Category Archives: Aziende & Professioni

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tassazione affitto d’azienda

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tassazione affitto aziendaLa Tassazione dell’affitto d’azienda
Molte volte le imprese si trovano per necessità di gestione o per convenienza a dare in affitto la propria azienda. Spesso questa rappresenta una valida alternativa alla cessione e consente al concedente  che si trova nell’impossibilità di gestione o per altre vicende una risorsa importante per ricevere un utile dall’azienda stessa pur eliminando ogni e qualsivoglia costo inerente alla gestione Sorvolando sulle garanzie e sulle modalità di salvaguardia da prendere in considerazione quando si affida una gestione a terzi ( si pensi solo alle problematiche legate alle recensioni  per attività ricettive o ristorative) che meritano un articolo a parte, analizziamo  qui la problematica della tassazione della stessa ai fini fiscali.
Questa può presentare situazioni diverse  in funzione della natura del concedente,  ( se società o imprenditore individuale) ed in particolare se a seguito della concessione in affitto dell’azienda tale soggetto mantenga o meno la qualifica d’imprenditore, poiché i canoni d’affitto percepiti a seguito della concessione in affitto dell’azienda sono soggetti ad Iva solo se il concedente continua a mantenere  la qualifica di imprenditore successivamente alla  locazione dell’azienda.
Si determinano quindi due possibilità :
A) Il  concedente  ( proprietario dell’azienda ) perde momentaneamente la qualifica di soggetto commerciale (ad esempio per affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale), e quindi la sua partita Iva viene cancellata.
Gli affitti  incassati in tale periodo sono esclusi dal campo di applicazione del tributo sul valore aggiunto, e rientrano in quello dell’imposta di registro proporzionale, nella misura del 3% (C.M. n. 26/1985). È, tuttavia, possibile beneficiare di un risparmio d’imposta, se il contratto d’affitto d’azienda distingue il canone riferibile alla parte immobiliare rispetto a quello relativo alla parte restante del complesso aziendale affittato: la prima frazione sconta, infatti, la minor misura del 2%, a differenza dell’ordinario 3%, che continua a gravare sulla quota non immobiliare;
B) se oggetto della locazione è un ramo d’azienda dell’imprenditore individuale, che continua in tal modo ad esercitare la parte di azienda non locata, ( l’ imprenditore cede un’attività ma continua  ad esercitarne un’altra e quindi rimane in possesso della partita IVA) in questo caso , i canoni di locazione rientrano sempre nel campo di applicazione dell’Iva, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di euro 200 ovvero nella misura dell’1% qualora l’azienda comprenda fabbricati strumentali il cui valore prevale su quello delle attrezzature mobili (art.35, comma 10-quater, D.L. 223/06).
C) Il concedente ( proprietario) è una società e in questo caso pur in presenza di una attività ceduta mantiene la sua partita iva che non può essere cancellata in quanto soggetto giuridico a se stante, anche in questo caso l’affitto sarà soggetto ad IVA.
Solo per l’imprenditore individuale, quindi, nel caso in cui avvenga l’ affitto dell’unica azienda esercitata si configura  la sospensione della soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, previa apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, non oltre 30 giorni dalla conclusione del contratto di affitto.

La posizione Iva sarà riattivata al momento della restituzione dell’azienda affittata, oppure non appena sarà iniziata una nuova attività soggetta ad Iva, ma nel frattempo l’imprenditore individuale è esonerato da tutti gli obblighi Iva. Tuttavia, la cessione di un bene affittato comporta la necessità di riattivare la partita Iva, al fine di procedere alla fatturazione e registrazione dell’operazione, alla liquidazione dell’imposta ed al relativo versamento, nonché alla presentazione della dichiarazione annuale (C.M. 30 maggio 1995, n. 154).

