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fattura elettronica carburante – Aruba

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fattura elettronica carburante  

Finalmente è partita ufficialmente la fattura elettronica carburante al 1° gennaio 2019 e molti la riceveranno sulla piattaforma prescelta di Aruba..

In questo modo verrà consentito  di acquistare  benzina e gasolio ai titolari di partita IVA attraverso la cara e vecchia scheda carburante. La fattura elettronica diventerà obbligatoria anche per i carburanti a partire dal 2019 ma fino a tale data sarà in vigore il doppio binario di cartaceo ed elettronico.

Pertanto un po più di respiro sarà dato alle aziende per adeguarsi dal 1° Gennaio 2019  alla  nuova fattura elettronica per i carburanti che va a interessare le cessioni di benzina e gasolio quando vengono utilizzati come carburanti. La normativa prevede che queste cessioni vadano documentate con la fattura elettronica. I primi chiarimenti emergono dalla pubblicazione avvenuta a cura dell’Agenzia delle Entrate con  Circolare_N_8_del 30/04/2018_ con la quale ha specificato nel dettaglio tutte le misure che sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2018.

A partire dal 1° Gennaio 2019, infatti, le cessioni di benzina e gasolio che sono utilizzati come carburanti per motori e nello specifico portate in  detrazione nell’attività dovranno essere documentate con la fattura elettronica che assolverà alle normali funzioni tutt’oggi esercitate dalla scheda carburante fornendo le informazioni utili e nello specifico: 

  1. informazioni di natura fiscale: attesta la detrazione dell’Iva e dimostra la deducibilità dei costi;
  2. informazioni di natura finanziaria:  consente una corretta gestione del credito e alla riconciliazione delle fatture ai pagamenti e agli incassi;
  3. informazioni di natura civilistica:  permette un’ingiunzione di pagamento e  ha efficacia probatoria;
  4. informazioni di natura penale: consente, unitamente ad altri elementi, di verificare se sono stati commessi reati tributari o reati fallimentari.

In questo contesto la fatturazione elettronica deve intendersi come  documentazione prodotta esclusivamente in modalità digitale; così come introdotto da obblighi di legge Europea, Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, e Italiana, Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004, n. 52. In questo modo l’amministrazione finanziaria potrà avere un controllo  chiaro e immediato delle spese, o forniture, più significative di professionisti e aziende.

Il software per tracciare le movimentazioni e digitalizzare tutti i processi dovrà avere:

    • Tracciabilità dei movimenti con analisi dell’invio e la ricezione del documento, e constatare in tempo reale se l’operazione è andata a buon fine;
    • agevolazioni fiscali, in quanto per  le imprese che scelgono la fatturazione elettronica lo Stato prevede agevolazioni che prevedono sgravi fiscali;
    • fruibilità totale perché le fatture elettroniche potranno  essere create ovunque, tramite internet, anche con un’app  lontani dal proprio ufficio;
    • sicurezza dei dati poiché i dati inseriti sono protetti da un apposito sistema di Interscambio controllato per l’invio dei documenti alle Pubbliche Amministrazioni;
    • facilità d’uso in quanto il sistema di fatturazione elettronica è gestito da programmi online che accompagnano in una creazione guidata del documento;
    • archiviazione gratuita data dal fatto che i software forniti dalla Pubblica Amministrazione garantiscono un’archiviazione a norma di legge per 10 anni;
  • risparmio di tempo, spazio e denaro.

L’obiettivo dell’obbligo di fattura elettronica di carburante 2019, in particolare, mira al contrasto di eventuali abusi per i casi di autocertificazione falsata dei costi sostenuti per i rifornimenti.

In cosa consisterà in pratica l’obbligo di fatturazione elettronica per il carburante?

L’articolo 1, comma 920, della L. 205/2017 detta “Legge di Bilancio 2018” ha stabilito che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica“. La stesura del testo normativo prevede, inoltre, l’obbligo di utilizzare esclusivamente la modalità di pagamento elettronico.

Tale disposizione di legge indica pertanto un doppio obbligo per tutti gli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione: devono essere, cioè, non solo documentati con la fatturazione elettronica, ma anche acquistati attraverso una modalità di pagamento tracciabile, come carte di credito o bancomat.

Chi avrà l’obbligo di fatturare elettronicamente l’acquisto di carburante a partire dal  1° Gennaio 2019?

I chiamati ad attenersi alle nuove disposizioni di legge sono tutti coloro che in qualità di imprenditori, professionisti o, più in generale, titolari di partita Iva, acquisteranno carburante nell’esercizio della loro attività d’impresa, arte o professione. Se dunque l’acquirente non informa il rivenditore che il rifornimento viene compiuto nell’esercizio della propria attività, non vi è obbligo alcuno di richiedere l’emissione di una certificazione digitale d’acquisto. In questo particolare caso, dunque, non si emette alcuna fattura elettronica, ma il rivenditore dovrà trasmettere comunque il proprio corrispettivo all’Agenzia dell’Entrate.

