. 16 della tariffa allegata D.P.R. 642 del 1972) informatici, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Imposta di bollo su adempimenti agenzie di Viaggi:

Se la fattura elettronica emessa  contiene l' indicazione di un importo per il quale è stato effettuato un servizio soggetto ad Iva ( Iva evidenziata)  allora il documento è esentato dal bollo, perché l’imposta è già stata assolta con l’Iva ( anche se la fattura contiene importi soggetti ad iva ed importi non soggetti)

In questo caso è necessario indicare che "trattasi di documento emesso per corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva esonerato dall' Imposta di Bollo"(DPR 642/72 art. 13, Tariffa e art. 6, e succ.mod.). Se invece viene emessa fattura elettronica per servizi non soggetti o non imponibili Iva  va applicata l'imposta di bollo se l' importo del documento supera € 77,47.

Vediamo alcuni casi concreti.

Fattispecie Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Imponibili Fattura emessa per commissioni con Iva 22% : No
Fatture o Estratti conto riportanti in parte importi assoggettati Iva ed in parte non imponibili No
Fattura emessa per Singolo Servizio  con Iva 10% o 22%  : No
Fattura emessa per Singolo Servizio non imponibile Iva art. 7 o 9 :
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972 Esenti Estratti conti per Biglietteria Aerea: Superiori a 77,47

Conferme di prenotazione o Estratti conto emessi da Tour Operator: In questo caso vale l' esonero applicando la dicitura di cui sopra nel caso di Viaggi Cee, deve essere applicato il bollo da Euro 2,00= sulla Fattura emessa ai sensi dell' art. 74.ter al Cliente (obbligatoria) per i Viaggi FUORI CEE e MISTI (se superano Euro 77,47=).

Fattura emessa per Singolo Servizio  Guida Turistica o Visita Guidata esente Iva art. 10  :

Si
Non imponibili Fattura emessa per biglietteria aerea o vendita Hotel in  Italia  : No
Fattura emessa per biglietteria aerea o vendita Hotel fuori Italia  : Si
Escluse Penalità rinuncia viaggi ai sensi dell'articolo 15:  e spese in nome e per conto Si
Regime speciale 74 Ter

( Viaggi tutto compreso

Fattura emessa per viaggi organizzati Intra U.E No
Fattura emessa per viaggi organizzati  Extra  U.E Si
Fattura emessa per viaggi misti organizzati  parte U.E e parte Extra  U.E Dipende

Fatture emesse dall'estero

Dall’obbligo di fatturazione elettronica e di applicazione dell'imposta di bollo,  rimangono escluse le fatture emesse e ricevute dall'Estero ( soggetti non residenti in Italia o stabiliti nel territorio dello Stato).

Per tutte le fatture ricevute dall'estero si  dovrà  successivamente compilare un documento chiamato esterometro, ( non anccora disponibile) attraverso il quale comunicherà all'agenzia delle entarte tutti i dati delle operazioni transfrontaliere, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ad esempio se un'agenzia  effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Nell'esterometro andranno inseriti i seguenti dati  da comunicare entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione ovvero la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

 


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la fattura elettronica agenzie viaggi 74 ter

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La fattura elettronica agenzie viaggi 74 ter

Agenzie dettaglianti e Tour Operator alla prova della fatturazione elettronica

Le agenzie di Viaggi e in particolar modo i Tour operator già nella norma utilizzano programmi software che gestiscono il front office ( emissione pratiche) e il back office ( fatturazione e contabilità) per cui non dovrebbero avere grandi difficoltà a recepire la nuova fatturazione elettronica obbligatoria in vigore dal 01/01/2019. Nella stragrande maggioranza dei casi il proprio software elaborerà la fattura in formato .XML (eXtensible Markup Language), caratterizzato da informazioni specifiche, secondo il formato FatturaPA oggi in vigore ( secondo il DM 55/2013 ) e lo invierà tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

In primo luogo però le Agenzie di Viaggi  dovranno scegliere un canale di trasmissione attraverso il quale gestire la propria fatturazione elettronica e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.

I canali possibili sono attualmente:

  1. casella P.E.C. ( già detenuta obbligatoriamente ma i lconsiglio è di crearne una ad oc e dedicarla alla fatturazione elettronica. );
  2. codice identificativo di 7  cifre- fornito da un intermediario (il proprio software gestionale o quello del commercialista che in questo modo elaborerà anche le fatture  passive)

In alternativa protranno infine  accedere al proprio  “cassetto fiscale” e scaricare da lì le fatture di loro competenza. Per ogni file elaborato, il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute.