Al pari di quanto visto per la fiscalità indiretta, anche in ambito di imposte dirette è necessario distinguere due ipotesi:

locazione dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale;
locazione di ramo d’azienda da parte dell’imprenditore individuale, ovvero locazione d’azienda da parte di società commerciale.
Nel primo caso, ai fini Irpef, il canone percepito dall’imprenditore individuale che ha locato l’unica azienda è qualificabile come reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. h), del D.P.R. n. 917/1986 e, quindi, rilevante in base al principio di cassa. L’ammontare imponibile è pari alla differenza tra i canoni percepiti e le eventuali spese sostenute per la produzione degli stessi (CTC n. 2489/2002), come le spese di manutenzione e riparazione straordinaria ed ammodernamento (art. 71, co. 2, del Tuir). Diversamente, non rientra nel campo di applicazione dell’Irap, per carenza del requisito soggettivo, non essendo più un imprenditore. Specularmente, se l’affittuario – alla data del contratto di concessione in godimento dell’azienda – non rivestiva già la qualifica di imprenditore commerciale, la acquisisce per effetto di tale operazione: il canone d’affitto diventa, quindi, un costo deducibile dal reddito d’impresa e dalla base imponibile Irap (C.M. n. 148/E/2000).

Nella seconda fattispecie, invece, poiché a seguito dell’affitto il concedente mantiene la qualifica di imprenditore, i canoni sono soggetti ad Iva ordinaria del 22% e all’imposta di registro in misura fissa (euro 200) o dell’1%, e concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap, come componenti positivi, essendo imputati alla voce A1) del conto economico, se la l’affitto d’azienda rappresenta il core business dell’impresa, o alla voce A5) qualora si tratti di una mera attività accessoria.


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Agenzie di Viaggi : imposta di bollo

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L’imposta di bollo quando metterla quando serve quando non non serve

Per informazioni su come funziona il bollo con la nuova fattura elettronica in vigore dal 2019 anche per  Agenzie di Viaggio  vedere il nostro nuovo articolo qui

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Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 642/1972 e si applica all’ emissione di documenti quali : Fatture, Estratti Conto, Note, Documenti di accredito o addebito, Ricevute o Quietanze, è soggetta all’ Imposta di Bollo mediante applicazione della Marca amministrativa da € 2,00 pari alle vecchie 2.500 lire , solo se coesistono entrambe le seguenti condizioni:- gli importi indicati nella fattura emessa non sono stati assoggettati ad Iva perché non imponibili, esenti, non soggetti, fuori campo, ecc. E’ il caso ad esempio dell’estratto conto emesso per la biglietteria, per i pagamenti, o la ricevuta ordinaria di cassa etc.

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                     IMPOSTA DI BOLLO: adempimenti

– va applicata l’imposta di bollo se l’ importo del documento supera € 77,47.

Se invece il documento emesso contiene l’ indicazione di un importo per il quale è stata emessa fattura con un’ Iva evidenziata allora il documento è esentato dal bollo, perché l’imposta è già stata assolta con l’iva.

In questo caso è necessario indicare che “trattasi di documento emesso per corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva esonerato dall’ Imposta di Bollo”

(DPR 642/72 art. 13, Tariffa e art. 6, e succ.mod.).

Vediamo ora come l’imposta di bollo si applichi ad alcuni documenti emessi dalle imprese turistiche quali Agenzie di Viaggi e Tour Operators:

1) Fattura emessa per commissioni con Iva 22% : NO

2) Fattura emessa per commissioni su viaggi fuori Cee o voli internazionali (art. 9):

se l’ Importo è inferiore ad Euro 77,47: NO Bollo,

se l’ importo è superiore ad Euro 77,47: Bollo Euro 2,00;

3) Estratti conti per Biglietteria Aerea: Superiori a 77,47 : Bollo Euro 2,00;

4) Fatture o Estratti conto riportanti in parte importi assoggettati Iva ed in parte non imponibili:

Bollo Euro 2,00= se la parte non imponibile o non soggetta è superiore a Euro 77,47;

5) COPIE CONFORMI ALL’ ORIGINALE: se richieste, anche di documenti con Iva, applicare marca da Euro 2,00;

6) Fatture per Anticipazioni ai sensi art. 15 Dpr 633/72: Bollo Euro 2,00= se superano Euro 77,47=;

7) Conferme di prenotazione o Estratti conto emessi da Tour Operator:

In questo caso vale l’ esonero applicando la dicitura di cui sopra nel caso di Viaggi Cee, deve essere applicato il bollo da Euro 2,00= sulla Fattura emessa ai sensi dell’ art. 74.ter al Cliente (obbligatoria) per i Viaggi FUORI CEE e MISTI (se superano Euro 77,47=).

