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lavorare come massaggiatore, operatore olistico o escort, regolarizzazione e partita iva

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       lavorare come massaggiatore, operatore olistico o escort, regolarizzazione e partita iva

Oggi esaminiamo una materia alquanto complessa legata a tutti quegli operatori che esercitano come massaggiatori, massaggiatrici, operatori olistici, escort etc ovviamente non legati strettamente alla tipologia che queste prestazioni comportano ma con un senso allargato della modalità della prestazione.

L’ispirazione ci viene da un articolo apparso in un giornale che faceva riferimento al foglio di via obbligatorio nei confronti di Escort extracomunitaria. Il punto è questo:

  1. una escort che non è regolarizzata ai fini fiscali con partita Iva e dichiarazione dei redditi può essere mandata via dall’Italia?
  2. E inoltre come viene tutelato il suo patrimonio personale ( autovettura, immobili, proprietà a vario titolo ) in caso di accertamento fiscale? 
  3. Quanto rischia la escort/massaggiatrice al pari di qualsiasi altra attività esercitata in regime di completa evasione fiscale?

Analizziamo quindi l’argomento eliminando tutte le attività che vengono invece esercitate nella piena legalità sia amministrativa che fiscale ( centri messaggi regolari ) evidenziando invece tutte quelle attività che  anche se vengono presentate come prestazioni normali, finiscono poi per tramutarsi in attività di sesso a pagamento.

Iniziamo con il dire che in Italia, il sesso a pagamento non costituisce reato se non viene collocato al di fuori delle fattispecie penalmente rilevanti come quelle di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione o esercizio di casa di prostituzione. Quindi l’argomento oltre ad assumere rilevanza ai fini fiscali per eventuali evasioni di reddito ed di Iva deve essere affrontato a livello giuridico per analizzare se sussistano fattispecie evidenziate  precedentemente in merito alla tipologia dell’attività esercitata.

Facciamo un esempio classico:

  • se inserisco un annuncio per proporre la mia attività di sesso a pagamento non commetto reato in quanto si tratta di me ma commetto evasione fiscale se incasso il ricavato della prestazione in nero. 
  • se invece gestisco un portale ( non pubblicitario) o un sistema mediante il quale fornisco informazioni o direttamente la persona che materialmente eseguirà prestazioni di sesso a pagamento sarò responsabile di due reati: Sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione ( penalmente rilevante) mentre le somme che incasso costituiscono evasione di Iva e di reddito. 

Tralasciando l’aspetto meramente giuridico che non è di nostra competenza in questa sede affrontiamo invece la problematica dal punto di vista fiscale.

richiedi maggiori info anche al n. 392 064 6169 ( anche whats app)

 

 

Massaggiatrice/Escort: Come aprire la partita iva e tutelare il patrimonio immobiliare ed i risparmi sul conto corrente

L’attività di massaggiatrice o accompagnatrice/Escort può essere oggetto di apertura di partita Iva  e le prestazioni relative seguono i normali regimi ivi previsti ( forfettario senza Iva o ordinario  assoggettabile ad Iva) secondo gli specifici parametri di “fatturato” conseguiti nell’anno pertanto in questi casi è sempre consigliabile aprire partita iva, tenere la contabilità e dichiarare i relativi redditi al fisco.

Chi non si adegua corre il rischio di essere inquadrato come evasore fiscale e subire avvisi di accertamento ai fini Irpef che possono colpire l’auto personale, beni mobili e immobili o proprietà  possedute ovvero pignoramenti anche su liquidità detenuta sui conti correnti.

Se si verifica poi il caso in cui venga superata la soglia dei 30.000 (Irpef, ma anche: omesso versamento, omessa dichiarazione, etc..) per singola annualità si configura facilmente il reato tributario con raddoppio dei termini a dieci anni/dodici anni, con il diritto in capo alla Agenzia delle Entrate di emettere avviso di accertamento avverso per le annualità pregresse.
Attenzione: in presenza di accertamenti bancari, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.
Per  tutti questi motivi, sarà opportuno farsi assistere da un consulente specializzato nella guida alla apertura della Partita Iva e alla gestione della fatturazione.

Cosa dice la giurisprudenza:

Estratto della Cassazione Sezione Tributaria Sentenza 2 marzo – 13 maggio 2011, n. 10578  (Presidente D’Alonzo – Relatore Sambito)
Svolgimento del processo
Con avviso di accertamento relativo ad IVA ed IRPEF per l’anno d’imposta del 1999, è stata contestata a M. A. Z. la mancata contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi da lavoro autonomo, in aggiunta ai redditi da lavoro dipendente, da lei svolto presso alcuni locali notturni, quale ballerina. La CTP di Sondrio ha accolto il ricorso della contribuente e l’appello dell’Ufficio e stato rigettato dalla CTR della Lombardia, con sentenza n. 35/31/05, depositata il 31.3.2006, sul rilievo che competeva all’Amministrazione finanziaria di provare la ricorrenza dell’attività lavorativa autonoma, prova che non poteva esser desunta dagli accrediti annoiati nei conti correnti della contribuente, la quale aveva, ad ogni modo, giustificato la percezione del denaro in riferimento a rapporti amicali o sentimentali, da lei intrattenuti. La CTR ha, inoltre, affermato che i proventi derivanti dall’esercizio della prostituzione non costituiscono reddito assoggettabile a tassazione.

Con tale disposizione, alla quale va attribuita efficacia retroattiva (Cass. n. 13213/2007, n. 18111/2009, n. 37/2010), per esser stata emanata in espressa deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, è stato introdotto nell’ordinamento il principio, di carattere generale, della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dalla sussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, essendo normativamente considerati, in via residuale, come redditi diversi. Se tali redditi sono però continuativi nel tempo sorge l’obbligo dell’apertura della partita Iva come per qualsiasi altra attività esercitata non occasionalmente ma in maniera continuativa.

I n queste situazioni vale il principio secondo il quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività, e dalla natura lecita o illecita dell’attività stessa.

La natura dell’attività svolta è rilevante, invece, ai fini dell’ IVA, che, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1 “si applica sulle cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio d’imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuale”. 

A questo quindi si uniforma l’assoggettabilità ad IVA dell’attività di  sesso a pagamento, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità: seppur contraria al buon costume.

La qualificazione del ” sesso a pagamento” in termini di “prestazione di servizi retribuita” risulta, peraltro, già, affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza n. 268 del 20.11.2001, in causa C-268/99, in cui la Corte muovendo dalla giurisprudenza, costante, secondo la quale una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev’essere considerata come attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), purché le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali e accessorie, ha affermato che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita”, che rientra nella nozione di “attività economiche”.

Anche per il sesso a pagamento quindi si può aprire una partita iva e pagare le tasse: è sufficiente che, insieme alle prestazioni sessuali, vengano svolte una serie di altre attività quali massaggiatrice, hostess e simili che, essendo riconosciute, sono tassabili.

L’attività della escort può essere qualificata come lavoro autonomo, e quindi tassata, non in relazione alla vendita del proprio corpo, cioè alla prestazione sessuale in cambio di denaro, ma in base a tutta una serie di attività strettamente correlate alla prostituzione in sé: ad esempio, massaggiatrice, hostess/accompagnatrice. Tali attività, identificate come servizi alla persona altrimenti non qualificabili, sono riconosciute dalla legge e quindi tassabili.

Ciò consente, ad esempio, di scaricare dalle tasse i costi del materiale utilizzato nell’attività lavorativa: si pensi ai costi del lettino per i massaggi.

In definitiva, quindi, le escort non possono essere regolarizzate in quanto escort, ma in quanto accompagnatrici o massaggiatrici, con la possibilità di scaricare dalla tasse tutti i beni inerenti alle suddette attività.

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usura bancaria

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usura bancaria

La recente crisi di mercato e le necessità di bilancio legate ad alti profitti  spesso porta gli Istituti di Credito a contravvenire alle leggi e ad applicare condizioni e comportamenti non sempre ispirati alla correttezza nei confronti dei loro clienti correntisti; aziende in particolare. Questo sfocia in anomalie bancarie quali anatocismo e usura ma anche in altre situazioni spesso sconosciute dal cliente( ma non dagli esperti di diritto bancario) che possono restituire  un notevole beneficio al cliente stesso trasformando un debito significativo  in debito irrisorio, in credito e in alcuni casi possono costituire  la differenza fra sopravvivere e rilanciarsi o affondare.
Ma come si fa a sapere se si è in questa situazione e si ha diritto a una transazione bancaria? E soprattutto si può creare un contenzioso con l’istituto di credito con il quale si collabora magari da molti anni?