Qualsiasi altra tipologia di fattura che venga emessa  in mancanza del presupposto obbligatorio ( fattura elettronica se soggetto obbligato ) dal 2019 non deve essere pagata, anzi è da considerarsi semplicemente non emessa e fiscalmente non detraibile ( Iva e costo) .

Ma ci sono numerose ” seccature ” che coinvolgono le Agenzie di Viaggi nella gestione del loro particolare regime speciale 74 ter e in genere per la particolare attività esercitata che li porta spesso a gestire situazioni non perfettamente lineari con il loro fornitori e nei confronti dei propri clienti.

Partiamo dal presupposto che qualsiasi fattura emessa (sia essa in regime Iva ordinario ad esempio per commissioni o per servizio singolo ovvero in regime Iva 74ter per l’organizzazione dei viaggi  e qualsiasi fattura ricevuta dovrà essere elaborata in formato elettronico  ovvero dovrà essere prodotto un file  .xml contenente le esatte informazioni obbligatorie).

Le fatture elettroniche ( e le autofatture dei Tour operator)  saranno gestite in modalità telematica e  inviate all’Agenzia delle Entrate; appare ovvio che sia per la particolare tematica sia per la complessità delle operazioni da effettuare le Agenzie di Viaggi non potranno fare a meno di  gestire il tutto tramite  apposite piattaforme software che consentiranno loro di  poter anche ricevere e ” catturare” analogamente come si fa ora per la biglietteria aerea tutte le fatture passive ricevute per l’elaborazione della contabilità Iva e di Bilancio.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Altro obbligo sarà quello di conservazione dei documenti fiscali  per  10 anni di prescrizione in maniera “sostitutiva” adottando determinati procedimenti di archiviazione elettronica ( fornite dalla piattaforma software utilizzata per la spedizione e la cattura delle fatture elettroniche).

Uno dei problemi fondamental isarà la data di emissione della fattura stessa che dal 01/01/2019 sarà anche quella di spedizione all’Agenzia delle entrate. Questo è un elemento obbligatorio e permetterà al cliente di poter detrarre la fattura in base alla data di emissione ( esempio emessa il 31/10 Iva detratta dal cliente nel mese di Ottobre)

Ad esempio una fattura emessa in regime 74ter deve essere anche  spedita telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro le ore 24  del giorno in cui:

  • l’agenzia di Viaggi riceve il saldo della intera pratica ;
  • si verifica la partenza del cliente viaggiatore anche se il corrispettivo non è stato parzialmente o del tuto incassato.

Inoltre se il cliente è una persona fisica, l’agenzia ha l’obbligo di stampare la fattura e consegnarla in modalità cartacea al cliente privato.

Se invece il cliente è un soggetto vala la trasmissione telematica.

Questo ovviamente comporta per il personale amministrativo dell’agenzia di Viaggi di dover monitorare quotidianamente l’estratto conto bancario per emettere in tempo reale la fattura all’atto della ricezione di un pagamento.

Esaurita la fatturazione elettronica ( obbligo fiscale) rimangon ocomunque gli adempimenti per la gestione della normale attività come la notifica al cliente di aver emesso la fattura e quindi l’emissione di un estratto conto per farsi pagare al sollecito delle  fatture non pagate, al recupero legale con decreto ingiuntivo, all’invio alla banca delle fatture per gli anticipi su fatture; tutti adempimenti per i quali si dovrann oprobabilmente produrre ancora  le fatture in formato cartaceo;

– per le fatture ricevute da fornitori esteri  si continueranno a ricevere fatture via e. mail per le quali sarà necessario produrre un esterometro da inviare mensilmente all’Agenzia delle Entrate.

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piccoli consigli  per prepararsi alla fatturazione elettronica:

1. verificare il buon funzionamento della PEC (la fattura con la ver. 2019 sarà inviata via PEC per motivi di privacy e poichè contiene i dati di accesso al servizio di fatturazione elettronica)
2. aderire al servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate (con il PIN agenzia entrate) Il servizio di conservazione è fornito gratuitamente per 15 anni da Sdi/Sogei (Agenzia Entrate) ed è valido ai fini fiscali e civilistici.

N.B. E’ necessario aderire al servizio di conservazione nel portale Fatture e Corrispettivi entro il 30 dicembre 2018 in quanto il servizio sarà operativo entro 24 ore dall’adesione.

3. modificare il proprio qrcode –> indicare il codice destinatario o la P.E.C. verso il quale il SdI veicolera’ tutte le fatture passive (indicare il codice destinatario del proprio software utilizzato nella fattura)
Generare un proprio QR CODE non è obbligatorio ma è consigliabile in quanto racchiude tutte  le informazioni (denominazione, partita iva, codice fiscale, codice destinatario, P.E.C.) del soggetto a cui appartiene in maniera certificata. Il sistema di interscambio, in sede di “smistamento” dei files ricevuti, riterrà prioritari i dati inseriti nel QR code rispetto a qualsiasi indicazione (anche se  errata) presente in fattura evitando eventuali problemi nella “consegna”

Il QR potrà essere mostrato ai propri fornitori per l’emissione immediata della fatturazione elettronica evitando sprechi di tempo.