Chi è esonerato?
Stando ai dettami di legge, dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° Gennaio 2019 saranno esonerati gli acquisti di carburante effettuati dai privati cittadini.

L’analisi della Legge di bilancio 2018, introduttiva dell’obbligo di fatturazione elettronica di carburante, impone alcune osservazioni. Ad una prima lettura, le modifiche in tema di Iva e di imposte dirette non apparrebbero ragionevoli: infatti un’ applicazione rigida della normativa implicherebbe l’onere per il benzinaio di dover emettere una fattura elettronica tutte le volte in cui effettua un rifornimento a un soggetto dotato di partita Iva; emetterla quindi per ogni singola operazione. Inoltre, ad esclusione dei casi di vetture aziendali o di mansioni lavorative “autodipendenti” (ad es. taxi, agenti di commercio, etc.) non sembra che ci siano altri margini d’applicazione.  Infine, l’impiego del solo pagamento elettronico garantirebbe di per sè la tracciabilità dei movimenti, anche ai fini di dei dovuti sgravi fiscali. o stesso giorno di pubblicazione del Provvedimento e delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, l’Agenzia pubblica anche la circolare n. 8/E con i chiarimenti per l’emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti obbligatoria a partire dal prossimo 1 luglio.

L’Agenzia ricorda che la finalità di questo obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018,  è quello di aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, nonché di incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

L’obbligo della fatturazione elettronica sarà obbligatorio per tutti, con poche eccezioni  a partire dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Tale obbligo era stato inizialmente anticipato al 1° luglio 2018 e ora prorogato al 1 Gennaio 2019 per le fatture relative a «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori», nonché per «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica».

Sempre nell’ambito dei carburanti, inoltre, sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità della relativa IVA , limitando le stesse all’utilizzo di particolari mezzi di pagamentoindividuati direttamente dalla legge, o rimessi alla determinazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale vi ha provveduto, ad ora, con il provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

La circolare fornisce i primi chiarimenti sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, nonché si fa un primo cenno in merito all’ambito applicativo delle misure dettate in merito ai contratti d’appalto.

 


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fattura elettronica normativa, cos’è, come fare dal 2019

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fattura elettronica normativa, cos’è, come fare dal 2019 

La nuova fattura elettronica, cos’è come fare dal 2019 un grande rebus per tutti. Un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 ha chiarito le regole tecniche per l’emissione e per la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti nel territorio dello Stato; si dovrà utilizzare  il Sistema di Interscambio-SdI. L’obbligo della fatturazione elettronica dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2019. Diversi sono i canali previsti per digitalizzare il processo di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture emesse nelle transazioni tra privati. Oltre all’app dedicata, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche una procedura web e un software da installare su PC.

Quindi dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica sbarca nell’app! Inoltre Il 19 Aprile è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la decisione di esecuzione del Consiglio UE, che autorizza l’Italia ad introdurre la fatturazione elettronica dal 1 luglio 2018 per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, e a convogliare le fatture nel Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate. Un passo in più verso la digitalizzazione delle fatture che prevederà come detto un software specifico, un app e una procedura web resi gratuiti per emettere le fatture elettroniche e un sistema di conservazione gratuito aderendo ad un accordo di servizio.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

In vista del debutto della fattura elettronica per tutti i contribuenti – in calendario, salvo sorprese, il 1° gennaio 2019 – l’Agenzia delle Entrate procede con la sua marcia di avvicinamento, dettando, con un provvedimento del 30 aprile 2018, le regole tecnico-operative per l’emissione, la trasmissione e la conservazione dei documenti elettronici.

Sarà vero che tutto è davvero pronto per passare a questo servizio innovativo in poco più di sei mesi? Di certo il primo step è fissato al 1° luglio 2018 perché da quella data il sistema di fatturazione elettronica partirà per il settore delle cessioni di carburanti (l’obbligo, però, scatterà solo per la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione).

E non è una coincidenza che, sempre il 30 aprile 2018, insieme al provvedimento sia stata pubblicata anche la circolare n. 8/E che chiarisce alcuni aspetti operativi (tra gli altri, il contenuto delle e-fatture per cessione di carburanti, le modalità di pagamento ammesse, etc.) sul sistema in partenza dal 1° luglio.

Tralasciando gli aspetti prettamente tecnici (contenuti nell’allegato al provvedimento), di seguito si analizzeranno i passaggi chiave sulla fatturazione elettronica come definiti dall’Agenzia delle Entrate.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Ma come funzionerà per l’emissione e trasmissione delle fatture elettroniche?

