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franchising aprire palestre costi ritorni e benefici

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        franchising aprire palestre costi ritorni e benefici

grandi opportunità con la nuova SSDL lucrativa 

Investire un una palestra Anytime Fitness in una località turistica è sicuramente un business di successo. Tenersi in forma e godere di un panorama unico è sicuramente qualcosa di irrinunciabile. Questa tipologia è fattibile solo in un paese meraviglioso come l’Italia, ricco di scenari irrinunciabili che permettono di abbinare dei paesaggi meravigliosi, l’odore e il profumo del mare nostrum al tenersi in perfetta forma fare esercizio fisico e perché no, anche in buona compagnia…

Tutto questo è possibile grazie ad Anytime Fitness poiché non è solo una gestione d’impresa ma anche e soprattutto èÈ come essere parte di una famiglia. ” Ovviamente quando investi in Anytime Fitness sei tu il tuo capo ma hai moltissime persone a cui puoi rivolgerti per aiutarti nel tuo business e “aiutare le persone a diventare più sani è il tipo di lavoro più soddisfacente che esista”.

Oltretutto allenarsi in splendidi scenari suggestivi come potrebbero essere quelli ad esempio della costiera Amalfitana o del golfo di Sorrento, le cinqueterre o la Puglia o la Sicilia. Ogni luogo d’Italia ha il profumo e le tradizioni della nostra terra, una storia che non ha eguali e trasmette emozioni incredibili. Sognare di correre nel mare o con i suoni indimenticabili del mar mediterraneo, significa vivere la vita nel pieno del suo significato.

Nelle località turistiche, anche all’interno di una struttura ricettiva come un hotel o un Villaggio, è possibile investire in ” Anytime Fitness Express” una palestra che richiede spazi minori, principalmente “rubati agli spogliatoi e docce”

In tutti i casi, Anytime Fitness deciderà se una determinata località si qualifica come centro Anytime Fitness ordinario o centro Anytime Fitness Express.

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L’ ambìto premio viene concesso su base annua al miglior franchise secondo alcuni importanti criteri:solidità finanziaria e stabilità nel tempo, tasso di crescita e le dimensioni del sistema.

Le licenze non sono illimitate: In alcuni paesi come L’Australia e gli Stati Uniti sono in chiusura e non è più possibile investire. Affrettati per  non perdere l’area più redditizia nella  tua città preferita. Anytime Fitness è il franchising preferito da molti investitori stranieri che desiderano investire in Italia

 


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obblighi sicurezza sul lavoro

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obbligo sicurezza sul lavoro

 Obblighi sicurezza sul lavoro

Adempimenti obbligatori che il Datore di lavoro deve adottare per la sua azienda. 

Tutte le aziende che assumono dipendenti si trovano di fronte al bivio della Sicurezza sul lavoro. Questo fondamentale adempimento obbligatorio è molto importante da capire ma soprattutto da analizzare unitamente a un consulente professionista che sappia approfondire le specifiche esigenze dell’azienda. Gli adempimenti infatti, non sono uguali per tutti ma si configurano come un abito su misura che il sarto artigianale deve comporre  misurando il fisico del cliente.  Alcune tipologie di aziende hanno obblighi più snelli perché si trovano in condizioni di lavoro molto tranquille mentre altri, è il caso ad esempio delle palestre e di molte associazioni e società sportivo dilettantistiche hanno invece compiti più gravosi di fronte alla sicurezza, si pensi ai corsi di primo soccorso, alle problematiche antincendio etc. In questi casi ad esempio si andrà a valutare le problematiche cui può incorrere:

  • chi opera all’interno della palestra;
  • chi pratica attività sportive nella palestra;
  • il proprietario e/o gestore;
  • l’utilizzatore di impianti e servizi.

L’ Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08  come altre attività  e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici “luoghi di lavoro” (sede dell’Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività come i  rischi complementari legati all’evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento).

Analizzando il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009  notiamo che sono stati accolti molti concetti già presenti nella legge 626/1994. Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’ adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro costituisce il perno centrale e più importante ovvero la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa.
E’ il datore di lavoro che  deve assolvere agli adempimenti previsti, e sempre lui deve evitare che qualsiavoglia potenziale pericolo dovuti all’esercizio della sua attività, possa tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per lo svolgimento dell’ attività; La forza lavoro non decide mai alcun criterio per svolgere l’attività, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro il quale organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, che  si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.
 
Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.
 
Il datore di lavoro, in virtù di queste sue responsabilità deve anche adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l’integrità. A questo si affianca anche l’obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili. A tal proposito, recentemente il D.Lgs. 106/2009, rispetto al D.Lgs. 81/2008, ha previsto dellesanzioni penali più pesanti per la violazione di questi obblighi.
 
Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.
 
Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.
 
Quando ci si appresta ad analizzare le problematiche sulla sicurezza legate ad un’azienda si deve focalizzare su alcuni determinanti aspetti facendosi domane ben precise da cui partire per progettare il lavoro:
Diritti e doveri sulla sicurezza del lavoro
• Chi rappresenta i lavoratori?
• La formazione dei lavoratori sulla sicurezza;
• Sorveglianza sanitaria;
• DPI;
• Lavoratori atipici;
Sanzioni sulla sicurezza per i lavoratori;
• Dirigente, preposto e datore;
• Adempimenti e obblighi;
•  Quali sanzioni per il datore;
•  Il ruolo del medico competente in Azienda;
•  Sanzioni sulla sicurezza sul lavoro per il Medico Competente;
• Chi è l’RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
• Come diventare RSPP;
• Chi è l’RLS;
• I compiti del RLS
Sanzioni per dirigenti e preposti
•Ruolo, requisiti e formazione del formatore
La vecchia norma 626 
 
La Legge 626 del 1994 fu la legge che rese più moderna la sicurezza sul lavoro in Italia, venne introdotta sia per abrogare le leggi precedenti, che per recepire tutte le normative europee per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.
 