La risposta è implicita nella domanda: la mia banca come mi ha trattato nei lunghi anni in cui abbiamo collaborato insieme? Se io sono stato un buon cliente per la mia banca questa avrà avuto un trattamento di favore per me o avrò pensato solo ai propri interessi?

Purtroppo non è sempre semplice capire o gestire questi rapporti e analizzare attentamente il comportamento dell’istituto di credito e le azioni ( corrette o meno) che questo ha effettuato nel tempo come anche i vizi di forma che possono celarsi nella contrattualistica intercorsa con le banche ( firme, comunicazioni etc).

Sono percorsi ed analisi che solo esperti di diritto bancario possono gestire nel giusto modo evitando che un contenzioso bancario si trasformi in una vittoria per la Banca.

L’analisi preliminare non onerosa in materia bancaria e finanziaria, nonché nel settore tributario è sicuramente il punto di partenza . in pratica va fatto uno studio preliminare sulla situazione specifica per capire se si rende conveniente andare a trattare con l’istituto di credito ovvero non ci sono le condizioni per effettuare un reclamo che porti dei risultati.

Si tratta di una prima fase a carattere prettamente informativo, nella quale viene elaborata una relazione che sarà  a titolo gratuito e che permette all’azienda di capire quali sono le criticità e le risorse.

Attenzione: spesso si valuta solo l’anatocismo e l’usura e si cercano vantaggi non dovuti nei confronti della banca; l’azione è tesa alla sola valutazione delle reali  possibilità  di ricalcolo o di recupero delle somme illecitamente richieste ovvero addebitate.

Questa non rappresenta di sicuro una consulenza appropriata perché l’azione deve essere approfondita e tendere alla ricerca di ogni potenziale omissione e/o errore che l’istituto possa avere effettuato non solo allo scopo di  accaparrarsi un’illecito guadagno ma anche nella ingenua o inaccurata gestione del rapporto bancario così come nella richiesta e/o archiviazione di documenti o nella voluta omissione di notizie e/o comunicazioni che avrebbero potuto  indurre il cliente ad effettuare  valutazioni e scelte diverse.

Dalla fase di analisi emerge un check up accurato e veloce della situazione che garantisce una risposta secca e inoppugnabile sulla convenienza o meno a richiedere una transazione bancaria.

Attenzione: si parla in questo caso di trattazione con la Banca e non di causa in quanto riteniamo che la causa con la banca non porti mai ai risultati sperati e comunque con tempi e strascichi che non sono in alcun modo convenienti per nessuno.

Per questo motivo si richiederà un incontro con l’istituto di credito e si porteranno le proprie ragioni tese al riconoscimento di un stralcio del debito ovvero di un riconoscimento significativo di crediti che molto probabilmente porterà la banca alla richiesta della mediazione obbligatoria.

A questo scopo si potrà produrre anche una perizia giuridico-econometrica  che consentirà  l’individuazione, anche dal punto di vista della quantificazione dei danni, delle possibili successive strategie volte al ripristino dell’equilibrio contrattuale violato.

Tutto questo comprese le spese obbligatorie di mediazione, legali e di perizia possono essere interamente gratuite se collegate a un mandato specifico rilasciato al legale.

Esaurita la mediazione che molto probabilmente avrà esito negativo si passerà alla vera e propria fase di transazione con l’Istituto di Credito.

Alcune pratiche contestabili effettuate dagli istituti di credito:

Anatocismo
– Ovvero la generazione di  ulteriore guadagno dagli interessi applicati su un capitale, rendendoli a loro volta produttivi di altri interessi, ovvero “composti” ( se ad esempio  sommo  al capitale di debito residuo gli interessi maturati ad ogni scadenza di pagamento sarei di fatto obbligato al pagamento del capitale, degli interessi pattuiti, ed anche degli ulteriori interessi applicati agli interessi scaduti).
Usura bancaria
– Si  verifica quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato.
Calcolo del tasso passivo bancario:
• TAN (Tasso annuale nominale)
• TAEG (Tasso effettivo globale)
• TEGM (tasso effettivo globale medio)
Se il TAEG è maggiore al tasso di soglia (denominato TAEG, tasso effettivo globale medio) allora esiste usura.
Se il TAEG è maggiore di una volta e mezzo rispetto al TEGM allora gli interessi sono sempre considerati usura (comma 3 art. 644 del Codice Penale).

Truffa contrattuale
Viene commessa truffa contrattuale, qualificata come reato a tutti gli effetti, quando viene rilasciata dall’istituto di Credito  una mendace informazione sulla rischiosità delle operazioni concluse da parte dei funzionari di un istituto di credito in violazione del generale principio di buona fede negoziale, oltre che degli specifichi obblighi previsti dalla legge sulle Società d’intermediazione mobiliare.
Fideiussione di eccessiva onerosità
La fideiussione che eccede i limiti dell’obbligazione principale o che è prestata a condizione più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale. Tuttavia spesso accade che gli istituti di credito, in violazione a quest’ultimo principio, stipulino fideiussioni con la previsione di un capitale in garanzia di gran lunga più elevato del valore del capitale dell’obbligazione principale. Conseguentemente, il fideiussore viene a trovarsi ingiustamente in una evidenze situazione di eccessiva onerosità e difficoltà dalla quale diventa fondamentale potersi adeguatamente difendere dal punto di vista legale.

 


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consulenza aziendale consulenza fiscale escapologo fiscale

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Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

I nostri servizi di consulenza aziendale e fiscale sono altamente qualitativi, offriamo qualità e competenza non come l’escapologo fiscale un personaggio astratto e non qualificato che opera con un meccanismo di network marketing ma una vera consulenza professionale al servizio dell’imprenditore.

Turismoefisco by Omnia Consulting vi offre la possibilità di gestire in maniera corretta la vostra azienda dando una risposta efficiente ed efficace ad ogni vostra problematica.

Richiedete info gratuite per aiutarci a valutare meglio le vostre esigenze

I servizi che offriamo:

Servizi di consulenza aziendale:

• Analisi della situazione Aziendale: 

consulenza aziendale in inglese 
Check up Aziendale
Relazione relativa all’azienda analizzata e proposta di collaborazione
Stesura di un “piano cliente” e sua realizzazione pratica
• Aggiornamenti sugli sviluppi della legislazione fiscale
•Studio della organizzazione societaria
• Riorganizzazione aziendale e societaria
• Impostazione o revisione della contabilità interna
• Procedure di pratiche fiscali
• Revisioni Fiscali
• Rappresentanza Fiscale di soggetti non residenti
• Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale
• Elaborazione contabilità computerizzata
• Elaborazione ed Analisi dei bilanci
• Adempimenti civili e fiscali pianificazione del lavoro

Elaborazione Dati contabili e gestione contabilità interna aziendale:

Servizi di amministrazione, contabilità, fiscali, paghe e segreteria generale
Contabilità generale, bilancio IV Cee  bilanci periodici  e contabilità IVA
Regimi Speciali Iva, Editoria, Agenzie di Viaggi, Beni usati, Reverse Charge, Minimi
Regime spettacolo
Ricezione periodica dei documenti contabili (documenti di acquisto e spesa e ogni altra
ricevuta, documenti di vendita, documenti relativi a movimenti contabili e finanziari, )
Elaborazione e liquidazione IVA periodica
Stampa e consegna delega di versamento IVA mod. F24 con compensazioni e integrazioni
con eventuali altri tributi
Eaborazione e invio mod F24, INTRASTAT, Black List, Spesometro
Stampa periodica dei Registri obbligatori e di eventuali documenti ausiliari;
Predisposizione del bilancio di fine esercizio completo dei relativi allegati (Bilancio CEE, Nota Integrativa, verbali organi sociali, documentazione Cooperative e A.S.D. -S.S.D.
Aggiornamento annuale del libro inventari e verbale assemblee dei soci;
Aggiornamento annuale del libro cespiti, determinazione amministratore o CDA.
Predisposizione e invio  del Bilancio Esercizioelaborazione delle imposte Ires ed Irap in sede
di saldo e relativi acconti;
Elaborazione della Comunicazione Annuale IVA, mod 770, Certificazione Unica;

Elaborazione Paghe:

Studio della piu adatta gestione dell’assunzione in base al lavoro svolto dal dipendente
Apertura posizioni assicurative e rapporti ordinari con  INPS e INAIL o Enti speciali ( ENPALS)
Denuncia istantanea all’Inail per assunzioni/cessazioni ;
Gestione collocamento obbligatorio disabili;
Istruttoria e redazione dei cedolini paga e riassuntivi mensili;
Compilazione denunce contributi mensili ( DM10 e EMENS) ;
Compilazione F24  per versamento mensile dei contributi e delle ritenute IRPEF;
Calcolo trattamento di fine rapporto;
Calcolo maternità, malattia, infortuni;
Compilazioni modd. CUD – 770 ed allegati;
Conguagli da assistenza fiscale;
Gestione telematica delle denunce mensili e annuali (dm/10,770/UNICO);
Gestione Inail lavoratori parasubordinati.