La Marca da Bollo va applicata sull’originale inviato al Cliente o Agenzia corrispondente, mentre sulla copia interna sarebbe bene indicare “Bollo sull’ originale”.


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Responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi

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La Responsabilità Degli Organizzatori Di Eventi Sportivi

eventi sportivi

Un a linea guida necessaria per meglio comprendere le responsabilità degli organizzatori di manifesta-zioni sportive, individuando innanzitutto quali e quanti ne siano gli obblighi ed i poteri.

Organizzatore può essere la  persona fisica, giuridica, associazione non riconosciuta, A.S.D. o S.S.D o comitato, che assumendosi tutte le responsabilità, promuove l’incontro tra due o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una disciplina sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico che assiste ad uno spettacolo.
L’organizzatore sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione. Così ad esempio per molte gare, soprattutto quelle che si svolgono con animali o veicoli, è richiesta una autorizzazione preventiva, la quale però non fa decadere l’organizzatore dalla responsabilità penale se lo stesso attua comportamenti colposi.
La responsabilità dell’organizzatore è essenzialmente riscontrabile nei confronti degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, nonché nei confronti degli spettatori di tali manifestazioni o comunque di soggetti terzi a queste ultime.
Per esaminare le eventuali responsabilità di questi soggetti,  si rende necessario individuare preventivamente gli obblighi da loro violati e per far questo è necessario conoscere i precisi  doveri e poteri.

In maniera essenziale un organizzatore di manifestazioni sportive deve:
– controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti.
– controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva.
– controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.

Ne deriva che l’organizzatore di competizioni sportive è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di atleti (e di eventuali  animali ) e spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità.
L’adozione delle misure protettive dovrà essere tanto più attenta e scrupolosa quanto maggiori sono i rischi per la natura della gara e la presenza del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti.
L’organizzatore potrà essere chiamato al risarcimento del danno nel caso in cui fosse accertato il rapporto di casualità tra manifestazione e danno verificatosi nei confronti degli atleti o dei terzi. Il nesso di casualità si potrà ravvisare in un comportamento attivo o in un comportamento omissivo degli organizzatori che violino un obbligo giuridico a loro carico. Ecco allora che a carico dell’organizzatore può ravvisarsi  una posizione di garanzia.
In sostanza verificandosi un evento lesivo, se la condotta è omissiva, la si deve collegare ad una violazione di un obbligo; bisognerà, allora, verificare l’obbligo preciso e capire se questo obbligo contiene una posizione di garanzia.