Le principali novità introdotte da questo Decreto furono il Servizio di Prevenzione e Protezione, la figura dell’RSPP, suo Responsabile e la figura dell’RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che funge da tramite tra lavoratori e datore di lavoro.  Rispetto al DPR 547/55 il datore di lavoro con il L. 626/94 diventa responsabile del processo di miglioramento della sicurezza del luogo di lavoro e non più solo “debitore della sicurezza nei posti di lavoro”, per questo viene obbligato dallo stesso decreto a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi.
 
Nel 2007 viene approvata la legge delega n. 123 che conferisce al Governo il mandato di riformare il L. 626/94 entro il maggio del 2008.  Era diventato infatti necessario:
•armonizzare le leggi vigenti per creare un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro;
•estendere le disposizioni del L. 626/94 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti;
•prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
•introdurre l’obbligo di indossare tesserini di riconoscimento, indicanti dati del lavoratore e del datore di lavoro, all’interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro, a pena di un’ammenda;
•rafforzare gli organi ispettivi.
 
La nuova normativa contiene 306 articoli e 51 allegati e:
•introduce sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in esso contenute;
•istituisce la figura dell’RLS, quale rappresentante dei lavoratori che può ispezionare gli impianti e visionare i documenti aziendali relativi alla sicurezza;
•obbliga alla compilazione del DVR da parte del datore di lavoro, come suo obbligo non delegabile;
•determina la responsabilità delle aziende appaltatrici nei confronti di quelle subappaltanti;
•prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola nei seguenti casi: aziende che non rispettino il TU, aziende che hanno più del 20% dei lavoratori in nero, aziende che sottopongono i i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.
 
In aggiunta al testo unico il codice penale fornisce i mezzi per punire atti e comportamenti omissivi che causano l’infortunio o la morte del lavoratore, con i reati di lesioni colpose e omicidio colposo.
 
Nel 2009 e negli anni successivi sono state effettuate ulteriori modifiche al DLgs 81/08, la prima con il DLgs 106/09, la più recente con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che va a regolare la formazione sulla sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti.
 

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dove investire in russia

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dove investire in Russia

Come cambia l’orizzonte Russia

Spesso le aziende italiane valutano nuovi mercati per abbattere la concorrenza e riprendere a volare nel proprio mercato di riferimento.

Nel panorama delle opportunità la  Russia può costituire una valida alternativa al mercato Italiano e Europeo poiché  la svalutazione del rublo sta cambiando l’economia russa senza renderla meno attrattiva per le aziende italiane. 

L’economia russa, che negli anni scorsi e’ cresciuta con sorprendente rapidità’ grazie alle risorse naturali, non ha contemplato lo sviluppo di un’industria competitiva ed avanzata. Gli investimenti del paese nella Ricerca e Sviluppo sono pari ad un terzo di quelli occidentali, la piccola e media impresa rappresenta meno di un quinto della produzione del paese.

Il consumatore russo e’ ormai consapevole che, se vuole garanzia di qualità, deve indirizzare la scelta verso i prodotti occidentali, trovando l’alternativa russa o asiatica scadente e poco attrattiva. 

Quello che c’e’ da aspettarsi per il futuro, quindi, sono maggiori riflessione e consapevolezza da parte della clientela, senza pero’ temere l’inversione di tendenza nelle scelte d’acquisto dei prodotti italiani. 

La Russia, con 150 milioni di abitanti e 15 città con milioni di residenti, continua ad offrire interessanti opportunità per chi vuole entrare nel mercato o vuole migliorare l’andamento delle vendite. 

Ma bisogna fare molta attenzione, se ci si vuole rivolgere al mercato russo prestando attenzione ad alcune regole fondamentali:

  • effettuare un’attenta analisi del prodotto
  • applicare un’oculata politica dei prezzi

 

  • sviluppare una proposta quanto più competitiva.

Per chi vuole analizzare la possibilità di entrare nel mercato russo esistono società specializzate che offrono intermediazioni significative di qualità ed altamente professionali con un portale dedicato in lingua italiana e russa e una serie di contatti per iniziare un rapporto commerciale.

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Enti no profit caratteristiche

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caratteristiche associazione no profitEnti No Profit Caratteristiche 

Delle No Profit se ne parla molto, per molteplici caratteristiche ognuno di noi conosce qualcuno che ha deciso di costituire un’associazione per fare questo o per fare quello; c’è chi addirittura progetta di costituire una ONLUS  per suonare nei locali e via dicendo.

Ma quanti sanno cosa effettivamente sia un Ente no profit ovvero cosa comporti il non lucrare su una qualsiasi attività che si intende esercitare e che possiede le caratteristiche necessarie affinché si possa parlare di attività sena fine di lucro?

I requisiti da soddisfare sono molteplici e soprattutto vanno ben capiti, analizzati e gestiti fin dall’atto costitutivo ovvero il primo passo verso la costituzione.

Prima di addentrarci  in quella che Dante chiamerebbe una Selva Oscura, ricca di insidie e trabocchetti  vediamo alcuni punti salienti che costituiscono i principi base, le fondamenta per meglio comprendere questo particolare settore:

A) divieto di distribuzione degli utili Qualsiasi Ente per ritenersi Non Commerciale, Senza Scopo di Lucro o No Profit deve contenere nel proprio statuto l’obbligo di destinazione di utili più o meno caratterizzato da queste parole: ““È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge“.

B) Obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. Altro obbligo importantissimo da comprendere in quanto ““La Società si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita? analoghe o ai fini di pubblica utilita?, sentito l’organismo di controllo (se costituito) di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E’ quindi importante premettere che in caso di scioglimento l’eventuale patrimonio sarà distribuito tra gli associati.

CIl principio di non temporaneità del vincolo associativo vale a dire che quando si effettua uan richiesta per diventare socio di una associazione e che la domanda è stata accettata (con conseguente verbale nominale inserito a Libro Verbali e il nominativo inserito a Libro Soci) si diventa soci a vita e non si deve rifare ogni anno la domanda di ammissione ma solo pagare la quota annuale: nello statuto va inserito:  “È esclusa espressamente la temporaneita? della partecipazione alla vita associativa“. “Il rapporto associativo ha durata di un esercizio sociale e si rinnova tacitamente di anno in anno se non intervengono le cause di perdita della qualita? di Associato di cui all’art. 5. (…) La decadenza discende automaticamente dal mancato pagamento per un esercizio del contributo associativo diIl mancato pagamento del contributo annuale e? causa di decadenza dell’Associato dal rapporto associativo.

  1. La negazione del principio di voto singolo: Nelle Associazioni No profit  vale il principio una testa è uguale a un voto e questo viene sancito dall’articolo 2538 comma 2 del Codice Civile.
  2. L’obbligo di approvazione del Rendiconto di gestione da parte dell’Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
  3. La clausola di intrasmissibilità e non rivalutabilita? della quota o contributo associativo (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte).
  4. Il diritto di voto degli associati per le modifiche allo Statuto.

A questo punto abbiamo ben capito che gli Enti  no-profit, a differenza delle imprese, si caratterizzano per il fatto che l’attività svolta non è a scopo di lucro.  Il lucro costituisce un elemento fondamentale di distinzione e caratterizza la vera natura delle due realtà; inoltre la normativa concede agevolazioni e diritti speciali per gli Enti No profit proprio perché l’attività delle stesse è legata a una sorta di volontariato nell’ambito del settore dell’attività esercitata e non con carattere commerciale.

Vediamo uno specchietto delle principali differenze :

PROFIT NO-PROFIT
 

Si costituiscono solo mediante atto notarile, in quanto la legge impone che il loro atto costitutivo abbia la natura di atto pubblico.

 

Si costituiscono mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.

 

I soci sono tali in quanto detengono quote azionarie della società.

 

I soci possono essere fondatori – i firmatari dell’atto costitutivo – o effettivi – coloro che svolgono attività sportiva all’interno dell’Associazione -.

 

 

Lo scopo, in questo caso lucrativo, è volto alla trasformazione di materie prime o semilavorati per ottenere prodotti finiti da vendere ad altri operatori commerciali o agli utilizzatori finali.

 

Lo scopo, non lucrativo, è quello evidenziato dall’atto Costitutivo in conformità all’attività realmente svolta.

 

Si ha la distribuzione degli utili, in parte mediante accantonamento a riserve menzionate nello Statuto e la parte restante destinata agli azionisti.

 

Si ha il divieto di distribuire gli eventuali utili utilizzandoli per un eventuale forma di autofinanziamento.

 

Secondo principi civilistici sono obbligate a redigere il Bilancio d’esercizio; secondo principi contabili sono tenute a redigere anche il rendiconto finanziario.

 

La redazione del Bilancio sostituisce l’obbligo di redigere un rendiconto finanziario ed economico.

 

 

In caso di liquidazione o fallimento l’azienda è affidata ai liquidatori, i quali hanno il compito di pagare la maggior parte dei crediti rimasti sospesi.

 

In caso di scioglimento il patrimonio deve essere devoluto ad un altro ente associativo con le stesse finalità.

 

Pochi sono i vantaggi di cui usufruiscono per quanto riguarda la normativa fiscale.

 

Innumerevoli sono i vantaggi fiscali di cui suddetti enti possono godere, con particolare riferimento alle O.N.L.U.S.

Ma anche gli Enti no profit hanno caratteristiche e particolarità che contraddistinguono le varie situazioni

Possiamo infatti distinguere diverse fattispecie:

Le Associazione non riconosciute

Sono disciplinate dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Le Associazioni in parola vengono definite “non riconosciute” in quanto sono prive di personalità giuridica.
Sebbene la legge consenta di dare vita ad un’Associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale, la pratica invalsa, ed intuibili ragioni di funzionalità, fanno sì che l’Associazione non riconosciuta si costituisca, di regola, a mezzo di un atto scritto (contratto di associazione ), basato su due principali componenti:

  1. l’atto costitutivo, che dà vita all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di avvio e di riferimento;
  2. lo statuto, destinato a regolare il funzionamento a regime dell’associazione.

Il contratto associativo non richiede forme particolari. È sufficiente una scrittura privata semplice, senza la necessità di ricorrere all’intervento di un notaio; non occorre che essa contenga specifici elementi, se non quelli richiesti dalla normativa fiscale .