Servizi di consulenza fiscale:
• Analisi della situazione fiscale: check up fiscale
Stesura di un “piano cliente” particolareggiato e sua realizzazione pratica
• Aggiornamenti sugli sviluppi della legislazione fiscale
• Procedure di pratiche fiscali
• Revisioni Fiscali
• Rappresentanza Fiscale di soggetti non residenti
• Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale
• Elaborazione contabilità computerizzata
• Elaborazione ed Analisi dei bilanci
• Adempimenti civili e fiscali
• Pianificazione del lavoro
• Contenzioso tributario

Servizi di consulenza Tributaria:
• Analisi della situazione tributaria:
• Studio del settore specifico con individuazioni degli
• Elementi particolareggiati e delle agevolazioni previste per la categoria in oggetto
• Aggiornamenti sugli sviluppi della legislazione fiscale
• Stesura ed elaborazione della situazione storia tributaria , con revisione delle imposte pagate nei periodi precedenti
proiezione situazione attuale e ipotetica
• Probabile evoluzione tenendo conto delle agevolazioni esistenti.
• Rappresentanza Fiscale di soggetti non residenti
• Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale
• Adempimenti civili e fiscali
• Pianificazione del lavoro
• Assistenza contenzioso tributario

Acuni servizi di Revisione contabile:
• Analisi della situazione Aziendale e del mercato di riferimento:
• Controllo delle scritture obbligatorie ai fini IVA
• Controllo delle scritture obbligatorie ai fini contabili
• Controllo delle valutazioni del Bilancio secondo i principi contabili
• Controllo degli ammortamenti e dei cespiti acquistati
• Controllo delle agevolazioni fiscali richieste ( es. tremonti, L. 388, etc )
• Controllo delle vidimazioni
• Controllo dei verbali assembleari
• Controllo dei verbali del collegio sindacale
• Controllo degli inventari
• Controllo delle dichiarazioni Iva periodica e delle liquidazioni Iva mensili
• Controllo della dichiarazione dei redditi e dei modelli F24 di versamento
• Controllo delle scritturazioni dei dipendenti
• Controllo particolareggiato dei conti a rischio
• Controllo di fatturazioni eventuali intraprese con paradisi fiscali
• Controllo di congruità di cassa e sui pagamenti effettuati
• Controllo del magazzino e della rotazione delle scorte

Risanamento Aziendale 
L’analisi attenta degli squilibri dell’impresa e la ricerca delle cause, e la predisposizione di un progetto che individui persone, tempi, modalità per la sua realizzazione possono essere determinanti nel riportare l’azienda in tempi brevi a una normale ripresa sana dell’attività.
Nell’ambito di una attenta l’analisi della situazione finanziaria e l’individuazione delle possibili soluzioni per ripristinare l’equilibrio, nonché l’analisi dell’assetto proprietario e del management per valutare la credibilità dell’impresa nel sistema e individuare chi guiderà il processo di risanamento effettuaiamo;

analisi organizzativa per individuare le azioni da intraprendere per capovolgere l’andamento reddituale;
analisi della strategia aziendale e la ridefinizione della stessa per il rilancio dell’impresa.
colloquio con i vertici aziendali e l’analisi accurata dell’attività svolta per  valutare lo stato attuale dell’azienda e di identificare gli elementi chiave che ne hanno creato o che ne stanno creando lo stato di crisi.
piano di risanamento particolareggiato 

Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


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migliori studi commercialista roma e consulenza aziendale

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migliori studi commercialista roma e consulenza aziendale

Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

A che serve il commercialista a Roma? 

Il commercialista non è certo un personaggio astratto e distante che:

                                       CALCOLA LE TASSE!

Il  commercialista  è  innanzitutto  un  consulente  che  sa  e  deve  stare  vicino all’imprenditore in tutte le sue scelte  guidandolo e consigliandolo soprattutto dal punto  di  vista  fiscale ed aziendale, coordinandosi con tutti gli altri collaboratori professionali  (notaio, avvocato, consulente del lavoro) con i  quali  costruisce un team perfetto che proietta l’azienda nella sua  crescita  e  nel  successo del suo business. Non  certo un fenomeno da baraccone come l’escapologia fiscale ma un professionista altamente preparato e stimolato nel guidare l’imprenditore nelle sue migliosi scelte aziendali e armonizzandole con le strategie fiscali applicabili. 

    Semplificando al massimo inoltre:

 – fa pagare le giuste tasse analizzando attentamente le caratteristiche specifiche dell’attività   esercitata;

– studia, analizza  e  valuta  la migliore impostazione giuridica e fiscale possibile   attingendo a tutte le   normative emanate che possano facilitarne lo sviluppo;

– comunica  quali  e  quante imposte debbono essere pagate nei tempi utili  per    permettere  di   organizzarsi per la naturale scadenza dei pagamenti dovuti;

– fa di tutto per gestire correttamente la contabilità in modo da evitare controlli    fiscali;

– si occupa di tutte le seccature burocratiche, anche se non riguardano il fisco;

– segnala tutti i contributi e finanziamenti possibili – dialoga con le banche;

– ragguaglia l’imprenditore su come sta andando la sua attività con analisi  accurate;

– si rende disponibile quando serve e non delega altre persone a presenziare per  lui/lei;

– risponde alle e-mail in giornata;

– costa il giusto rispetto alle  possibilità dell’azienda e in accordo alla sua  dimensione.

Turismo e fisco by Omnia Consulting nasce per dare una risposta nuova,  moderna  ed efficace alle esigenze degli imprenditori e dei professionisti.

Semplifica  e   migliora  il  concetto di fare azienda  ed  introduce  la  figura  del commercialista come un partner fondamentale per l’imprenditore che  lo  guida e lo coinvolge nelle possibili soluzioni adatte alla crescita aziendale. 

 La prima e significativa differenza di  Engage  Consulting  è la “disponibilità” che intendiamo come  impegno  a fare nostri i problemi che  nascono  nella  naturale  gestione di un’impresa: non poniamo solo il problema; forniamo soluzioni che si concretizzano in una risposta chiara ed esauriente alla sua risoluzione.

 Da noi non troverai elenchi  di cose che facciamo, normative o  risoluzioni spesso  incomprensibili  che  sono  legate  ad una interpretazione; ci occupiamo di tutto ciò che è necessario compiere per permettere una corretta gestione fiscale dell’azienda in tutte le sue sfumature;  non pretendiamo  di  conoscere ogni cosa ma  l’esperienza  e l’umiltà  di  studiare, approfondire  e imparare  ci consente di ridurre al minimo le possibilità di errore.

Per questo ti  invitiamo a conoscerci meglio  come si  fa con un nuovo amico. 

Collaboreremo insieme creando un legame importante con accanto una persona qualificata (non  una  fredda e-mail  ma un rapporto personale e umano)  che si occuperà  della  tua  azienda  e, puoi  starne  certo, darà il massimo per fare un ottimo lavoro.

Un’ azienda sana e migliore parte da te, dalle decisioni che prendi ogni giorno e noi vogliamo essere tra quelle migliori che farai. 

Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


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the reason to invest in Anytime Fitness in Italy

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Why to invest in Anytime Fitness and why to do it in Italy?.

Imagine a genuinely powerful and performing trainchise that has already created more than 3,500 gyms in the world, bringing fabulous returns to its investors and numerous satisfactions.

Imagine the most beautiful country in the world with beautiful landscapes with lots of tourism with people who can train enjoying beautiful cities and a special climate.

Imagine being able to do fitness with a window on the colosseum or being able to admire a view of Venice or Florence or the magnificence of the Amalfi Coast

Now stop imagining and start building your successful business

A great successful American project and heart and soul of the Italian people. The best performing franchise in the world and the most beautiful country in the world are an explosive mixture for the return of your investments

Many foreign investors have already chosen to invest in Anytime and in Italy because we have the same quality and experience of the fitness anytime model but we also have something more. The warmth of our people and all the enthusiasm to project your business into something really powerful.