Approfondiamo ora i vari casi di responsabilità riscontrati a carico di organizzatori con attenzione ai poteri ed agli obblighi di loro competenza tra cui:
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti. Sarà sufficiente dire
che l’organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale. Per logica l’obbligo di
predisporre tutte le misure necessarie affinché l’uso di tali mezzi non possa diventare pericoloso (la
predisposizione di recinti di contenimento dei cavalli, la precisa e sicura collocazione del pubblico, ecc.).
– Obbligo di verifica dell’idoneità psico-fisica degli atleti. Solitamente gli accertamenti sanitari sono a carico
delle federazioni e l’organizzatore dovrà solo verificarne l’esistenza escludendo l’atleta non idoneo. Se la
valutazione medica federale è mancante, l’organizzatore avrà comunque l’obbligo di far visitare l’atleta
prima di ammetterlo alla competizione.
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei luoghi e degli impianti. In tal senso obbligatorio il
possesso delle condizioni di agibilità rilasciate dalla federazione competente. Tuttavia tale omologazione,
pur essendo necessaria, risulta non sempre sufficiente. L’organizzatore dovrà comunque procedere alla
regolare manutenzione degli impianti, per conservarli nello stesso stato in cui si trovavano nel momento
dell’omologazione, impedendo dei degradi che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. In tal
senso spesso è stata riscontrata la responsabilità degli organizzatori per l’inosservanza di doverose cautele.
Purtroppo non esistono norme specifiche per ogni sport. In tal senso dovremmo fare riferimento a concetti generici tenendo conto della natura e particolarità dell’attività sportiva ed estendere o restringere le regole di comune prudenza e diligenza. Tuttavia la valutazione di questi rischi non è agevole e dovrà essere basata su ogni disciplina sportiva, da accertare con una valutazione ex ante e non ex post.
Occorre sottolineare che anche gli sport minori (anche non agonistici) non sono esenti da queste problematiche.
Da quanto sopra visto si può concludere affermando che per ciò che riguarda il problema dell’organizzazione di manifestazioni sportive e delle conseguenti responsabilità a carico degli organizzatori, è fondamentale individuare il limite entro il quale gli eventi risultano prevedibili e perciò tollerati (accettazione del rischio), ed oltrepassato il quale però si incorre in responsabilità penali.
Valutazioni queste non sempre di agevole effettuazione, ma che potrebbero essere sostituite dal più semplice rispetto della normativa positiva se il legislatore (o quanto meno le singole federazioni) sopperisse ad alcune lacune disciplinando più minuziosamente e dettagliatamente attività oggettivamente pericolose possono essere fonte di danni.
Tutto quanto premesso appare di estrema importanza essere “appoggiati” ad una federazione che “autorizzi” la pratica di tale disciplina e che omologhi gli impianti. Lo svolgimento di manifestazioni agonistiche o non agonistiche senza tale caratteristica espone il fianco dell’organizzatore ad una serie di responsabilità estremamente pesanti. Occorre essere assolutamente certi che le condizioni fisiche dell’atleta siano conformi a quanto previsto dalle norme sanitarie (vedi circolare sulle visite mediche).
Occorre che tutti gli atleti siano in possesso di idoneo brevetto abilitativo alla pratica equestre per non incorrere nella responsabilità di aver autorizzato l’utilizzo di un mezzo (cavallo) a chi non possedeva la capacità (si vedano le sentenze di responsabilità a carico di maneggi per cadute di principianti).
E’ necessario infine, che tutti gli atleti siano coperti da idonea polizza infortuni stante il fatto che l’incidente accaduto durante lo svolgimento della gara non può in nessun modo, ad esclusione delle responsabilità viste sopra, essere imputato all’organizzatore.


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B&B SIAE e Canone RAI

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B&B e case vacanze : Obblighi iscrizione SIAE e canone RAI

rai siae bed breakfast

il B&B, solo di recente è stato introdotto come nuova forma di ricettività extralberghiera, rientrando quindi nella nozione di “alloggio dato per mercede anche temporaneamente o a periodi ricorrenti” deve pertanto essere considerato quale pubblico esercizio, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 58 della L. n. 633/1941 (legge SIAE).


Come abbiamo visto precedentemente nel classificare il B&B occasionale da quello imprenditoriale, analogamente dobbiamo considerarlo ai fini Siae e Rai.

a) i B&B, occasionali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all’attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare i diritti Siae.
b) i B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti (in locali destinati ai soli ospiti o in locali “promiscui”) dovranno pagare diritti SIAE.
c)  gli affittacamere che detengono uno o più televisori sono tenuti al pagamento dei diritti Siae.

Il Pos a costi sostenibili

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Premesso che la normativa dal 2016 consente il pagamento del canone RAI direttamente in bolletta energia ( ENEL ACEA etc) questo va inteso però solo abbinato al possesso del televisore per le persone fisiche non titolari di attività ricettive ( chi non fa utilizzare apparecchi televisivi ad altre persone oltre se e la sua famiglia per scopi personali).

E’ ovvio invece che chi possiede una struttura ricettiva anche se persona fisica titolare di attività extraricettiva non imprenditoriale ( B&B o casa vacanza) è comunque soggetto al pagamento di un canone speciale RAI che esula da questa normativa; vediamo quali sono gli obblighi in dettaglio:

I diritti variano a seconda del numero dei televisori o comunque degli apparecchi idonei alla radiodiffusione.
Il gestore quindi, preso atto degli apparecchi televisivi detenuti e dati in uso agli ospiti valuta se effettivamente i televisori o comunque altri apparecchi radioriceventi sonori detenuti all’interno delle loro abitazioni siano allocati in posizione tale da permetterne la visione o l’ascolto ai clienti della propria struttura. Nel caso i televisori o gli altri apparecchi non siano presenti nei locali destinati all’alloggio ed alla colazione dei clienti, ma siano installati in locali ad uso esclusivo della propria famiglia, il B&B non è tenuto a pagare i diritti SIAE.
Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458
Il canone pagato è deducibile in parte sia dal reddito d’impresa sia dai redditi diversi.