Le caratteristiche strutturali di un’Associazione non riconosciuta possono essere così elencate:

  1. una forma di aggregazione aperta all’incremento od al ricambio degli associati (cosiddetta “struttura aperta”). Gli associati, teoricamente, potrebbero avere diritti ed oneri diversi tra loro (ad esempio, in relazione all’entità dei contributi da versare, ai diritti di voto, ecc.); ma è preferibile che si stabilisca tra loro parità di diritti e doveri. Si consideri oltretutto che detta parità, in linea generale o specifica, è un requisito richiesto per godere di determinate agevolazioni fiscali;
  2. autonomia patrimoniale – sia pure limitata – rispetto alle sfere patrimoniali dei singoli associati e ad eventuali creditori personali dei medesimi, che si sostanzia nel concetto di “fondo comune” ;
  3. attività finanziata primariamente con i contributi degli associati, ma anche con donazioni od erogazioni di terzi; oppure, ancora, con (limitate) attività di natura commerciale;
  4. delega della gestione associativa ad una o più persone fisiche, generalmente elette dall’assemblea degli associati per limitati periodi di tempo, oppure designate in sede di costituzione;
  5. estinzione per:
    • scadenza del termine di durata eventualmente fissato dallo statuto;
    • deliberazione dell’assemblea degli associati (ove esistente);
    • il venir meno di tutti gli associati;
  6. in ogni caso, gli eventuali residui attivi della liquidazione non potranno essere ripartiti tra gli associati superstiti, ma dovranno essere devoluti (a fini non lucrativi) per gli scopi eventualmente previsti dallo statuto; oppure – in mancanza dei medesimi – a quelli determinati dalla pubblica autorità.

Le associazioni riconosciute

Le Associazioni Riconosciute, previste e disciplinate dagli artt. 14-24 del Codice Civile, devono:

  • costituirsi con atto pubblico;
  • chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica;
  • risultare di conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.

Il riconoscimento della personalità giuridica, come principale conseguenza, assicura il beneficio della limitazione della responsabilità al patrimonio associativo.

La possibilità di acquisto di beni immobili da parte delle Associazioni Riconosciute è ulteriore e diretta conseguenza delle modalità di costituzione e dell’acquisizione della personalità giuridica.
Le fondazioni

Per le Fondazioni, disciplinate dagli articoli dal 14 al 35 del Codice Civile, valgono le medesime regole di riconoscimento esaminate per le Associazioni Riconosciute. Esse si costituiscono per atto pubblico o per disposizione testamentaria.

La particolare struttura di questi enti non rende infatti necessaria l’esistenza o la permanenza, al loro interno, del soggetto o dei soggetti “fondatori”.

La struttura giuridica della Fondazione non prevede la figura del socio (od associato, od altre figure assimilabili).
Il metodo ordinario con cui si costituisce una Fondazione è quello del lascito, da parte di uno o più fondatori, di un patrimonio vincolato al perseguimento di determinati scopi non lucrativi, che saranno non tanto mutualistici, quanto piuttosto di matrice sociale, culturale, solidaristica.
I comitati

Il Codice Civile non descrive in dettaglio la nozione di Comitato.

Il Comitato può essere definito come un ente, generalmente senza personalità giuridica, costituito da un ristretto numero di persone che si propongono la raccolta di fondi necessari a realizzare una determinata iniziativa.

I principali elementi qualificanti del Comitato possono essere così identificati:

  1. struttura chiusa del rapporto. Il Comitato si propone il raggiungimento del proprio scopo contando sull’opera di coloro che vi hanno dato vita, i cosiddetti “promotori”, i quali commisureranno le possibilità di successo del Comitato ai fondi che saranno stati in grado di raccogliere;
  2. scopo: deve essere non “interno” (ovvero “mutualistico”, a vantaggio dei membri dell’organizzazione), ma con preminente rilevanza “esterna”;
  3. durata: di regola i Comitati nascono per il varo di una iniziativa e si estinguono una volta realizzata la medesima, o preso atto dell’impossibilità di realizzarla;
  4. patrimonio: si costituisce non già attraverso apporti monetari dei fondatori e membri del Comitato (i quali, peraltro, potrebbero limitare il loro apporto all’opera prestata), ma attraverso i contributi di soggetti esterni all’ente (sottoscrittori), che ritengono di sostenerne il programma;
  5. disciplina della responsabilità: rispondono personalmente e solidalmente tutti i membri del Comitato.

La trasformazione di associazioni e fondazioni

La riforma societaria, in vigore dal 1 gennaio 2004, ha innovato profondamente le ipotesi di cambiamento della forma giuridica delle imprese.

Tra le varie modifiche apportate è stata prevista anche la possibilità della cosiddetta “trasformazione eterogenea”, che riguarda il passaggio da soggetti societari a soggetti differenti o viceversa.
Più in particolare, con riferimento agli enti esaminati nel presente opuscolo, sono state disciplinate la trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500 – septies del codice civile) e quella in società di capitali (art. 2500 – octies).

La prima consente tra l’altro di passare da una società di capitali (ad esempio spa o srl) ad una associazione non riconosciuta o ad una fondazione, mentre la seconda disciplina (ugualmente assieme ad altri casi) la trasformazione in società di capitali di associazioni riconosciute e di fondazioni.
È da rilevare che non è prevista la possibilità di trasformare in società di capitali una associazione non riconosciuta, la quale conseguentemente prima di procedere alla trasformazione deve acquisire la personalità giuridica.

Coerentemente con l’innovazione introdotta in materia societaria anche le nuove disposizioni che hanno modificato dall’inizio del corrente anno la normativa sulle imposte sui redditi hanno provveduto a disciplinare gli aspetti fiscali relativi alla trasformazione eterogenea (art. 171 Testo Unico Imposte sui Redditi).


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Finanziamenti e versamenti dei soci nelle SRL

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I Finanziamenti e versamenti dei soci nelle SRL e nelle società di capitali

Sempre più frequentemente le società di capitali e in particolare le SRL, soprattutto  subito dopo la costituzione o nei momenti di crisi, per non ricorrere al finanziamento bancario o quando questo non sia sufficiente,  ricevono finanziamenti da parte dei soci  nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale.