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Licenses are not unlimited: In some countries such as Australia and the United States they are closing and it is no longer possible to invest. Hurry up to not lose the most profitable area in your favorite city. Anytime Fitness is the franchise preferred by many foreign investors who wish to invest in Italy

 

 

 

 


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Agenzie Viaggi: il franchising conviene?

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Agenzie Viaggi: il franchising conviene?

Le Agenzie Viaggi esame franchising quali soluzioni e e miglior modo di abbracciare il franchising, cosa serve cosa offre.

Spesso in fase di start up molti aspiranti imprenditori ” Agenti di Viaggio”  fanno uso e abuso delle adesioni a un franchising o a un network. Molte sono le ragioni di questa scelta e tra le più importanti  ricordiamo:
– ridotto capitale investito unito a un pacchetto ” chiavi in mano” eliminazione di spese obbligatorie assicurative, di direzione tecnica etc;
– accesso a più favorevoli condizioni  nel riconoscimento delle commissioni attive rilasciate dai Tour Operator e altri fornitori di servizi turistici;
– necessità di protezione e di formazione nella gestione dell’attività dell’Agenzia da parte di neo imprenditori che non provengono da questo settore;
– condivisione di piattaforme software (a volte anche della contabilità)  con ridotta manutenzione evitando una formazione specifica nella materia contabile e gestionale che viene di fatto spesso esercitata dall’Agenzia madre.
La scelta di aderire a un franchising è quindi spesso determinata dalla facilità di accesso a una professione che avviene in questo modo in via immediata per chi si affaccia per la prima volta nel settore turistico e senza necessità di effettuare la cosiddetta ” gavetta”  ovvero una formazione individuale  con esperienza diretta in altre agenzie che avrebbe lo scopo di prepararlo  sia a livello turistico che gestionale ( un agente di viaggi è un imprenditore come tutti gli altri e inserito in un mercato altamente difficile e competitivo). Altre volte invece è determinata dalla necessità di abbattere costi di gestione che, almeno in fase di start up, taglierebbero le gambe al neo imprenditore ancora prima di poter iniziare la propria attività.

Le agenzie già avviate invece preferiscono percorrere  la strada del ” Network” che consente loro di essere autonome conservando così il proprio marchio che li contraddistingue per serietà e qualità di servizio di consulenza turistica offerto senza per questo dover rinunciare alle migliori condizioni favorevoli offerte dall’unione consortile.
Tutto questo in un mercato altamente competitivo che nel corso degli ultimi anni ha visto le agenzie di viaggi sempre più perdere quote di mercato a favore di offerte più economiche e al ribasso conseguenza del fatto che sempre più spesso il cliente viaggiatore ha la percezione che l’agente di viaggio sia esclusivamente il venditore di un servizio e non un consulente professionale che può rappresentare la differenza tra un viaggio ordinario e un’emozione di viaggio straordinaria.
L’affiliazione quindi interviene spesso come una boccata d’ossigeno che si pone l’ambizioso obiettivo di traghettare l’agente di viaggio verso un percorso che possa garantire una maggiore stabilità e ottimizzazione di costi di gestione da una parte e costituire un brand affidabile e appetibile che rende una certa garanzia nei confronti del cliente finale dall’altra spingendolo a prenotare attraverso canali più sicuri e  garantiti da una figura professionale e certificata attraverso il marchio del franchising.
Nella realtà però accade spesso che chi aderisce a un franchising viene spesso lasciato al proprio destino per impossibilità di gestire una professione che di per se è poco controllabile e mal reagisce alle regole. ha un basso ricarico di rivendita ed è abituata a ” sopravvivere”  e ad “arrangiarsi” con molti stratagemmi  e sotterfugi.
Per catturare i potenziali affiliati i franchising utilizzano parole dosate attentamente che entrano nell’immaginario della persona affascinandola come ad esempio  “ Il settore turistico è in continua crescita ” oppure ” un lavoro indipendente di grande fascino nel settore turistico” o anche ” Il miglior modo di progettare il tuo futuro da imprenditore lavorando  divertendoti nel  settore più bello“.

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Ma vediamo quali sono generalmente le formule di affiliazione proposte e adattabili alle diverse esigenze sia economiche sia di indipendenza dal franchising stesso:

FORMULA  NETWORK,  come abbiamo visto prima è in genere quella scelta dalle agenzia già attive ma che sono in crisi di mercato e che sperano in questo modo di attirare nuova e migliore clientela. E’ una formula che viene anche scelta da chi è in fase di  start-up ma vuole mantenere una sua indipendenza sin da subito come ad esempio chi proviene da un’esperienza pluriennale lavorando in un’agenzia di viaggi e ha già un proprio portafogli clienti  che vuole sviluppare senza sostenere i costi completi di avvio. E’ una formula di franchising vero e proprio e prevede che l’agente di viaggi sia completamente autonomo sotto il profilo fiscale e imprenditoriale.

Si costituirà infatti sotto una propria identità giuridica ( impresa individuale o società), dovrà richiedere alla provincia di appartenenza l’autorizzazione ad operare come agenzia di Viaggi, nominerà il  proprio direttore tecnico e  dovrà completare tutte le pratiche fiscali/amministrative previste dalla specifica provincia di appartenenza. Sarà quindi legata al Franchising solo dal punto di vista di accordi commerciali e di identificazione nel marchio del franchising.

FORMULA FILIALE; questo particolare  accordo  invece prevede che l’affiliato (franchisee) diventi una unità locale dell’Affiliante (Franchisor) e quindi, sfruttando il fatto che che le procedure di apertura di una “filiale” sono molto semplici, economiche e veloci, l’affiliato di questa formula potrà iniziare più velocemente e più facilmente la sua attività imprenditoriale. In questo caso però il neo agente di viaggi sarà legato a filo stretto con l’agenzia madre perché ogni pratica di viaggio  effettuata sarà come se fosse stata fatta dall’agenzia madre e non si potrà avere una propria indipendenza prima che siano passati diversi anni.

FORMULA FREELANCE (CONSULENTE TURISTICO). Si tratta della formula più ” light” e molto libera di lavorare come consulente di viaggi con costi molto ridotti e piena libertà di movimento; più adatta a persone dinamiche e appassionate di viaggi e vacanze che vogliono muoversi liberamente per ” catturare ”  il cliente andandolo a trovare personalmente per concludere la propria pratica di viaggio. Questo modo innovativo di lavorare come agente di viaggi conferisce alla categoria una migliore qualifica di ” consulenza” elevando in maniera professionale il proprio lavoro.

Il consulente turistico  legato al franchising infatti non necessità di un negozio aperto;  non sostiene alcun costo e può lavorare liberamente attraverso il sito web, le email e il rapporto diretto con i propri clienti. Si tratta quindi di un sistema altamente moderno che permette di effettuare consulenza e prenotazione di un viaggio anche direttamente  a casa del suo cliente, evitando allo stesso di legarsi ad orari tipici delle agenzia di viaggio per scegliere le proprie vacanze. Questa formula,  come detto qualifica la figura professionale, facilita il cliente viaggiatore rendendogli un servizio di qualità e personalizzato  ( fidelizzazione  del cliente ) e permette all’agente di viaggi di lavorare anche part-time ( immaginiamo ad esempio  una donna/mamma )  con praticamente inesistenti permettendo quindi un più concreto avvicinamento costi/utile in un settore come quello delle Agenzie di Viaggi  che è caratterizzato da ricarichi spesso troppo bassi.

Concludendo, la scelta di aderire a un franchising ha la sua logica che deve trovare la motivazione nello stimolo e nella crescita professionale e non certamente nel ” lavorare senza complicazioni” instaurando un rapporto commerciale che possa durare nel tempo e nella reciproca convenienza. L’agente di viaggio deve avere come obiettivo quello di  migliorare sempre di più la propria offerta del mercato turistico, studiando, analizzando, facendo esperienza e osservando per poi cavalcare tutti i cambiamenti del settore aumentando così la propria professionalità nell’ottica di una consulenza turistica di qualità nel pieno  rispetto  verso i propri clienti, che rappresentano il cuore  della propria azienda.


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trattamento fiscale buono vacanza

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Trattamento fiscale buono vacanza

Una delle richieste che ci capita spesso da parte delle Agenzie di Viaggi riguarda il trattamento IVA e la documentazione fiscale da emettere sui buoni regalo;  sia quelli relativi ai vari cofanetti regalo in circolazione, sia e più frequentemente quelli che emettono di loro iniziativa e che riguardano importi incassati per viaggi che saranno successivamente richiesti dal cliente stesso o da altri soggetti cui questi buoni vengono regalati.