Autofattura:

Gli obblighi di fatturazione elettronica, riguarderanno anche le note di variazione e le autofatture emesse ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, mentre ancora non si hanno sufficienti informazioni sulla modalità di emissione della autofatture per le agenzie intermediarie.

Ad ogn imodo nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile scorso,  l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Allo scopo di identificare il tipo di documento sarà necessario indicare un codice convenzionale alfanumerico, composto di quattro caratteri, nella sezione “Dati Generali”.

Per questo moticvo i valori da inserire nell’apposito campo (“TipoDocumento”) saranno i seguenti:

  • fattura (cod. TD01);
  • nota di credito (TD04);
  • nota di debito (TD05);
  •  autofattura (TD20);
  •  parcelle emesse dai professionisti (TD06);
  • acconti o anticipi (TD02 per fatture e TD03 per parcelle).

Per autofatture intendiamo anche quelle che il cessionario/committente è tenuto ad emettere per non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, secondo cui chi abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

La stessa norma prevede che l’operazione possa essere regolarizzata differentemente a seconda che sussista o meno la relativa fattura.
Il cessionario/committente che non abbia ricevuto il documento entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presenterà all’Ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice copia dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del DPR 633/72.

Nel caso in cui abbia, invece, ricevuto una fattura irregolare, il cessionario/committente presenterà all’Ufficio un documento integrativo in duplice esemplare, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione.

Ma vediamo in sintesi i passi da effettuare per l’emissione e gestione delle fatture elettroniche per Agenzie di Viaggi

Step n. 1 richiesta dei dati per l’emissione della fattura elettronica

Questo è il facsimile da inoltrare ai propri clienti per la richiesta dei dati obbligatori per l’emissione della fattura elettronica.

MODULO RICHIESTA  DATI FATTURAZIONE  ELETTRONICA

N.B. il codice di interscambio di 7 cifre ( non obbligatorio ma utile per la cattura dati delle fattura passive ) dovrà essere obbligatoriamente  fornito dall’intermediario ( programma software proprio se si ha la contabilità interna o programma  software del commercialista in ousourcing)

Step n. 2  generazione e trasmissione delle fatture attive elettroniche

La fattura verrà emessa in formato elettronico XML e successivamente inviata second oil canale prescelto:

  • se viene inviata attraverso la propria P.E.C. o al codice di interscambio fornito dal vostro cliente al sistema di  interscambio dell’Agenzia delle Entrate ( SDI) non deve essere autenticata;
  • se viene inviata attraverso la piattaforma del proprio software sarà da questi autenticata previa verifica di errori e inviata alla  P.E.C.o al codice di intercsambio fornito dal vostro cliente direttamente  al sistema

Step n. 3  gestione delle notifiche 

Dovrete avere cura di visionare la notifica, la ricevuta di consegna  e lo stato di accogliemento delle fatture e l’eventuale rigetto delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate per errori e/o omissioni.

Data di ricezione:

la data di ricezione è differente in funzione di come viene recapitata la fattura:

  • se la fattura viene recapitata nella casella P.E.C., la data di ricezione corrisponde alla data di ricezione della P.E.C. (immediata);
  • se la fattura viene recapitata dalla piattaforma software utilizzata, la data di ricezione è quella notificata alla piattaforma dal sistema SDI ovvero corrisponde alla data in cui il sistema di interscambio deposita la fattyura sul server. (si presume immediata);

Step n. 4  archiviazione delle fatture elettroniche

le fatture dovranno essere archiviate e conservate a norma di legge per 10 anni. Se si utilizza una software a pagamento la conservazione delle fatture normalmente è inclusa per 10 anni nel costo  del programma.

Parametri di emissione delle fatture elettroniche.

I termini per l’invio delle fatture elettroniche per le Agenzie di Viaggi sono gli stessi di quelli delle fatture cartacee ovvero:

Regime 74 TER

  • entro le ore 24 del giorno di incasso completo della pratica ( saldo) ovvvero della partenza dell clente.

Regime Ordinario

  • Fattura per commissione data di emissione ovvero della richiesta al cliente o per netto trattenuto ( modificato dalla legge di Bilancio si avranno 10 gg di tempo)
  • Servizio singolo data di emissione ovvero del pagamento del cliente viaggiatore  ( modificato dalla legge di Bilancio si avranno 10 gg di tempo)
  • autofattura da T.O. fine mese.