Strutture extraricettive ( B&B affittacamere case vacanzaetc) che detengono un apparecchio televisivo per ogni camera data in uso agli ospiti :

residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria;; uffici:
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 407,35 Euro 207,82 Euro 108,07
di cui IVA: Euro 15,67 Euro 7,99 Euro 4,16

 

Strutture extraricettive ( B&B affittacamere case vacanzaetc) che detengono un unico apparecchio televisivo nella sala comune ( no nelle stanze)  in uso agli ospiti :

 Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002 con un numero di televisori non superiore ad uno;
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 203,70 Euro 103,93 Euro 54,03
di cui IVA: Euro 7,83 Euro 4,00 Euro 2,08

Strutture extraricettive alberghiere ( B&B affittacamere case vacanza etc) che detengono un unico apparecchio televisivo a solo uso familiare e non detengono altri apparecchi televisivi nella sala comune o  in uso agli ospiti :

                   Annuale                               Semestrale                           Trimestrale
Canone:                   Euro 113,50                              Euro 57,92                             Euro 30,16
di cui IVA:                  Euro      4,37                              Euro 2,23                              Euro 1,16

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B&B Regime fofettario

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B&B apertura P.Iva con scelta del Regime forfettario per i contribuenti minimi 2016

regime_minimi
Per chi gestisce un Bed and breakfast B&B o una casa vacanza è molto difficile poter capire quando è il caso di togliersi la veste dell’occasionalità e indossare quella della effettiva imprenditorialità. Come già descritto nel precedente articolo sulla scelta occasionalità o imprenditorialità per un B&B è necessario tener conto di alcuni parametri:

A) non esiste un limite per stabilire se la natura dell’attività sia occasionale o imprenditoriale ma è evidente che se la struttura incassa diverse migliaia di euro l’anno ( è il caso delle grandi città  come Roma Milano Firenze etc ma anche di luoghi turistici minori) appare evidente che non è possibile gestire la stessa come occasionale e si rischia fortemente un accertamento;

B) L’imprenditorialità consente la detrazione di una serie di costi ( e di IVA) e una più adatta gestione della stessa nei suoi  rapporti con le banche ( possibilità di finanziamenti) dei fornitori e dei terzi.

Gestire un’azienda significa essere imprenditori.

Da questo punto di vista la scelta oggi può essere facilitata dalla istituzione da parte del fisco di un regime forfettario (o forfetario), regime per i contribuenti minimi, regime di vantaggio.

Con la legge  di Stabilità 2016 si abroga definitivamente il regime dei minimi e si istituisce un nuovo regime forfettario che potrebbe essere applicato dal B&B o dalla casa vacanza con un risparmio di tasse e la non applicabilità dell’IVA.

In parole povere vuol dire mettersi in regola con una maggiore sicurezza di gestione avendo nel contempo un risparmio considerevole di imposte.

Chi inizia l’attività del 2016 e rispetta le condizioni dei vecchi minimi potrà per 5 anni pagare l’imposta sostitutiva nella misura del 5% invece del 15% prevista per i nuovi forfettari.

Dal 2016 il regime forfetario resta l’unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il regime forfetario, infatti, ha sostituito i precedenti regimi agevolati: regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) e regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 D.l. 98/2011), che sono stati abrogati già dal 2015.

Requisiti:

Possono aderire al regime le persone fisiche che esercitano o che iniziano un’attività d’impresa o arte o professione, e quindi anche il B&B o la Casa vacanza  purché nell’anno solare precedente presentino i seguenti requisiti:

  • Abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie ovvero alle ricevute totali annue emesse dal B&B o casa vacanza. 
  • Abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20mila Euro. Per verificare il limite dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione.