In pratica richiedo all’agenzia ( o lei stessa me lo propone) di acquistare un buono viaggio che sarà utilizzato per uno o più viaggi futuri per cui l’Agenzia di Viaggi incassa l’importo prestabilito ( il budget stabilito dal cliente) ma non sa nell’immediato quale viaggio o quali viaggi i clienti sceglieranno al momento in cui decideranno di avvalersi del buono emesso.

Le agenzie provvedono alla fatturazione dell’importo ma con varie interpretazioni e con molta confusione:

  • Alcune emettono una fattura ai sensi dell’art. 74 ter ( non si sa bene per quale destinazione )
  • Alcune emettono fattura come singolo servizio;
  • Alcune non emettono nulla ( non si sa cosa registrano.

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Pertanto con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza e capire meglio come comportarsi in questi casi. Ad aiutarci è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con una apposita circolare: la n° 21/3 del 22 febbraio 2011 la quale ci delucida sul fatto che la circolazione di un buono non comporta anticipazione della cessione del bene ( o la prestazione del servizio ) cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini Iva.

In concreto quando l’Agenzia di Viaggi vende un buono ( sia esso un cofanetto regalo o un buono fatto in casa ) in realtà non eroga alcun servizio ma  si limita a promettere di effettuare un servizio di viaggio futuro tra l’altro usufruibile sia dallo stesso soggetto che lo ha acquistato anticipatamente sia da un altro soggetto (o più soggetti) al quale questo buono potrebbe essere regalato dal soggetto che lo ha acquistato.

Il documento da emettere quindi sarà una semplice fattura non soggetta ad IVA ( ai sensi dell’ art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 633/72) che l’Agenzia stessa registrerà come credito nei confronti di un cliente specifico ed emetterà il documento fiscale vero e proprio  al cliente finale, per l’intero valore del servizio usufruito, valore comprensivo dell’ammontare del voucher o cofanetto regalo.
Perché questo trattamento? Perché ai sensi dell’art. 2 della legge IVA la cessione di un titolo di legittimazione ( Buono viaggio o buono sconto ) viene ricondotta nell’ambito applicativo dell’articolo 2 secondo il quale:

Non sono considerate cessioni di beni … a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;“.

E’ la stessa Agenzia delle Entrate  che, in base alla sopracitata circolare, perviene alla conclusione che queste deduzioni si rendono applicabili anche con riferimento ai “buoni acquisto o regalo acquistati da aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali e spendibili per un importo pari al valore facciale per l’acquisto di beni e/o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati.

Alla luce di quanto detto sopra vediamo quindi come si concretizza sia a livello giuridico che fiscale il rapporto instaurato con il cliente quando l’agenzia di Viaggi vende un buono vacanza da lei stesso prodotto:

1) Rapporto tra Agenzia di Viaggio emittente e cliente acquirente:
La cessione del  buono  effettuata dall’agenzia a favore del cliente che lo richiede non assume alcuna rilevanza ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972. Va emessa fattura specificando che si tratta di un buono sconto vacanza. (il relativo pagamento assume carattere di “mera movimentazione di carattere finanziario”).

Dovrà essere, invece, fatturato separatamente, con aliquota ordinaria 22%, qualsiasi eventuale servizio accessorio prestato dall’Agenzia emittente verso corrispettivo specifico nei confronti del cliente se lo richiede (personalizzazione del buono con proprio logo, stampigliatura, consegna a domicilio, diritto di prenotazione etc.) perchè questo si configura come un servizio immediato prestato al cliente ed estraneo rispetto al buono.

2) Rapporto tra cliente acquirente  e beneficiario del buono:
Se l’acquirente del buono è un’azienda, la successiva eventuale distribuzione gratuita del buono acquisto ai dipendenti o a clienti e fornitori sarà anch’essa fuori campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), in quanto la circolazione dei titoli di legittimazione è assimilabile ad una mera movimentazione di carattere finanziario.

3) Rapporto tra beneficiario del buono e Agenzia di Viaggi emittente quando si riscuote il buono viaggio:
L’agenzia di Viaggi  quando si presenterà il beneficiario del buono dovrà calcolare l’intero importo del viaggio richiesto ed emetterà fattura relativa di conseguenza ( 74 ter, singolo servizio etc) per l’intero valore nominale di listino del viaggio in base alla destinazione/tipologia di viaggio prescelta. Se l’importo della prenotazione è superiore al valore del buono erogato dovrà richiedere la differenza prezzo stornando al cliente specifico il credito accumulato in contabilità dall’emissione  del buono. In questo caso il valore del buono sarà a valore facciale
Se invece il valore del buono è pari al valore della prenotazione effettuata ( viaggio richiesto) ma l’agenzia di Viaggi richiede un corrispettivo supplementare come diritto di prenotazione dovrà anche emettere  apposita fattura ( o ricevuta fiscale) per la fee richiesta ed è da considerarsi come nuovo corrispettivo.


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obbligo notifica via pec

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Notifica via PEC obbligatoria dal 1° luglio 2017

E’ ufficiale, dal 1° luglio 2017 tutti gli avvisi e gli altri atti  inviati ai contribuenti dovranno essere notificati obbligatoriamente via posta elettronica certificata

A prevederlo  è l’articolo 7-quater, ( commi 6-7 e 8) del  Decreto Legge n. 193/2016, che quindi dispone l’obbligo della comunicazione telematica e certificata, definendo inoltre quali sono i soggetti interessati, cosa cambia con l’introduzione del nuovo obbligo e quali sono le conseguenze in caso di PEC inattiva.

Dal 1 luglio quindi non ci sono più scuse, i contribuenti interessati dovranno far riferimento alla propria P.e.c.  certificata ( e comunicata ) nella quale confluiranno tutti gli avvisi e gli atti notificata dalla pubblica amministrazione considerando per certo e notificato l’invio effettuato.

Le imprese e i professionisti dovranno quindi fare molta più attenzione alla gestione della loro P.E.C. prima di tutto rinnovando la stessa per più anni evitando così il rischio che possa essere cancellata dal gestore ma soprattutto dovranno in prima persona monitorarla giornalmente e non affidarla ad esempio al consulente fiscale  che la controlla per loro.

Sono ancora molti i casi in cui le imprese non conoscono bene il funzionamento della P.E.C. e a volte pensano che sia solo un obbligo legato alla costituzione della società ( la Pec in molti casi viene aperta dal Notaio) e quindi la trascurano lasciandola scadere.

I soggetti interessati da questo adempimento sono:

  • imprese individuali —> comunicazione Pec Registro imprese ;
  • le società di persone e di capitali—> comunicazione Pec Registro imprese;
  • le associazioni iscritte presso il registro imprese—> comunicazione Pec Registro imprese ;
  • i professionisti iscritti negli appositi albi –> comunicazione Pec Ordine professionale  ;
  • contribuenti non obbligati alla tenuta della P.E.C.  ma che ne abbiano fatto richiesta–> comunicazione Pec all’ente di riferimento ( comune , Equitalia etc)

Tutti questi soggetti dovranno  monitorare la loro P.E.C. su webmail o  gestore di posta elettronica giornalmente per verificare eventuale ricezione di un avviso. E’ possibile delegare un soggetto terzo,  come ad esempio un professionista o un  familiare entro il quarto grado, specificamente incaricato a ricevere le notifiche per conto del diretto interessato, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, l’indirizzo comunicato nella richiesta ai fini delle notificazioni degli atti avrà effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

Ovviamente con questo nuovo obbligo diventa molto importante la notifica dell’atto e il momento effettivo in cui la notifica stessa si considera effettuata.
Per il notificante, la notificazione si intende perfezionata nel momento in cui quest’ultimo riceve dal gestore del servizio di posta certificata la ricevuta di accettazione.
Per il destinatario, invece, la notificazione si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio.

Quindi andranno conservati gelosamente tutti i files di invio e di ricezione della posta in oggetto

Se la casella PEC del destinatario risulta piena o non più valida o attiva, l’ufficio tenterà un nuovo invio dopo almeno sette giorni dal primo invio. Se anche questo secondo invio non va a buon fine, allora la notifica dell’atto si intende effettuata mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito di InfoCamere scpa con pubblicazione del relativo avviso.

In tal caso, l’ufficio darà comunque notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata semplice, senza ulteriori adempimenti a suo carico.