Cosa cambia: ad esempio se prima si effettuava la fatturazione a fine mese ( es 31/10) ma  realmente nei primi giorni del mese successivo ( es 03/11) dal 1/1/2019 la data di emissione dovrà essere uguale alla data di spedizione ( 31/10) e indicata nel campo ” data” nella sezione ” dati generali” .

N.B. prima di poter procedere alla registrazione in contabilità delle fatture emesse è fondamentale attendere la ricevuta di consegna da parte del sistema SDI da parte dell’agenzia delle entrate.

Ricezione della fattura:

La ricezione della fattura passiva emessa potrà essere effettuata attraverso due canali:

  • ricezione nella propria P.E.C. -> se avrò indicato la P.E.C. al mio fornitore;
  • ricezione nel codice di interscambio del programma software che poi verrà catturata dal programma di gestione della contabilità ( contabilità interna) ovvero trasmessa al programma del commercialista ( contabilità esterna in outsourcing)

In ogni caso sarà necessario comunicare il proprio indirizzo telematico all’Agenzia  delle Entrate ( P.E.C. o codice di interscambio) onde evitare che l’Agenzia non riesca a recapitare correttamente le fatture e che queste pertanto rimangano disponibili solo nel proprio cassetto fiscale.

Fattura non corretta

Cosa accade se la fattura che ricevo non è corretta?  Come mi comporto?

Innanzitutto è necessario contattare il vostro fornitore e richiedere la nota di credito  (elettronica ) e l’emissione di una nuova fattura ( elettronica) che dovrà ovviamente avere una data ( momento di invio)  e una numerazione diversa ( progressiva ) da quella precedente.

La fattura solo dopo essere transitata dal Sistema di interscambio e validata  si considererà fiscalmente emessa e non è quindi possibile reinviare nuovamente la fattura con lo stesso numero.

Fatture emesse e ricevute dall’estero

Dall’obbligo di fatturazione elettronica,  rimangono escluse le fatture emesse e ricevute dall’Estero ( soggetti non residenti in Italia o stabiliti nel territorio dello Stato).

Per tutte le fatture ricevute dall’estero si  dovrà  successivamente compilare un documento chiamato esterometro, ( non anccora disponibile) attraverso il quale comunicherà all’agenzia delle entarte tutti i dati delle operazioni transfrontaliere, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ad esempio se un’agenzia  effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Nell’esterometro andranno inseriti i seguenti dati  da comunicare entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione ovvero la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

Fattura elettronica nella precompilata per le persone fisiche

Le persone fisiche non titolari di partita IVA potranno consultare le fatture elettroniche emesse in proprio favore accedendo ad un’area dedicata all’interno del portale per la dichiarazione precompilata.

Per quanto riguarda, invece, la ricezione delle e-fatture da parte delle persone fisiche, a partire dalla fine del mese di novembre saranno rilasciate due nuove versioni dell’App Fattura..

Fattura elettronica, emissione e ricezione senza partita IVA

Per i privati senza partita IVA così come per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche ( regime dei minimi e forfettari) sarà possibile ricevere i documenti in digitale a mezzo Pec, fornendo l’indirizzo ai propri fornitori.

Chi emette fattura elettronica dovrà invece indicare obbligatoriamente il codice fiscale del cliente per evitare lo scarto della fattura elettronica.

Sarà proprio questo il dato che consentirà all’Agenzia delle Entrate di inoltrare il file fattura nell’area riservata del contribuente dedicato alla dichiarazione precompilata. In ogni caso l’impresa o il professionista sarà tenuto a consegnare al cliente una copia della fattura in formato cartaceo o in pdf, salvo esplicita rinuncia.

 


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cedolare secca affitti immobili commerciali 2019

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cedolare secca affitti immobili commerciali 2019

Ultima novità della legge di bilancio 2019 la cedolare secca per gli immobili commerciali 

2019: cedolare secca anche per negozi e capannoni prevista dalla  Legge di Bilancio 2019  in materia di locazione.

A  partire dal 1° gennaio sarà possibile aderire al regime di tassazione sostitutivo Irpef della cedolare secca anche per le locazioni di negozi e capannoni  e optare optare per la tassazione fissa del 21% che, oltre a sostituire aliquote Irpef e addizionali, comprende anche imposta di bollo e di registro, non solo per l’affitto di immobili ad uso abitativo ma anche per finalità commerciali.

Così come attualmente previsto, il regime fiscale della cedolare secca sui contratti di locazione potrà essere scelto per i locali appartenenti alla categoria catastale C\1 e nell’attuale bozza della Legge di Bilancio 2019 spuntano i primi vincoli e requisiti.

La tassazione agevolata dei redditi da locazione con cedolare secca al 21%, potrà essere applicata ai locali commerciali con superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente.