Per poter emettere le fatture elettroniche nel formato corretto (si ricorda che le fatture elettroniche altro non sono che file xml con particolari specifiche tecniche), oltre ad utilizzare i software in commercio, i contribuenti potranno fruire di alcuni servizi messi a disposizione, gratuitamente, dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile, saranno disponibili:

– un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;

– una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;

– un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;

– un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario (appositamente delegato), potrà indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file tra quelli di cui si dirà appresso;

– un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI saranno disponibili in tale area riservata sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI);

– servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti punti.

Tutti i suddetti servizi saranno accessibili utilizzando il sistema SPID, le credenziali Fisconline/Entratel, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), mentre per accedere all’app occorrerà essere abilitati a Fisconline/Entratel.

Per la trasmissione delle fatture (in proprio dal cedente/prestatore o tramite intermediario) al Sistema di Interscambio, occorrerà rispettare alcune modalità tecniche descritte in dettaglio nell’allegato A al provvedimento.

Volendo sintetizzare, la trasmissione potrà avvenire mediante:

    1. a) posta elettronica certificata;
    1. b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’app di cui sopra;
    1. c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  1. d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP

 


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decreto obbligo pos: nessuna sanzione per chi non ce l’ha

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Decreto obbligo pos nessuna sanzione per chi non ce l’ha!

obbligo pos e sanzioni per commercianti, artigiani, bar, professionisti  e moltissime altre attività economiche. Questi soggetti avevano l’obbligo di accettare pagamenti con carta di debito e di credito ( POS), con una  sanzione prevista di 30 euro nel caso in cui non ottemperassero a questo obbligo. Ma su questo problema si è espresso il Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico che prevede l’applicazione delle sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di POS. Il provvedimento è stato cassato con la richiesta di una relazione tecnica che illustri le soluzioni ritenute possibili per superare i profili di incostituzionalità legati alle considerazio prevista in mancanza di POS. La precedente normativa viola infatti il principio della “riserva di legge”, perché non è adeguatamente regolamentato da una norma primaria. La scelta del ministero non è sufficiente a garantire la correttezza formale della disciplina sanzionatoria, anche perché di fatto comporta l’applicazione di una sanzione precedente alla norma relativa all’obbligo da rispettare.

 

L’obbligo di POS, è stato previsto dal DL 179/2012, ed è in vigore dal 2014. Ma non risulta essere sanzionato Il Ministero dello Sviluppo Economico  ha istituito  un decreto sulle sanzioni e lo ha inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere il 28 marzo 2018. La giustizia amministrativa sottolinea che il punto debole dell’impianto normativo è rappresentato dal fatto che “la norma primaria, nel rinviare al decreto attuativo la predisposizione della disciplina in materia di modalità, termini e importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, non ha fornito criteri e limiti specifici quali: importo minimo massimo, indicazione dell’autorità competente ad irrogare la sanzione, procedure applicabili”.

Proprio per questo il ministero ha predisposto un provvedimento che fornisce un’interpretazione limitata della delega, non prevedendo nuove sanzioni ma applicando quelle già previste dall’articolo 693 del codice di procedura penale, che sanziona il rifiuto di un esercente di accettare monete aventi corso legale. In base a questa norma, se un negoziante o un professionista non accetta un pagamento con bancomat o carta di credito, rischia una sanzione di 30 euro. Il Consiglio di Stato nel parere richiesto sottolinea l’importanza della misura di obbligo di POS ai fini della lotta al riciclaggio, all’evasione e all’elusione fiscale. Ma, aggiunge, l’obiettivo deve: “necessariamente essere conseguito con l’adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l’aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico”. E in questo specifico caso, si evidenzia: “l’assenza di un’esplicita previsione legislativa di taluni parametri necessari per la individuazione degli elementi essenziali ai fini della individuazione della sanzione da irrogare”. Cosa che ha indotto il ministero a: “prospettare come unico riferimento normativo “assimilabile” al rifiuto di accettazione di pagamenti con carte di debito e carte di credito la condotta considerata dall’articolo 693 c.p. e conseguente applicazione, in via estensiva, della sanzione ivi prevista”.

Non è dunque possibile prescindere dalla verifica della compatibilità della norma con riferimento, innanzitutto, all’articolo 23 della Costituzione, in base al quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Tecnicamente, questa è la garanzia della riserva di legge che, anche in base a pronunce della Corte Costituzionale (sentenza 350/2007), richiede che: “la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione”.

Il principio della legalità è ulteriormente ribadito dall’articolo 1 della legge 689/1981, secondo cui: “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

In conclusione, l’articolo 15, comma 4, del dl 179/2012, secondo il parere del Consiglio di Stato non rispetta: “il principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale”. Una mancanza di copertura costituzionale riconosciuta dallo stesso ministero nella sua relazione laddove dubita che l’individuazione della sanzione sia: “legittimamente delegata ad un atto secondario la facoltà di introdurre nuove sanzioni in assenza di precisi criteri direttivi già contenuti nella norma primaria”.

 

 


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