Si ricorre all’ apporto dei soci in via prevalente  quando la società ha necessità di reperire risorse finanziarie ma ha difficoltà a reperire tali risorse sul mercato e/o a sostenerne gli elevati costi.

Ma cerchiamo di capire bene come le somme erogate dai soci possano affluire alla società :

A)  finanziamento dei soci : si tratta di un vero e proprio prestito fruttifero o infruttifero di interessi; la modalità di tale versamento deve essere prevista dallo statuto e deliberato dall’assemblea dei soci;

B) versamento  dei soci: si tratta di somme erogate a fondo perduto,  quindi costituenti capitali che andranno registrati in conto futuro aumento di capitale o per copertura perdite; in pratica serviranno ad incrementare il capitale ovvero ad  appianare  perdite verificatesi nell’esercizio in cui vengono deliberati o anche precedenti.

Finanziamenti dei soci

Questi si presumono sempre fruttiferi di interesse salvo che non sia deliberato diversamente  con un tasso minimo applicabile pari a quello legale o superiore  e  prevedono che il denaro sia restituito ai soci.

Quindi la prima differenza sostanziale è che il finanziamento è una erogazione temporanea di liquidità che il socio fa nei confronti della società applicando un tasso di interesse per far fronte a un periodo prestabilito ma si aspetta la restituzione del prestito non appena la società avrà recuperato la liquidità necessaria.  ( es un cliente che tarda a pagare o un investimento immediato che porterà frutti in un tempo futuro).

E’ importante sapere che il ricorso al prestito soci è soggetto alle limitazioni previste dal C. I. C. R. nella Deliberazione 19 luglio 2005 n. 1058 poiché le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, purché:

  • tale facoltà sia prevista nello statuto;
  • i soci finanziatori detengano almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
  • i soci finanziatori siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Le società possono raccogliere risparmio, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e controllate da una stessa controllante.

Modalità di erogazione del prestito:

Ovviamente il prestito concesso, sia  sia fruttifero sia infruttifero, se effettuato in forma scritta  deve scontare l’imposta di registro ed è soggetto a registrazione ( verbale di assemblea ) come atto scritto.

Questa è sicuramente la modalità corretta e auspicabile anche se leggermente onerosa mentre altre interpretazioni prevedono che il socio e la società decidano per il prestito mediante scambio di corrispondenza tra socio e società. In  questo modo viene evitata l’applicazione  dell’imposta di registro ma è necessario fare scrupolosamente attenzione a non apporre  le firme del socio e della società sullo stesso documento; per chi decidesse di applicare questa modalità sarà quindi opportuno prevedere la proposta della società e la successiva accettazione del socio.

Versamenti a fondo perduto

In questo caso la società si rende conto di aver bisogno di una capitalizzazione effettiva e duratura, quindi non un arco temporale di fabbisogno legato a un progetto o a una momentanea deficienza di liquidità ma un vero e proprio impegno definito dei soci che, pur non volendo procedere a un formale aumento di capitale, decidono di capitalizzare la società con nuovi conferimenti che per propri  motivi non andranno a formalizzare con un effettivo aumento di capitale.

In questo caso il denaro entra nella società ma non ne uscirà più poiché  manca una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati.

Avremo perciò una vera e propria riserva di capitale,  che andrà ad incrementare il patrimonio netto in conto futuro aumento di capitale  con uno specifico vincolo di destinazione.

Versamenti in conto aumento di capitale

Qui siamo in presenza di  una richiesta di aumento a pagamento del capitale sociale da parte della società, già deliberato e che è stato comunicato al  Registro delle imprese da parte dell’amministratore.  I versamenti già effettuati vengono rilevati in un conto transitorio acceso a una riserva di capitale, che verrà poi imputata al capitale sociale, una volta perfezionata l’intera operazione. Se la procedura non si perfeziona, i soci hanno diritto alla loro restituzione.

Vediamo invece gli obblighi della società nei confronti dei soci :

 finanziamenti erogati dai soci alle Srl possono essere restituiti solo dopo avere soddisfatto le altre poste debitorie che gravano sulla società. La postergazione si applica se il finanziamento è erogato in un momento in cui risultino un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento piuttosto che un finanziamento.

La presunzione di obbligo di restituzione per le somme trasferite dai soci alla società  prevede che le somme erogate dai soci alla società siano date a titolo di mutuo, se dal bilancio non risulta una diversa iscrizione contabile. Quindi, solo i versamenti in conto capitale rilevati non tra le passività, bensì nel patrimonio netto, sfuggono alla presunzione fiscale di finanziamento.

La presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo: i finanziamenti dei soci si presumono fruttiferi, al saggio legale, se non è diversamente previsto in forma scritta. Similmente, si presumono percepiti gli interessi, salvo prova contraria, alla scadenza indicata nel contratto di mutuo. Se nulla è previsto, si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta.

Delibera Cicr 19 luglio 2005, n. 1058
Condizioni per legittimare il prestito eseguito dai soci alla società: l’attività di raccolta di pubblico risparmio è riservata agli istituti di credito. Fanno eccezione i finanziamenti erogati dai soci alla propria società, a condizione che il socio ricopra tale status da almeno tre mesi e che detenga almeno il 2% delle partecipazioni societarie. Queste condizioni, non richieste per le società di persone, sono invece necessarie per i finanziamenti erogati dai soci alle società di capitali. Le disposizioni citate valgono anche per le cooperative che non abbiano più di 50 soci.

Obblighi fiscali: comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Con provvedimento n. 94904 del 2 agosto 2013Tutti i soci che effettuano finanziamenti nelle società , in forma individuale o collettiva,  hanno l’obbligo di comunicare  all’Anagrafe tributaria i dati  e i relativi importi  delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che nell’anno hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.