La flat tax al 21% non sarà applicabile, tuttavia, per i contratti stipulati nel 2019 qualora al 15 ottobre 2018 risulti in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto in anticipo rispetto alla scadenza naturale.

Le novità previste dalla Legge di Bilancio 2019 in merito alle locazioni e non solo dovranno ottenere il via libera definitivo da parte del Parlamento entro il mese di dicembre. Soltanto allora si saprà se le due misure di cui sopra sull’affitto non pagato e sulla cedolare secca commerciale rientreranno tra le novità fiscali del prossimo anno.

 


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contributi gestione separata inps soggetti non residenti

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contributi gestione separata inps soggetti non residenti

Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti

Una recente circolare dell’Inps la n.  102 del 16 ottobre 2018, ha fornito importanti precisazioni relative agli  obblighi contributivi  dovuti dalle  attività di collaborazione coordinata e continuativa (le famose co.co.co.) svolte da soggetti non residenti. Tali precisazioni si rendevano d’obbligo, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di iscrizione alla Gestione separata INPS (art. 2, co. 26 della L. 335/1995).

In particolare, vengono fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. analizziamo meglio in dettaglio  quando il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana e quando invece a quella estera.

Come applicare le norme di legislazione sociale in ambito comunitario

I principali criteri adottati per la determinazione delle norme da applicare al lavoratore in tema di legislazione sociale in ambito comunitario, contenuti nel Titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo II (articoli da 14 a 21) del Regolamento (CE) n. 987/2009, si basano primariamente: su “principio dell’unicità” e su “principio di territorialità”.

Secondo un principio generale i redditi sono assoggettati a tassazione, ai fini delle imposte dirette, nel Paese in cui gli stessi sono prodotti, indipendentemente dalla residenza fiscale del soggetto percettore nel medesimo Paese. Deroghe a tale principio sono previste in precise circostanze da parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questo principio è sancito nel nostro ordinamento tributario dall’articolo 3 del DPR n. 917/86, secondo il quale:

l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti (fiscalmente), soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato

Pertanto  il presupposto per la tassazione dei compensi percepiti da un soggetto è la verifica della residenza fiscale nel nostro Paese. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2,  del DPR n. 917/86, si considerano fiscalmente residenti in Italia (anche se cittadini stranieri) i soggetti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni all’anno anche non continuativi):

  • Sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residenti;
  • Hanno nel territorio dello Stato il domicilio ex articolo 43 del codice civile: “il centro dei propri affari ed interessi”;
  • Hanno nel territorio dello Stato la residenza ex articolo 43 del codice civile: “la propria dimora abituale”.

Questi tre  criteri sono alternativi tra loro, quindi, è sufficiente soddisfare anche soltanto uno di questi criteri per essere considerati fiscalmente residenti in Italia, ed essere tenuti a dichiarare nel nostro Paese tutti i redditi, ovunque essi siano stati percepiti.

Quindi, in definitiva possiamo riassumere le modalità di tassazione come indicato sotto:

In dettaglio 

In via generale il “principio dell’unicità” stabilisce che anche se un lavoratore svolge un’attività lavorativa in due o più Stati membri, si applica la legislazione di un solo Stato membro.

A tal proposito è l’art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 a stabilire i criteri per la determinazione della legislazione da applicare, distinguendo il lavoratore subordinato da quello autonomo.

In particolare, per quanto riguarda il lavoratore subordinato che svolge l’attività lavorativa in due o più Stati membri, egli è soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro.

In caso contrario, il lavoratore è soggetto alternativamente:

  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza;
  • alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.

Contributi previdenziali I.N.P.S. gestione sepatata 

I compensi derivanti dall’attività di amministratore sono soggetti a contribuzione previdenziale alla Gestione separata dell’Inps, analizziamo cosa prevede la normativa  nel caso in cui vi siano compensi per amministratore di società percepiti all’estero.

La Legge n. 335/95, all’articolo 2, comma 26, definisce chi sono i soggetti obbligati ad effettuare l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, facendo rinvio ai soggetti percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, quali definiti dal DPR n. 917/86. Il Decreto ministeriale n. 281/1996 ha stabilito, all’articolo 1, che il contributo previdenziale deve essere applicato sull’ammontare del compenso determinato ai sensi dell’articolo 54, comma 8, del Tuir .

A sua volta l’Inps, con la pubblicazione della Circolare n. 164 del 21 Dicembre 2004, ha ridefinito le condizioni di ricorrenza dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata nei confronti degli amministratori di società e dei collaboratori coordinati e continuativi residenti fiscalmente all’estero. Con questa circolare, l’Inps ha precisato definitivamente che i principi che disciplinano l’assoggettamento previdenziale dei redditi percepiti da soggetti non residenti “non possono che essere quelli valevoli, per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposizione dell’ Irpef“.