L’art. 52 del decreto legge 90/14 ha aggiunto l’art. 16 sexies al DL 179/12 per cui, salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE.

Per questo motivo se la PEC non viene correttamente configurata o gestita ad esempio dal professionista incaricato ( avvocato o commercialista) potrebbero  verificarsi episodi  di  responsabilità professionali e deontologiche a carico del professionista stesso.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la decisione del 20 giugno 2012 n. 10143 aveva già stabilito che “la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.”.

E’ importante ricordare che per le notifiche nei confronti di imprese e professionisti, tuttavia, tale modalità di notifica rappresenterà una mera possibilità per gli enti impositori e non un obbligo, come invece previsto per le cartelle esattoriali ma molto probabilmente gli enti perseguiranno questa strada molto più economica e sicura rispetto alle notifiche tradizionali.

 


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ministero sviluppo economico revisione cooperative

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revisione cooperative

La revisione delle cooperative

La revisione cooperativa ha quale scopo fondamentale quello di fornire agli organi amministrativi ( di norma consiglio di amministrazione o amministratore unico)  suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna  come da previsione normativa e  di accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura nel caso questa ne beneficiasse.

Novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2018 (articolo 1, comma 936)

Attenzione: dal 2018 le cooperative non possono più avere un amministratore unico. Viene infatti prevista per legge e diventa obbligatoria  la nomina di un consiglio di amministrazione formato da almeno tre persone con prevalenza di soci.
La novità viene prevista dal nuovo comma (legge 205/2017) all’articolo 2542 del Codice Civile dove viene previsto  che a partire dal primo gennaio 2018 l’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Questo vale per tutte le cooperative, siano esse soggette alle norme in materia di S.p.A. o S.r.l. Quindi anche alle cooperative che hanno meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro non sarà più concessa la nomina di un amministratore unico.

Mandato triennale
Oltre la nomina del CDA viene altresì previsto che, al pari delle coop soggette alle norme in materia di S.p.A., gli amministratori non possono più essere nominati a revoca ma subentra l’obbligo del limite triennale ovvero non possono rimanere in carica per un periodo superiore a tre esercizi. Rimane invariato il vincolo che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. La norma vale anche e soprattutto per le cooperative di nuova costituzione dove  la norma impone che il C.d.A. sia l’unica forma di gestione possibile. Il problema si pone per tutte le cooperative che attualmente hanno un amministratore unico, oppure un C.d.A. con un numero inferiore a tre componenti. In tal caso si consiglia di convocare immediatamente un’assemblea per deliberare la nomina di un C.d.A.

Un’altra importante novità coinvolge il prestito sociale; la norma prevede che il finanziamento dei soci deve essere finalizzato al raggiungimento dell’oggetto e dello scopo sociale fissandone  anche il limite massimo che non può superare il triplo del patrimonio. Se la cooperativa ha attualmente in essere  un prestito che eccede tale limite, il rientro al di sotto del triplo del patrimonio deve avvenire gradualmente entro tre anni con facoltà di proroga in casi eccezionali giustificati con l’interesse dei soci prestatori.

Infine ampia importanza viene data all’eventualità in cui la cooperativa si sottragga all’obbligo della vigilanza ( revisione). Il comma 936 dell’articolo 1, introduce  infatti  sanzioni particolarmente gravi per le cooperative che si sottraggono alla vigilanza o che non rispettino le finalità mutualistiche. Tra le decisioni che l’ente di vigilanza ora può prendere ci sono:

  1.  cancellazione dall’albo delle cooperative;
  2.  scioglimento e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici;
  3. sanzioni per le cooperative che non ottemperano alla diffida impartita dal revisore.
  4. O’obbligo di comunicazione dello scioglimento deciso dal revisore all’Agenzia delle Entrate per monitorare quei frequenti episodi di estinzione in tempi rapidi delle cooperative che vogliono eludere gli obblighi di legge.
  5. Introduzione della  figura del commissario ad acta per le irregolarità minori, riformando l’istituto della gestione commissariale.

La revisione

La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e quelle edilizie di cui alla legge n. 59/1992, per le quali, invece, è prevista una revisione annuale. Viene effettuata di norma dal ministero dello sviluppo economico  se la società non ha scelto di aderire alla confcooperative o altro organismo abilitato ( Agci,  Legacoop, Unci e Unicoop)) nel qual caso la cooperativa viene sottoposta a revisione tutti gli anni dallo stesso ente  cui è associata.

Ma vediamo in dettaglio quali sono le principali caratteristiche della revisione che viene effettuata:

A)  Verifica dell’atto costitutivo

Analisi accurata dell’atto costitutivo e verifica che siano stati recepiti tutti i parametri necessari per la mutualità prevalente e soprattutto che siano stati inseriti i criteri per i ristorni;

B) Controllo della corretta predisposizione e invio agli organi competenti del  regolamento interno di cooperativa ex art. 6 Legge n. 142/2001 ..

C)  Analisi del corretto versamento del contributo biennale dovuto dalla cooperativa e del regolare versamento del 3% sugli utili.

A tal fine è possibile verificare la propria posizione contributiva nello stesso modo in cui lo faranno i revisori prescelti attraverso il collegamento al sito internet del Ministero dello sviluppo economico

verifica posizione contributiva ( contributo biennale e versamento del 3% sugli utili)

accedendo alla propria posizione la cooperativa anche attraverso il proprio commercialista potrà :

    • consultare la propria posizione contributiva
    • visualizzare i pagamenti effettuati con mod. F24
    • visualizzare gli accertamenti e correggere i modelli C17 inviati;
    • richiedere il riesamino degli accertamenti contributivi
    • rivedere i  parametri per calcolo tributi del 3%
  • richiedere eventuale  autorizzazione alla compensazione contributiva

a tal fine ricordiamo gli importi dovuti per l’ultimo biennio ( 2015/2016)

Il contributo dovuto dalle società cooperative per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016:

Fasce e importo Parametri
Numero soci Capitale sottoscritto Fatturato
a) € 280,00 fino a 100 fino a€ 5.160,00 fino a€ 75.000,00
b) € 680,00 da 101a 500 da € 5.160,01a € 40.000,00 da € 75.000,01a € 300.000,00
c) € 1.350,00 superiore 500 superiore a€ 40.000,00 da € 300.000,01a € 1.000.000,00
d) € 1.730,00 superiore 500 superiore a€ 40.000,00 da € 1.000.000,01a € 2.000.000,00
e) € 2.380,00 superiore 500 superiore a€ 40.000,00 superiore a€ 2.000.000,00

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell’articolo 2425 del Codice Civile.

D) Verifica dei libri sociali e dei registri obbligatori 

La cooperativa deve mettere a disposizione del revisore tutti i libri, i registri, i documenti e i dati necessari; amministratori e sindaci possono assistere alla revisione.

  • libro soci; 
  • libro adunanze delibere dell’assemblea;
  • libro adunanze delibere del Consiglio di Amministrazione;
  • libro adunanze delibere del Collegio Sindacale o del Comitato di Controllo, se nominato;
  • libro determinazione dell’amministratore unico 
  • libro degli inventari;
  • libro unico del lavoro;
  • registro degli infortuni;
  • registro beni ammortizzabili;
  • registro iva vendite;
  • registro iva acquisti;
  • registro carico stampati;
  • altri registri iva se tenuti (corrispettivi, tirature, ecc.)

E) Verifica dei contratti di lavoro dei soci e non soci  

Verifica del libro unico e controllo delle persone assunte, ( richiesta del socio di entrare in cooperativa, delibera di assunzione, contratti applicati verifica della parità di trattamento etc). Verifica che tutti i soci lavorino in modo paritario nella cooperativa e che agli stessi vengano assicurati criteri di pari opportunità e di mansioni adatte alla propria specifica competenza.

Attenzione: La commissione centrale cooperativa ha recentemente deliberato in merito alla posizione dell’amministratore Unico ( laddove sia prevista questa carica) che qualora non abbia una posizione derivante da lavoratore dipendente nella cooperativa ( es. consiglio di amministrazione) non possa in alcun modo esercitare la propria carica a titolo gratuito e pertanto v’è l’obbligo della corresponsione di un compenso sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa  ( alternativamente con fattura se provvisto di posizione autonoma).

F) Verifica della corretta iscrizione all’albo delle cooperativa nella specifica categoria di appartenenza.