Questa comunicazione però va effettuata  solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro inteso  come finanziamenti nell’anno o capitalizzazioni effettuate nell’anno.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Vediamo in dettaglio caso per caso gli obblighi:

Non sono obbligati alla comunicazione:

  •  gli Apporti e finanziamenti ricevuti dalla società prima del 2014;
  • i versamenti di soci persone fisiche inferiori a €3.600;
  • i versamenti o gli apporti registrati da atto pubblico;
  • Apporti effettuati nel 2014 superiori a € 3.600per futuro aumento capitale sociale che viene rogitato successivamente; la chiave è l’uscita finanziaria;
  • finanziamenti effettuati da amministratori non soci ( anticipi per conto dell’impresa);
  • mancato prelievo dell’utile da parte del socio.

Sono obbligati alla comunicazione:

    • Versamenti di soci persone fisiche superiori a €3.600;
    • versamenti fatti dal familiare dell’imprenditore;
    • accollo di un debito della società da parte di un socio;
  • versamento dei soci a copertura perdite.

 


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Il Distacco di Personale e l’IVA

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distacco personale iva

Il Distacco del personale e sue  rilevanze ai fini IVA

Una problematica annosa che nel corso degli anni ha dato luogo a molteplici interpretazioni

Con il distacco di personale un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, distacca ( mette un proprio lavoratore dipendente a disposizione ) a un  altro imprenditore (distaccatario), con il risultato che il dipendente rende la prestazione lavorativa a favore di quest’ultimo.

L’art. 8, comma 35, della Legge n. 67 del 1988 prevede che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Le operazioni concernenti prestiti o distacchi del personale sono fuori campo I.V.A. purché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

Il personale distaccato deve essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il distaccante, ma la relativa attività deve essere organizzata e diretta dal distaccatario.

Al contrario, se il potere direttivo e gerarchico è esercitato dal distaccante, la prestazione è imponibile (si vedano Ris. Min. 5 giugno 1995 n. 152/E, Ris. AE 2 agosto 2002 n. 262/E);

Il distaccatario deve corrispondere al distaccante solo il rimborso del costo del personale distaccato (retribuzione, fra cui si dovrebbero includere anche fringe benefit, oneri previdenziali e contrattuali).
Se invece le somme rimborsate sono superiori (o inferiori) al costo, come nel caso di rimborso forfetario slegato dal costo effettivo, l’intera operazione è imponibile, con l’aliquota I.V.A. ordinaria, in quanto la somma rappresenta un vero e proprio corrispettivo per la prestazione di servizi.
Tuttavia, è stato precisato che una lieve maggiorazione, pari a circa il 5% del costo sostenuto, dovuta ad oneri indiretti, quali aumenti di contingenza, rivalutazione delle indennità di fine rapporto ecc. non ne determina l’imponibilità (CTC del 4 gennaio 1996 n. 13).

Da quanto finora evidenziato si può concludere affermando che il distacco del personale, qualora ricorrano entrambe e congiuntamente i due requisiti suddetti, è configurabile come un’anticipazione fatta in nome e per conto della controparte e quindi esclusa dalla base imponibile, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del DPR 633/72.
In caso contrario è imponibile, e il distacco è assoggettabile ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/72.

Nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza  si è occupata più volte della varie problematiche legate al distacco di personale specificatamente ai fini IVA arrivando con la sentenza della Corte di Cassazione del 7.11.2011, n. 23021,  a mettere in discussione proprio  il trattamento Iva delle somme erogate a fronte di prestiti o distacchi del personale, stabilendo che laddove il corrispettivo erogato dall’ impresa distaccataria nei confronti dell’impresa distaccante non corrisponda al mero rimborso del costo del lavoro, l’operazione si deve considerare per intero rilevante ai fini Iva.

L’ Agenzia delle Entrate, invece, ha preso nel tempo posizioni diverse arrivando infine a stabilire, con propria  Risoluzione Ministeriale  n. 346/E del   5.8.2002, l’irrilevanza IVA nel solo caso di “ribaltamento” del mero costo del lavoro, ai sensi della Legge n. 67/1988;  l’operazione deve  intendersi quindi rilevante ai fini Iva ( quindi imponibile)  solo nel caso in cui siano rimborsate somme superiori od anche inferiori.

La conclusione di assoggettare ad imposta l’intero corrispettivo attribuito al distaccante, nell’ ipotesi in cui lo stesso sia differente al mero ristoro del costo del lavoro, è confermato dall’ introduzione successiva della disciplina dei contratti di lavoro temporaneo (c.d. lavoro “interinale”), ad opera della Legge n. 196/1997.

Possiamo quindi affermare che l’operazione di distacco non è rilevante ai fini IVA  solamente se il rimborso erogato dal soggetto distaccatario corrisponde al costo del lavoro sostenuto dall’ impresa distaccante;

Si ha invece rilevanza ai fini IVA se  se l’importo del corrispettivo erogato  dall’impresa distaccataria è superiore o inferiore  al costo del lavoro sostenuto dall’impresa distaccante.


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finanziamenti imprese fondo di garanzia

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finanziamenti impreseMicrocredito Nazionale gestito dal Fondo di Garanzia –  confidi

Il particolare momento economico che viviamo rende difficile alle aziende la gestione della loro attività soprattutto per la difficoltà ad incassare che si riflette nella sofferenza nei pagamenti.