Più precisamente l’Inps ha specificato che l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata ricorre in tutti i casi in cui:

L’attività dell’amministratore non residente sia svolta in Italia;
oppure, ove l’attività non venga svolta in Italia;

Il relativo compenso sia corrisposto da un soggetto residente in Italia, oppure da stabili organizzazioni di soggetti non residenti operanti in Italia.
Quindi, possiamo chiarire che devono essere assoggettati a contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps (con il conseguente obbligo di iscrizione del percettore), salvo che la specifica convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non si discosti dal modello OCSE (e questo dovrà sempre essere verificato in ciascun singolo caso), le seguenti fattispecie:

Gli emolumenti da amministratore di società italiana percepiti da soggetti non residenti, in quanto sempre tassati in Italia dovrebbero essere sempre assoggettati alla contribuzione della Gestione separata;
Gli emolumenti da amministratore percepiti da soggetti non residenti corrisposti da Società italiane, o da stabili organizzazioni operanti in Italia di soggetti non residenti nel nostro Paese, saranno, assoggettati alla contribuzione della Gestione separata Inps (e tassati anche in Italia con fruibilità del credito di imposta) se l’attività è svolta in Italia, non assoggettati alla contribuzione della gestione separata Inps (e tassati solo all’estero) se l’attività è svolta all’estero.
Queste previsioni derivanti dalla normativa nazionale devono essere confrontate e opportunamente coordinate con la regolamentazione internazionale di sicurezza sociale, e in particolare con la Regolamentazione n. 883/2004 vigente dal 2010 nei rapporti tra gli Stati della UE. Tale normativa è improntata ad alcuni principi fondamentali, tra cui quello dell’Unicità della legislazione applicabile ad un medesimo soggetto, che individua la legislazione applicabile nei casi in cui un lavoratore subordinato sia già soggetto alla legislazione di sicurezza sociale di un altro Paese membro, oppure svolga la propria attività lavorativa contemporaneamente in due o più Stati membri.

A tale proposito, la Regolamentazione comunitaria fissa quale principio generale in materia di legislazione applicabile, sia per i lavoratori subordinati che per gli autonomi, quello della Territorialità, secondo cui i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato. In applicazione dei principi di Unicità e di Territorialità, gli articoli 12 e 13 della Regolamentazione prevedono che qualora il lavoratore subordinato o autonomo eserciti la sua attività in più Stati, la legislazione di sicurezza sociale a lui applicabile sarà quella dello Stato di residenza, se esercita abitualmente una parte sostanziale della sua attività in tale Stato. Diversamente, il lavoratore sarà soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro.

In conclusione, per quanto sinora descritto, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deve essere: primariamente, verificato alla luce del principio generale di territorialità, come vigente nell’Ordinamento Giuridico italiano e nelle Convenzioni Internazionali di Sicurezza Sociale applicabili al caso concreto (particolare attenzione dovrà pertanto essere posta nella verifica del luogo di svolgimento dell’attività) e solo successivamente, e limitatamente alle attività per le quali sia verificata la sussistenza dell’obbligo contributivo, il contributo sarà applicato sul reddito di dette attività, come risultante dall’articolo 50 del DPR n. 917/86

Vediamo ora cosa dice la circolare Inps del 16/10.

1. Premessa

Le norme comunitarie in materia di legislazione applicabile sono contenute nel titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel titolo II (articoli da 14 a 21) del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

Dette disposizioni individuano i criteri per la determinazione della legislazione da applicare al lavoratore sulla base di due principi di carattere generale: il principio dell’unicità e il principio di territorialità della legislazione applicabile.

Il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile (art. 11, par. 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004) prevede che le persone destinatarie della normativa comunitaria siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui svolgano un’attività in due o più Stati membri. Con riferimento a tale ultima ipotesi i criteri per la determinazione della legislazione da applicare sono riportati nell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, rubricato “Esercizio di attività in due o più Stati”.

Per quanto concerne, in particolare, la determinazione della legislazione applicabile all’interessato nelle situazione di esercizio di attività in più Stati, si richiama la procedura stabilita dall’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. paragrafo 19 della circolare n. 83/2010). In particolare, secondo tale norma, l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un’altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile all’interessato.

Tale determinazione iniziale, che è provvisoria, deve essere comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività. Dalla data di tale comunicazione decorre il termine di due mesi entro i quali le altre Istituzioni interessate possono contestare tale determinazione. Solo allo scadere dei due mesi senza che alcuna comunicazione sia pervenuta da parte delle altre Istituzioni, la determinazione diventa definitiva. In caso contrario le autorità competenti o le Istituzioni da queste designate cercano un accordo sulla base di quanto previsto dal citato articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009.