Ai fini di tale limite non vanno considerati:

  • i beni immobili comunque acquisiti ed anche se detenuti in locazione per l’esercizio dell’impresa, arte o professione;
  • i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
  • i beni immateriali quali avviamento e spese relative a più esercizi.

I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20mila € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata. Si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata, indicati agli articoli 164 e 102 comma 9 del TUIR (autovetture, telefonia ecc ….).

Regime forfetario: casi di esclusione

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc…).

L’esercizio di un’attività soggetta ad un regime speciale Iva, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette ad un regime speciale.

  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate afferma che la causa di esclusione non opera:
  • se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime forfetario;
  • quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio;
  • che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30mila Euro. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto di tale limite:
  • non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato nell’anno precedente;
  • rileva nel caso in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

Quest’ultima condizione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, pertanto preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. In base alla normativa previgente, invece, il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intende(va) assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato (ex artt. 49 e 50, TUIR). Tale requisito ha costituito condizione di accesso (e non di esclusione) al regime forfetario per coloro che lo hanno applicato nel 2015.

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Regime forfettario: modalità di accesso e possibilità di uscita

Il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti.

Pertanto i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Per i contribuenti che iniziano l’attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l’applicazione del regime, è d’obbligo darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l’accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro (art. 11 comma 1 lett. a) del D.lgs. 471/97).

L’attestazione dei requisiti di accesso e dell’assenza di cause ostative avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per il periodo d’imposta 2015 barrando i campi 1 e 2 del rigo LM21 di Unico PF 2016.

La legge non prevede una durata particolare del regime. Il contribuente cesserà di usare il regime agevolato in tre casi:

  • per opzione, con vincolo triennale. Coloro che possiedono i requisiti per poter accedere al regime forfetario, hanno la possibilità di non applicarlo o di fuoriuscirne, optando per il regime ordinario.  L’opzione avviene tramite comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio; dopodiché si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.

In deroga al vincolo triennale, coloro che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario, possono revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario.Tale possibilità è prevista anche per:

  • i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti per adottare il regime dei minimi;
  • i soggetti che nel 2015 hanno scelto di applicare il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011).

Benché l’opzione avvenga tramite comportamento concludente, è necessario comunicarla all’Agenzia delle Entrate tramite il quadro VO della dichiarazione IVA, da presentare successivamente alla scelta operata.

  • per legge (quindi obbligatoriamente), quando:
    • viene meno uno dei requisiti richiesti per l’accesso al regime stesso (ad esempio, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000);
    • si verifica una causa di esclusione (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.).

In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione. A differenza del regime dei minimi (di cui al D.l. 98/2011), non è prevista la cessazione del regime in corso d’anno.

  • per accertamento definitivo, in cui sia dimostrato il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione. In questo caso il regime cessa dall’anno successivo a quello accertato. Se per esempio un accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 si rende definitivo nel 2020, il regime forfetario si considera cessato dal 2016.

Regime forfettario: calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

(Nella tabella sopra riportata puoi individuare il tuo codice Ateco e il corrispondente coefficiente di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva).

In caso di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO 2007, il reddito va determinato applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività (si veda Circolare n. 10/E/2016).

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.

L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (ex art. 10 del TUIR).

Sul reddito determinato forfetariamente si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta spettanti, dall’eventuale imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altre tipologie di reddito.

L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell’acconto / saldo IRPEF utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione 59/E/2015):

  • “1790” per la prima rata di acconto;
  • “1791” per la seconda o unica rata di acconto;
  • “1792” per il saldo.

Per le c.d. start-up (soggetti che intraprendono una nuova attività) il legislatore ha previsto un’ulteriore agevolazione: la riduzione dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività. La riduzione dell’aliquota si applica a partire dal 2016. In via transitoria è concesso a chi ha aperto l’attività nel 2015, di applicare l’aliquota ridotta del 5% alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).

Si ricorda, infatti, che per il 2015 il legislatore aveva previsto la riduzione ad 1/3 della base imponibile per i primi 3 anni.

Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività d’impresa/lavoro autonomo: per il calcolo dei 3 anni va fatto riferimento al calendario comune, non al periodo d’imposta né all’anno solare;
  • l’attività non costituisce mera prosecuzione di attività precedente: c’è “mera prosecuzione” quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente. Per valutare se la nuova attività sia o meno,mera prosecuzione, è necessario capire se si rivolge alla stessa clientela e se necessita delle stesse competenze lavorative;
  • se l’attività è la prosecuzione dell’attività svolta da altri, l’ammontare dei ricavi del periodo precedente non deve superare il limite dei ricavi previsto per il regime forfetario: se il trasferimento dell’impresa avviene in corso d’anno, i ricavi riferiti al cedente devono essere considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente, ai fini della verifica del superamento del limite.

Regime forfettario: semplificazioni

I soggetti che adottano il regime forfetario in generale sono esonerati dal versamento dell’Iva, e di contro non hanno diritto alla relativa detrazione. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l’addebito di Iva.

Se durante il regime forfetario viene emessa fattura senza Iva (es. nel 2016), e questa viene incassata l’anno successivo (es. 2017), quando il contribuente applica il regime ordinario, tale fattura non deve essere integrata in quanto l’operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/E/2016.

Sono inoltre esonerati dall’obbligo:

  • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
  • della registrazione degli acquisti;
  • della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • della comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro);
  • della comunicazione black list;

Sono invece obbligati a:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare e conservare corrispettivi;
  • integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori d’imposta (reverse charge) e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (salvo l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie);
  • sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  • non devono operare – in qualità di sostituti d’imposta- le ritenute alla fonte, anche se sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti, e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.

Nella Circolare n. 10/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente forfetario ha subito erroneamente la ritenuta, può recuperarla:

  • presentando un’istanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73;
  • scomputandola nel mod. UNICO;

a condizione che la stessa sia certificata dal sostituto d’imposta.

    • determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
    • sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, e a presentare la dichiarazione dei redditi nei tempi e con le modalità previste dal DPR 322/98.
  • I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015 devono indicare alcune informazioni relative all’attività svolta nell’apposito prospetto nel quadro RS del mod. UNICO 2016, denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”.


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La privacy nelle agenzie di viaggi

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La tutela della Privacy nelle agenzie di
viaggio

Annoso problema per le agenzie di viaggi è la questione di come gestire in modo adeguato i dati che vengono forniti dai clienti, spesso molto personali e a volte legati a stato di salute, caratteristiche personali o informazioni che non si vorrebbero rilasciare.privacy agenzie viaggi

Le agenzie di viaggio,nello svolgimento della loro
attività, accedono e raccolgono dati e notizie che
riguardano i clienti e le loro caratteristiche personali.

Normativa di riferimento:

• Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il (Codice della
Privacy), d.lgs.30/06/2003 n° 196.
• Il decreto contiene norme e procedure riguardo il trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche,persone giuridiche,enti o associazioni.trattamento dei dati personali relativi a persone
fisiche,persone giuridiche,enti o associazioni.
Le agenzie di viaggio, nello svolgimento della loro attività, hanno determinati obblighi.
• La gestione dei dati non sensibili come anagrafici contabili, generici dei propri clienti.

•  stato di salute, eventuali handicap o intolleranze alimentari, o situazioni fisiche che possano determinare problematiche di viaggio, vaccinazioni obbligatorie o gestione di visti di ingresso.