Per questo è necessario che le aziende ricevano una ” boccata d’ossigeno” in liquidità  con un tasso molto basso e una restituzione lenta  che permetta loro di far fronte ai proprio debiti sia verso i dipendenti che verso i fornitori e garantendo nel contempo gli incassi dei propri crediti senza “affanno”

Ecco quindi la nascita di prodotti di credito che  permettono  l’erogazione di finanziamenti di 25.000, da restituire fino a 7 anni, e che possono anche arrivare fino a 35.000 euro.
Il Finanziamento è assistito dalla Garanzia diretta e gratuita del Fondo di Garanzia che garantisce l’80% del finanziamento.

Beneficiari sono tutte le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni.
L’intervento del Fondo avviene mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ed ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità e delle professioni, favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.

La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene infatti fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso. La Misura è operativa.  La procedura per la richiesta del finanziamento viene valutata in base alle caratteristiche specifiche dell’azienda, ai crediti e debiti vantati e alle proprie capacità di fatturato e reddito.

Il Consorzio confidi  presta  garanzie per agevolare le aziende associate nell’accesso al credito bancario.

Le garanzie, “a prima richiesta” o “sussidiarie”, sono integrative a quelle rilasciate dall’impresa.

La filosofia è quella di non concedere denaro facile, ma di assistere imprese sane e consolidate, o progetti imprenditoriali in fase d’avvio e con reali possibilità di sviluppo.

Possono presentare Richiesta di Garanzia imprese artigiane, microimprese e PMI di Roma e del Lazio.

 Attraverso innovative convenzioni con le principali banche  della regione, garanzie per:

  • Start-up di nuove imprese, Finanziamenti all’imprenditoria femminile, Microcredito

  • Mutui e Finanziamenti

  • Aperture di credito in conto corrente, Anticipazioni su contratti

  • Fideiussioni

  • Acquisto beni strumentali, Acquisto di scorte, Investimenti materiali e immateriali

  • Trasformazione e consolidamento dei debiti da breve a medio termine

  • Leasing

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Lazio: Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile 2016

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contributi imprenditoria femminileLazio: Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile 2016

Al via la quinta edizione del premio dedicato alla imprenditoria femminile.

Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, in collaborazione con La Camera di Commercio di Roma, ha bandito  la quinta edizione del “Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile” rivolto alle micro, piccole e medie imprese femminili operanti a Roma e Provincia che intendono presentare un progetto imprenditoriale particolarmente innovativo in uno dei seguenti settori: agricoltura, artigianato, commercio e industria.

Cosa prevede: istituito un premio in denaro fino ad un massimo di € 5.000,00, (cinquemila/00) per la realizzazione del miglior progetto imprenditoriale.

Settori ammessi: il progetto è valevole in ciascuno dei seguenti settori:agricoltura, artigianato,commercio, industria.

Premio: Il premio è costituito, per ciascuna impresa vincitrice, da un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili e sarà assegnato all’impresa femminile il cui progetto si sarà distinto per originalità dell’attività, innovazione nel processo produttivo, nel prodotto e/o servizio offerto, negli strumenti innovativi di commercializzazione e assistenza alla clientela.

Spese ammissibili: : Impianti generali e spese di ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell’attività; Macchinari e attrezzature; Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali; Registrazione di brevetti internazionali; Infrastrutture di rete e collegamenti, incluse delle spese di software e consulenze ed altri servizi tecnologici e manageriali; Costo del personale dipendente dedicato in via esclusiva all’elaborazione e allo sviluppo del progetto innovativo; azioni di marketing e comunicazione.

Beneficiari: imprese individuali con titolare donna; società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale; società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale; società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo amministrativo.

Requisiti: Le  imprese partecipanti partecipanti all’iniziativa dovranno essere iscritte presso la Camera di Commercio di Roma.

Termini  di partecipazione: fino al 15 luglio 2016

Richiedi maggiori informazioni qui.


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aprire una palestra in franchising quanto guadagna requisiti

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      aprire una palestra in franchising – quanto guadagna – requisiti

grandi opportunità con la nuova SSDL lucrativa 

Alzi la mano che non ha mai detto Non ho tempo di andare in palestra” è la frase che sento spesso dire anche a molti miei colleghi o amici. Ognuno di noi trova facilmente una giustificazione per evitare di a praticare un’attività fisica con regolarità.

Io stesso prima dovevo ritagliarmi uno spazio all’ora di pranzo per andare in Palestra. Non è solo pigrizia la mia ma rispecchia spesso la realtà di una quotidianità piena di impegni di lavoro, doveri, incombenze, mansioni. Mi capitava spesso di dove necessariamente prendere appuntamenti con i clienti all’ora di pranzo; bello il pranzo di lavoro ma.. saltava la palestra . Probabilmente la stessa cosa accade a una mamma con bambini piccoli, o a una persona costretta a fare lunghi spostamenti in macchina per andare a lavoro e che “spreca ” molto tempo nel traffico. Ci sono molti tempi ” morti” nella nostra vita, tempi “vuoti”, in cui viene naturale la voglia di scambiare parole e di dare un pizzico di novità alla nostra vita e alla routine degli allenamenti. Anche in palestra molto spesso le persone si “isolano” nei loro ipod con tanto di cuffia mentre ci sono invece persone che sentono l’ esigenza di parlare, di socializzare anche se ci sembra strano o insolito. Con l’avvento di internet le occasioni per socializzare si sono ridotte di molto e anche la selezione delle persone. Si va in discoteca ma con il frastuono e le atmosfere socializzare non è sempre facile, anche altri luoghi non danno risultati migliori . La palestra in questo senso equilibra tutto perché da la possibilità di conoscere persone di tutte le età, di tutti i retaggi sociali e che molto spesso abitano nel quartiere. Tra l’altro l’approccio è estremamente facile, si può chiedere di alternarsi sullo stesso attrezzo di lavoro, si può andare sul generico vantando le lodi della palestra, si parla di politica, del tempo anche in maniera non banale. Inoltre anche gli istruttori facilitano la socializzazione sia per l’ allenamento e anche per conoscere nuove persone.