Il principio generale della lex loci laboris – principio di territorialità della legislazione applicabile – stabilisce, invece, che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. Tale principio si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Un’eccezione a tale principio è prevista nell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il distacco dei lavoratori.

2. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata

La regolamentazione comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali. In particolare, nessuna norma comunitaria specifica è applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Tuttavia, come precisato con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.

Pertanto, tali categorie di lavoratori sono assimilate, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 221/95.

La Suprema Corte ha chiarito che la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato deve essere valutata in funzione delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel cui territorio l’attività è esercitata e non già in funzione della nozione che ne viene data in base alle disposizioni giuslavoristiche. La Corte osserva infatti che “le nozioni di lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo cui fa riferimento il regolamento rinviano quindi alle definizioni date dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono dalla natura che l’attività lavorativa svolta possa avere ai sensi del diritto del lavoro”.

Ciò premesso, con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato quanto segue.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
  • collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
  • collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontario del servizio civile.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
    • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
    • partecipante a collegi e commissioni;
    • venditore porta a porta;
    • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

A far data dal 1° gennaio 2016 l’articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto la definitiva ed immediata abrogazione delle norme relative al contratto a progetto di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003. In particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”.

Inoltre, il decreto legislativo in argomento, all’articolo 53, ha previsto il superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, modificando l’articolo 2549 c.c. In particolare, è stato abrogato il comma 3 della citata disposizione e al comma 2 previsto il divieto  di attivare, per un associato persona fisica, una prestazione con apporto di solo lavoro.

Ne consegue che, alla luce delle modifiche legislative sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata, sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);

Sono inoltre assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • Venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

Nelle ipotesi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione separata siano da applicare le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle classificazioni di cui sopra, a seconda dell’arco temporale in cui si colloca l’attività lavorativa.

3. Unicità della legislazione applicabile, esercizio di un’attività subordinata e autonoma in due o più Stati membri: Regolamento (CEE) n. 1408/71 e Regolamento (CE) n. 883/2004

Nel previgente regime regolamentare, in base all’articolo 14-quater, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso di esercizio simultaneo di attività subordinata e autonoma nel territorio di più Stati membri, la persona era soggetta alla legislazione dello Stato in cui svolgeva l’attività di lavoro subordinato, come se esercitasse l’insieme delle sue attività lavorative nel territorio di tale Stato.

Tuttavia, nei casi tassativamente elencati nell’Allegato VII del predetto Regolamento, in applicazione dell’articolo 14-quater, lettera b), era consentito l’assoggettamento simultaneo del lavoratore alla legislazione di due Stati.

La nuova regolamentazione comunitaria, invece, non contiene norme che esplicitamente deroghino al principio generale dell’unicità della legislazione applicabile. L’articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti che nella fattispecie di lavoro sopradescritta il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata.

È possibile derogare alla previsione normativa di cui al citato articolo 13 solo stipulando un Accordo in deroga, in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che consenta – previo consenso da parte di tutte le Autorità competenti degli Stati interessati – la simultanea applicazione della legislazione di due Stati.

In tale ipotesi la contribuzione da versare alla Gestione Separata è calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica, così come previsto al paragrafo 4 della circolare n. 88/2008.

4. Periodo transitorio

Come precisato al paragrafo 26 della circolare n. 83/2010, in base alle norme transitorie contenute nell’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004, in tutti i casi in cui alla data di applicazione (1° maggio 2010) dei nuovi regolamenti sia già stata determinata la legislazione da applicare ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1408/71, la nuova regolamentazione non produce effetti.

Pertanto, se restano invariate tutte le condizioni che hanno concorso a determinare la legislazione da applicare secondo le norme previgenti, la decisione già assunta in merito alla legislazione applicabile non subisce variazioni e tale legislazione potrà essere mantenuta per un periodo massimo di dieci anni (30 aprile 2020).

Per quanto precisato sopra, con riferimento alla situazione dei lavoratori iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, che svolgono un’attività autonoma e un’attività subordinata in due o più Stati, si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie, riconducibili alle ipotesi previste dal citato articolo 14-quater, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

1)    Cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito

Come precisato con la circolare n. 51/2011, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del Regolamento (UE) n. 1231/2010, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’applicazione dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti nel territorio degli Stati membri.

Pertanto nei rapporti con il Regno Unito trovano ancora applicazione, nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, le disposizioni contenute nei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.

2)    Situazioni a cui si applica la citata disposizione transitoria prevista dall’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004

In entrambe le ipotesi se in Italia è svolta un’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione separata, la contribuzione da versare a tale Gestione dovrà essere calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.