G) Verifica della mutualità prevalente in nota integrativa  

Analisi e verifica della corretta indicazione effettuata nella nota integrativa del bilancio oggetto di periodo di revisione delle

Informazioni sulla gestione della vita cooperativa in regime di mutualità prevalente espresse ai sensi degli                                      Art 2545 – 2528 – 2463 del C/C e delle Informazioni sulla attività della Cooperativa ai  sensi dell’art. 2513 C.C. con particolare riferimento all’’art. 2 della legge 59/92 se al rispetto dei  criteri previsti dall’art. 26 D.L.C.P.S.n.1577.t.2513 C.C.

H) Verifica della  possibilità di avvalersi di terzi nell’esercizio dell’attività caratteristica;

I) Verifica della gratuità delle cariche ( amministratore unico ) o di eventuale previsione di compenso

mutualità prevalente in nota integrativa  

L) Verifica della  compagine societeria

Analisi delle variazioni intervenute nella compagine societaria dall’ultima revisione alla attuale con particolare riferimento alle modalità di approvazione dell’ingresso dei soci da parte del comitato direttivo; analisi dei versamenti delle quote effettuati in entrata e delle restituzioni erogate ai soci uscenti.

M)  Attività esercitata e relazione sulle possibilità di sviluppo della società

N) Eventuali cause in corso

O) Contributi  percepiti

P) Bollatura dei libri sociali.

Molto importante ai fini della verifica è anche la bollatura dei libri sociali e dei registri obbligatori. Ricordiamo che ci si dovrà presentare alla revisione ( ma anche nella gestione ordinaria) con i libri da vidimare e bollare nella seguente misura:

Libri e Registri soggetti a bollatura e marche

A norma dell’art. 2421 c.c. le società di capitali sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:

  1. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  2. Il libro delle determinazioni dell’amministratore unico o consiglio di amministrazione;
  3. Il libro soci.

A)pagamento della tassa  CC.GG di Euro 67,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500,  da effettuarsi con versamento tramite c.c.p. 6007 intestato Agenzia Entrate Uff. Roma 2- Bollatura e numerazione libri sociali oppure con marca CCGG dal tabaccaio di pari importo.

B) apposizione di Marca da Bollo da  Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazioni di 100 Pagine.

Libri e Registri non soggetti a bollatura ma soggetti alle marche da bollo 

  1. Il libro giornale;
  2. Il libro inventari

Per questi due libri la  marca da bollo da apporre è  di Euro 32,00 ogni 100 pagine o frazioni di 100 pagine ( Circ. Agenzia Entrate del 22/10/2001)

Libri e Registri non soggetti né a bollatura né alle marche da bollo 

  1. Registri Iva acquisti, corrispettivi e fatture emesse;
  2. Registro dei beni ammortizzabili.

Q) Partecipazioni possedute in altre imprese.

Al termine delle verifiche viene predisposto un verbale che enuncia le caratteristiche verificate e lo stato di regolarità della posizione; il verbale deve essere trasmesso dal revisore al soggetto che gli ha attribuito l’incarico; nel caso in cui il revisore abbia rilevato irregolarità sanabili da parte della cooperativa, provvede ad irrogare una diffida per la regolarizzazione della posizione della società entro un congruo lasso di tempo e comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90.

Nel caso in cui il revisore non abbia potuto svolgere la propria attività di vigilanza per il comportamento ostativo dell’impresa o per la sua irreperibilità oppure perché, a seguito della diffida, la cooperativa non abbia ottemperato alle indicazioni ricevute, deve redigere una relazione di mancata ispezione da trasmettersi tempestivamente all’ufficio che ha disposto la revisione.

Entro 30 giorni dal ricevimento dei risultati conclusivi della revisione, il Ministero o le Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo devono redigere l’Attestato di Revisione secondo il modello approvato dal Ministero delle Attività Produttive.

Nel caso in cui le Associazioni di rappresentanza e tutela ritengano, valutati i risultati della revisione, che ricorrano le condizioni per l’adozione nei confronti della cooperativa dei provvedimenti di cui all’art. 12 del D.lgs. 220/2002:

  • cancellazione Albo Nazionale delle Società Cooperative, gestione commissariale – art. 2543 c.c.
  •  scioglimento per atto d’autorità – art. 2544 c.c.
  •  sostituzione dei liquidatori – art. 2545 c.c.
  •  liquidazione coatta amministrativa – art. 2540 c.c.).

Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, lo trasmettono all’Ufficio competente con la relativa proposta. Nel caso in cui l’Ufficio ritenga ricorrano i presupposti per l’adozione di provvedimenti, li adotta, se sono di sua competenza, oppure trasmette il verbale al Ministero delle Attività Produttive.

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’adozione di alcuno dei provvedimenti sopra indicati, entro 30 giorni restituisce, con nota motivata, il verbale  per il rilascio dell’Attestato di Revisione.

Cosa accade se la cooperativa non passa la revisione?

La revisione rappresenta un’analisi attenta dell’attività della cooperativa ma anche di come questa è stata costituita e soprattutto di come viene condotta. Se il revisore percepisce di essere di fronte a un soggetto giuridico che non ha i requisiti di mutualità prevalente o addirittura manca dei requisiti per essere una cooperativa può adottare seri provvedimenti tesi alla chiusura della stessa. Se infatti le problematiche sono tali che non si rende sufficiente una diffida a ripristinare la corretta conduzione della stessa può  emettere un provvedimento (emesso dall’autorità di vigilanza) per richiedere la  liquidazione amministrativa.

Questo può accadere se la cooperativa ha perso la pluralità dei soci, se dietro la forma della cooperativa si maschera ad esempio una società normale governata da pochi personaggi ( o uno solo), se i soci non partecipano ala vita cooperativa o non sono assunti regolarmente  e via dicendo.

Ovviamente la società può effettuare ricorso ma se non riesce a dimostrare le proprie ragioni  verrà fatta cessare coattivamente  sia ai fini fiscali mediante la cancellazione IVA sia ai fini giuridici mediante la cancellazione d’ufficio al registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile.

Tra le altre cose il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto ministeriale 03 novembre 2016,  ha individuato  i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ed è commisurato a una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato, corrispondente a questi parametri:
a)   12,71% se l’attivo non supera € 51.000,00 euro;
b)    8,47% sull’ eccedenza di  €  51.000,00 e fino a €  258.000,00;
c)  4,23% sull’ eccedenza di €  258,000,00 e fino a€  516.000,00;
d)  1,69 sull’ eccedenza di   €  516.000.00 e fino a  € 1.549.000,00;
e)  0.84% sull’ eccedenza di €1.549.000,00 e fino a € 5.165.000,00;
f)   0,70% sulle somme eccedenti €  5.165.000,00.

Ai fini fiscali, una recente risoluzione  dell’Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2017 n. 14/E ha chiarito che l’intera fase del procedimento adottato costituisce un unico periodo d’imposta e pertanto in questi casi  è possibile presentare un’unica dichiarazione dei redditi.


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sede secondaria in italia di società estera

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Sede secondaria in italia di società estera

La presenza delle società estere in Italia: disciplina giuridica e trattamento fiscale

Quando una società di diritto straniero intende operare all’interno del territorio italiano, deve costituirsi in forma di una S.r.l. o di una S.p.A. di diritto italiano (mantenendo quindi la propria identità di soggetto straniero ed il controllo e la gestione della propria attività commerciale nel paese d’origine) tuttavia solo per rappresentanza puo esercitare due opzioni :
-: la costituzione di un ufficio di rappresentanza;
– istituire una sede secondaria (stabile organizzazione).

A) L’ufficio di rappresentanza

Si apre l’ufficio di rappresentanza, quando la società straniera ha l’esigenza di essere presente sul mercato italiano, ma non è in grado o non ha voglia di sostenere i costi di costituzione e gestione di una succursale, di una sede secondaria o di una società figlia di diritto italiano.
Ovviamente questa soluzione rappresenta la forma operativa più agile, consente di promuovere i prodotti, l’attività od i servizi della società estera direttamente in loco, con bassi costi di costituzione e gestione e senza acquisire soggettività tributaria di diritto italiano.

Quindi l’ ufficio di Rappresentanza rappresenta una sede fissa sul suolo italiano che svolge funzioni puramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato.

Per questo motivo l’’Ufficio di Rappresentanza ha una funzione esclusivamente ausiliaria o preparatoria per la penetrazione dell’impresa straniera sul mercato italiano, (ad es., la sola esposizione, acquisto e deposito di beni, raccolta di informazioni, pubblicità, ricerca) e non può svolgere attività produttive o commerciali in senso proprio.