Anche per i ragazzi ( o le ragazze ) è più facile socializzare. La palestra viene frequentata da tutte le categorie di ragazze che notoriamente sono anche fuori; quella più espansiva, quella che se la tira, quella che non parla con nessuno, quella fidanzata etc. Ma nella palestra si ha un vantaggio in più perché è una preziosa occasione di poter interagire con loro senza la pressione di un approccio diretto effettuato da persona totalmente sconosciuta perché in palestra ci sono sempre buone scuse per interagire.

In tutto questo, poter contare su una palestra come Anytime Fitness significa avere un luogo che 24 ore su 24 sette giorni su sette consente di frequentare. Per questo se durante la giornata non si trova il tempo e si vive lo stress quotidiano, la sera e la notte tutto questo sparisce e ci si può allenare, farsi una bella doccia rilassante, magari organizzare un allenamento virtuale insieme ogni volta diverso ed entusiasmante e poi uscire a prendere un drink fuori con vecchi o nuovi amici. I questo periodo in cui sempre più persone si trovano a vivere una vita da single, riuscire a trovare un modo per vivere una vita all’insegna del benessere e della socializzazione passa necessariamente per una palestra Anytime Fitness. Abbiamo bisogno di vivere uno stile di vita più salutare e comunicare di più con gli altri evitando di isolarci nel nostro stress quotidiano. Il tempo passa e sempre più spesso ci troviamo a pensare” avrebbe potuto essere”. Siamo solo noi i registi della nostra vita.

L’obiettivo principale delle attività di Anytime Fitness è la fornitura di servizi di fitness di alta qualità, moderni e ad un prezzo accessibile. L’accesso viene reso democratico e rateizzato ai prezzi – niente di superfluo, solo sport, solo quei servizi che sono necessari, senza imporre pagamenti addizionali e costi “nascosti” per avere disponibile a tutti la migliore qualità fitness e Anytime fitness  sta lavorando per rendere i servizi sportivi e sanitari più accessibili alle persone attive in tutta Italia. Il rapporto ottimale tra prezzo e qualità dei servizi è la direzione prioritaria dello sviluppo della rete.

L’impegno di Anytime Fitness mira a garantire che ogni giorno sempre più persone con esigenze, gusti, sogni, aspirazioni e livelli di reddito diversi abbiano l’opportunità di migliorare il loro aspetto, la loro salute e la loro vita quotidiana.

Anytime Fitness rappresenta  una garanzia ma anche un impegno costante  e una responsabilità sociale per  garantire attività con allenamento fisico che è alla base del benessere di tutti. L’azienda implementa programmi per fornire servizi di fitness per pensionati, lavoratori,mamme e  persone di tutte le età e anche la socializzazione delle persone soprattutto di quartiere che permette di conoscersi e allenarsi insieme sviluppando l’attività sportiva 

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 Investimento Sicuro

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Nella classifica di Entrepreneur Magazine Anytime Fitness è il franchising che cresce più velocemente al mondo con l’apertura in media di due palestre al giorno.
L’ ambìto premio viene concesso su base annua al miglior franchise secondo alcuni importanti criteri:solidità finanziaria e stabilità nel tempo, tasso di crescita e le dimensioni del sistema.

Le licenze non sono illimitate: In alcuni paesi come L’Australia e gli Stati Uniti sono in chiusura e non è più possibile investire. Affrettati per  non perdere l’area più redditizia nella  tua città preferita. Anytime Fitness è il franchising preferito da molti investitori stranieri che desiderano investire in Italia

 


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Legge 398/1991

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legge 398 1991

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991

                                           In vigore dal 1-1-1992  

LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.


Articolo 1

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attivita’ commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione e’ esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attivita’ commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e’ superato.

3. comma abrogato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.


AGGIORNAMENTI

Il Decreto-Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 66 del 6 febbraio 1992) all’art. 9 bis ha disposto che: “Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.”

La Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all’art. 2 comma 31, ha disposto che: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.”

La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l’art. 25, comma 3) che “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.”

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l’art. 90, comma 2) che “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.”

Articolo 2

1. I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi’, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attivita’ commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalita’ di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche’ dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 e’ determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficiente di redditivita’ del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita’ di compilazione.


Articolo 3

1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

Articolo 4

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9 per cento.

associazioni proloco.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche’ riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita’ commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita’ all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1, il comma 3 e’ abrogato;

b) nell’articolo 2:

1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”;

2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.

5. I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. (*)


(*) AGGIORNAMENTO

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l’art. 37, comma 4) che la sostituzione dei commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 decorre dal 1° gennaio 2000 e che “restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita’, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473?.

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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25-11-2000 – Suppl. Ordinario n. 194

In vigore dal 10-12-2000

Testo aggiornato al 26-2-2014

Art. 37.

Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) e’ sostituita dalla seguente:

“i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa’ sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400?;

b) all’articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilita’ sociale, dopo la lettera c-septies) e’ aggiunta la seguente:

“c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle societa’ sportive dilettantistiche”;

c) all’articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e’ sostituita dalla seguente:

“m) le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita’ sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”;

d) all’articolo 83, concernente premi, vincite e indennita’, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

“2. Le indennita’, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresi’, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”;

e) all’articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)”.

2. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa’ e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e’ a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e’ a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche’ riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita’ commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita’ all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1, il comma 3 e’ abrogato;

b) nell’articolo 2:

1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”;

2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.

5. I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attivita’ sportive dilettantistiche, e’ abrogata.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita’, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

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