5. Situazioni di esercizio di attività in più Stati rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004

A decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, come precisato in premessa, il lavoratore che eserciti attività in più Stati deve essere assoggettato alla legislazione di un solo Stato membro.

A)          Nei casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), per l’esercizio di attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie.

1) Lavoratore che esercita in Italia un’attività subordinata, per la quale è assicurato in Italia, e che contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un’altra attività che nel regime previdenziale estero è considerata attività autonoma. In tale ipotesi, se l’attività svolta all’estero rientra tra le attività che in Italia comportano l’iscrizione alla Gestione separata (ad esempio, amministratore di società all’estero), il lavoratore è obbligato ad iscriversi a tale Gestione. L’iscrizione alla Gestione separata deve essere effettuata direttamente dal lavoratore utilizzando il canale telematico. L’obbligo contributivo è invece in capo all’azienda committente, che deve procedere nel modo seguente:

  • richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate ai soli fini previdenziali;
  • effettuare il pagamento della contribuzione, tramite F24 telematico, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il compenso;
  • inviare il flusso Uniemens, relativo ai dati del lavoratore, entro la fine del mese in cui è avvenuto il pagamento della contribuzione.

2) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata sia un’attività autonoma e contemporaneamente esercita un’attività autonoma in uno o più Stati membri. È il caso, ad esempio, della frequente fattispecie di chi in Italia è iscritto come lavoratore subordinato e svolge contemporaneamente un’attività come amministratore sia in Italia, e per l’esercizio della quale è iscritto alla Gestione separata, che in altri Stati membri. In questa ipotesi la contribuzione per l’attività di amministratore svolta all’estero sarà dovuta alla Gestione separata. Per quanto concerne gli adempimenti, sia del lavoratore che del committente, si rinvia a quanto precisato al punto precedente.

3) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività autonoma e contemporaneamente esercita l’attività di amministratore in uno Stato membro. Nel caso in cui l’attività di amministratore all’estero sia considerata, dal punto di vista previdenziale, un’attività subordinata, il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto anche in Italia esercita un’attività di lavoro subordinato. Anche in questi casi gli adempimenti contributivi devono essere riferiti alla Gestione separata e seguono i criteri già elencati al punto 1.

4) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività professionale, per la quale è iscritto alla Gestione separata, e contemporaneamente esercita un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita anche l’attività di lavoro subordinato. In tali casi il soggetto già iscritto alla Gestione separata deve assoggettare alla contribuzione previdenziale il reddito derivante dall’attività professionale svolta all’estero.

5) Lavoratore che esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita l’attività di lavoro subordinato. Deve iscriversi alla Gestione separata quale libero professionista e calcolare i contributi dovuti alla stessa gestione sul reddito prodotto dall’attività professionale all’estero.

B)          Con riferimento ai casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore debba essere assoggettata alla legislazione di un altro Stato (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), anche se è esercitata un’attività che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero. Pertanto non sussiste alcun obbligo di versamento contributivo in Italia.

Si potrebbero verificare le seguenti casistiche:

1) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia. In questo caso il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero nel quale è esercitata l’attività subordinata. Nel caso in cui siano già stati versati contributi presso la Gestione separata, trovano applicazione le istruzioni indicate al paragrafo 20 della circolare n. 83/2010, in materia di gestione della situazione finanziaria in caso di contributi percepiti a titolo provvisorio (articolo 73, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 987/2009);

2) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge l’attività di amministratore in Italia. In tale ipotesi il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione estera. Pertanto, nel caso sia stata presentata denuncia Uniemens e pagata la contribuzione alla Gestione separata, l’azienda non deve effettuare alcuna variazione alle denunce inviate e la contribuzione dovrà essere gestita d’ufficio come indicato al punto precedente.

Le casistiche sopra illustrate devono ritenersi a titolo esemplificativo e non devono essere considerate esaustive al fine di una corretta applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Infine, si ritiene utile evidenziare che per l’applicazione delle disposizioni comunitarie, che regolano l’esercizio di un’attività lavorativa in due o più Stati membri, le attività svolte dal lavoratore subordinato e/o dal lavoratore autonomo sono prese in considerazione come se, nel loro insieme, le retribuzioni fossero riscosse e le attività fossero esercitate nello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Pertanto, l’istituzione competente di tale Stato dovrà determinare gli obblighi previdenziali valutando l’insieme delle retribuzioni e/o dei redditi percepiti per le singole attività come se questi fossero percepiti per attività svolte interamente nel territorio di detto Stato (art. 13, paragrafo 5; cfr. la circolare n. 83/2010, paragrafo 17).

 


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