In sintesi, l’Ufficio di Rappresentanza deve svolgere soltanto un’attività promozionale della società, senza esercitare direttamente alcuna attività imprenditoriale (di produzione o di vendita), costituendo un mero centro di costo il cui responsabile non ha alcun potere di decidere o di impegnare la società di fronte a terzi.
L’ufficio di rappresentanza per la società estera si registra presso L’Agenzia delle Entrate di competenza dove ha posto la sede di rappresentanza e richiedendo il codice fiscale. Successivamente va fatta l’iscrizione al Registro delle imprese ma solo ai fini del repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A.. Per ottenere questo viene tradotto con perizia giurata presentata al tribunale di competenza tutto l’atto costitutivo e lo statuto della società in lingua italiana.

Premesso questo, l’Ufficio di Rappresentanza così costituito non subisce alcun carico fiscale, dato che l’Ufficio non produce alcun reddito, mentre i suoi costi sono fiscalmente e integralmente deducibili per la società madre.

L’Ufficio di Rappresentanza non essendo qualificabile come stabile organizzazione, non è soggetto agli obblighi previsti per le sedi secondarie.

Nell’ordinamento italiano, l’Ufficio di Rappresentanza non ha obblighi di iscrizione presso il registro delle imprese, di deposito dell’atto costitutivo e dei bilanci e può ottenere il rimborso dell’I.V.A. pagata per costituire l’Ufficio e per mantenerne l’operatività.

B) La sede secondaria

Quando si apre la sede secondaria, (cosiddetta stabile organizzazione) di una società estera si intende effettuare anche nei fatti attività produttive o commerciali, con l’effetto di divenire soggetto di imposta in Italia. In questo caso quindi la società estera non è solo rappresentata ma ha anche poteri di agire per sviluppare la sua presenza nel mercato italiano.

L’art. 162, co. 1, Tuir (modificato dal D.Lgs. 12.12.03, n. 344), identifica la stabile organizzazione in una “sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. In tal senso, può aversi stabile organizzazione anche quando l’insediamento svolga una soltanto delle diverse fasi del processo economico d’impresa, quale quella produttiva, commerciale, finanziaria, etc., in quanto siano qualitativamente e quantitativamente significative rispetto all’attività tipica dell’impresa.

L’apertura della sede secondaria a differenza dell’ufficio di rappresentanza deve obbligatoriamente passare per la costituzione effettuata con un atto notarile, e successivamente si perfeziona con l’iscrizione al Registro delle Imprese, entro trenta giorni dalla costituzione. In questo caso va indicata la sede secondaria in Italia un preposto della società che deve necessariamente avere una procura
La sede secondaria ha una normale tassazione come tutte le persone giuridiche nel nostro paese ( SRL- SPA etc) e se produce reddito in Italia, è soggetta alla normale tassazione Ires.

C)  Lo svolgimento di attività commerciale tramite un intermediario alla struttura societaria: l’agente di commercio

Una terza possibilità di svolgere affari in Italia per una società estera è quella di nominare un rappresentante ( agente o rappresentante di commercio) che svolga la sua attività per conto della società straniera. L’agente, una volta nominato stabilmente può concludere contratti in nome della società estera in una determinata area.
Se viene nominato un agente, la società estera conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall’agente e tutti gli obblighi di responsabilità inerenti a tale contratto faranno capo esclusivamente alla società estera. Se l’agente ha anche la rappresentanza la società estera darà mandato al rappresentante di concludere egli stesso il contratto con il cliente; in tal caso le responsabilità e gli obblighi inerenti alle condizioni contrattuali saranno esclusivamente del rappresentante (agente di commercio). L’agente può essere una persona fisica o una società.

Per concludere facendo il punto della situazione distinguiamo quindi tra stabile organizzazione materiale e stabile organizzazione personale” “La stabile organizzazione materiale, infatti, si configura quando il non residente opera in un Paese attraverso una sede fissa dotata di una autonomia funzionale, mentre quella personale si realizza quando il non residente opera in un Paese non attraverso una sede fissa, ma attraverso un agente che agisce in nome e per conto del non residente con il potere di obbligarlo.

Affinché sia presente materialmente una stabile organizzazione dovranno necessariamente  essere presenti tre requisiti:

  • elementi oggettivi: con con riferimento ai criteri di individuazione del luogo, fisso o meno, in cui l’attività viene svolta.
  • elementi soggettivi: riguardano il collegamento del soggetto con il luogo di svolgimento dell’attività ed il periodo in cui tale collegamento si manifesta.
  • elementi funzionali: ovvero con specifico riferimento al tipo di attività svolta nel luogo fisso; attività che deve essere idonea alla produzione di un reddito.

The presence of foreign companies in Italy: legal and tax treatment rules

When a foreign company intends to operate within the Italian territory, it must constituted in the form of a SRL or a SPA with Italian law (thus maintaining its foreign subject identity, the control and management of its commercial activities in the country of origin),

however only representative office of the company can exercise two options:
-: The establishment of a representative office;
– set up a branch (permanent establishment).

A) The representative office

They open representative office, when the foreign company has the need to be present on the Italian market, but is not able or did not want to sustain the costs of formation and management of a branch office, a branch or a subsidiary of Italian law.
Obviously this solution is the most agile operating form, allows you to promote products, services or the activities of foreign companies directly on site, with low establishment costs and management and without acquiring tax liability under Italian law.

So l ‘Representative Office is a fixed place on Italian soil that plays purely and exclusively promotional and advertising functions, collection of information, scientific or market research.

For this reason the ‘Representative Office has a solely auxiliary or preparatory function for the firm’s foreign penetration in the Italian market (eg., The only exposure, purchase and storage of goods, information collection, advertising, research) and can not perform productive or commercial activity in the strict sense.

In summary, the representative office may only carry out a promotional activity of the company, not directly exercise any business activity (production or sales), constituting a mere cost center whose manager has no power to decide or to bind the company before third parties.
The representative office for foreign companies register with the Inland Revenue of competence where he placed the representative office and requesting the codice fiscale. Subsequently to be done the registration to the Registrar of Companies but only for the purpose of the repertoire of the news Economics and Administrative (REA. To get this is translated as a sworn expert report submitted to the competent court throughout the memorandum and articles of association of the company in Italian .

So, the Office of Representation thus constituted does not suffer any tax burden, given that the Office does not produce any income, while its costs are fully deductible for tax purposes and the mother company.

The Representative Office is not being qualified as a permanent establishment is not subject to the requirements for branch offices.

In Italian law, the representative office has no obligations to register in the register of companies, incorporation and filing of financial statements and may obtain reimbursement of Vat paid to constitute the Office and to ensure continuous operation.

b)  The branch

When you open the branch, (so-called permanent establishment) of a foreign company wants to carry out in the productive or commercial activity made with the effect of becoming taxable entity in Italy. In this case then the foreign company is not only represented but also has powers to take action to develop its presence in the Italian market.

The opening of the branch unlike representative office must go to the constitution made by a notary, and later finalized with the registration in the Companies Register, within thirty days of the constitution. In this case is omitted from the secondary office in Italy a person in charge of the company that must necessarily have a power of attorney
The branch has a normal taxation as all legal persons in our country (SRL- SPA etc) and if it generates income in Italy, is subject to normal taxation IRES.

C) Conducting business through an intermediary to the corporate structure: use a commercial agent

A third possibility to do business in Italy for a foreign company is to use a representative (agent or representative of trade) that carries on business on behalf of the foreign company. The agent, once permanently appointed may enter into contracts on behalf of the foreign company in a given area.

Foreign investors who intend to set a company in Italy should well know italian market and the taxation system and italian law in our country and the incentives they may benefit from if they run certain types of activities. The main types of taxes in Italy are direct and indirect and each of them includes a series of other  taxes  such as tax on the income of the company (IRES), regional tax on productive activities  (IRAP) and the municipal tax, Vat ( Iva) that is 22% registration tax etc.

The most important tax a company has to pay in Italy is the income tax, called IRES, at a rate of 24.50% calculated on the income obtained by the company. Foreign companies are required to pay this tax calculated on the income obtained in Italy.

Another important tax for companies is VAT, at a standard rate of 22%, but with variations for certain categories of goods and services. The minimum rate for VAT is 4% and there is a reduced rate of 10% for certain businesses stipulated by the law.

Registration taxes

At the beginning of every business in Italy, the entrepreneurs must pay registration taxes for registering documents, buying a property, concluding certain contracts etc. The rates of the registration tax vary according to the type of transaction. Other taxes that must be paid by companies are: stamp duties, taxes for occupation of the public spaces, on advertising, excise duties etc.


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