La gestione dei dati non sensibili come anagrafici contabili, generici dei propri clienti.
• L’eventuale trasmissione dei dati non sensibili è ammessa previo consenso del cliente, salvo che il trattamento non sia necessario per assicurare ilservizio.
• Se il trattamento riguardai i dati sensibili, per la loro trasmissione a terzi è obbligatorio acquisire il CONSENSO DELL’INTERESSATO.
• In ogni caso l’agenzia di viaggi ha l’obbligo di informare il cliente in merito alla raccolta deidati e al loro trattamento
L’agenzia di viaggio deve sempre dare l’informativa all’interessato circa le modalità del trattamento dei dati personali e dei suoi diritti.
• L’informativa, predisposta su moduli prestampati deve contenere:
• Le finalità e le modalità del trattamento
• Le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
• I soggetti ai quali si comunicano i datie l’ambito di diffusione degli stessi.
• I diritti spettanti all’interessato.
• Gli estremi identificativi del titolare del trattamento di almeno un responsabile
L’agenzia di viaggio che vuole trasmettere i dati a terzio inviare a casa del cliente materiale pubblicitario, deve acquisire il suo consenso in modoesplicito.
• Normalmente, tale consenso si ottiene facendo sottoscrivere al cliente, al momento della stipula del CONTRATTO DI VIAGGIO , una clausola di questo tipo:
• “ Ai sensi del d.lgs. 196/2003, ricevuta l’informativa rispetto
al trattamento dei miei dati personali, autorizzo a inviare al
mio domicilio materiale promozionale e pubblicitario
dell’agenzia di viaggio. “
• Per fornire notizie relative ai dati sensibili,il cliente dovrà firmare un modulo
aggiuntivo in cui dichiara l’autorizzazione al trattamento
Tutti coloro che trattano i dati personali devono
custodirli e conservarli in modo da ridurre il
rischio di distruzione o di perdita dei trattamenti.
• Le agenzie di viaggio inoltre, hanno l’obbligo di prestare la massima attenzione al trattamento dei dati sensibili in caso di prenotazioni relative a persone diversamente abilie di pratiche relative ai visti previsti da norme di sicurezza internazionale
Il cliente dell’agenzia di viaggio ha determinati diritti:
• ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano.
• essere informato sulle finalità e modalità del trattamento.
• ottenere l’aggiornamento , la rettifica, o l’integrazione dei dati.
• ottenere la cancellazione dei dati in violazione della legge.
• opporsi al trattamento dei dati personali per fini pubblicitari.
• Il cliente può esercitare i suoi diritti,con una richiesta rivolta al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata

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Come aprire un’agriturismo

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turismoefisco formazioneCome aprire un’Agriturismo Agriturismo

L’attività agrituristica, è regolata dalla Legge quadro nazionale 730 del 1985 e dalla legge regionale n°18 del 1998, è un’attività connessa e complementare a quella agricola. L’’agriturismo può essere esercitato solo da agricoltori, anche se non svolgono tale attività a titolo principale purché possiedano un fondo su cui esercitano realmente attività agricola.

L ’attività agricola in senso stretto, quella di produzione, deve occupare maggior tempo di quella ricettiva. Qualche legge regionale è ancora più restrittiva, laddove richiede che persino il reddito dell’attività agricola resti maggiore di quello dell’agriturismo. Requisito quest’ultimo difficile da rispettare in zone particolarmente svantaggiate come quelle montane.

Per aprire un’attività agrituristica la normativa regionale prevede che ogni agricoltore che voglia intraprendere l’attività debba fare domanda al Sindaco del Comune dove è ubicato il fondo agricolo nel quale si vuole esercitare l’attività stessa. La domanda va accompagnata da una relazione che indichi esattamente quali attività, tra quelle permesse, si vuole svolgere; inoltre va presentata una documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni interessati all’attività; è richiesto infine copia dei libretti sanitari degli operatori ed il parere della locale Azienda Sanitaria su strutture e impianti dell’agriturismo che si vuole realizzare.

Nell’attività agrituristica possono essere effettuate le seguenti attività ( ma possono variare da regione a regione )

1) ospitare i turisti in azienda, anche nei locali di abitazione dell’agricoltore pure se ubicati nel centro abitato, nonché in spazi idonei per agricampeggio;

2) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da produzioni proprie o comunque da alimenti ricavati prevalentemente da produzioni proprie;

3) vendere direttamente i propri prodotti

4) organizzare attività ricreative e culturali nell’ambito dell’azienda.

Il numero di posti letto massimo consentito è fissato in 20 presso delle camere cui aggiungere altri 30 posti in agricampeggio. Qui occorre verificare l’ampiezza dell’azienda per sapere il numero esatto di posti letto massimo ammesso.

aprire agriturismo

Oltre al possesso del libretto sanitario, la legge regionale prevede l’obbligo di parere della locale Azienda Sanitaria. Ciò significa che la ASL competente effettuerà, su richiesta del Sindaco, un sopralluogo per determinare l’idoneità delle attrezzature e dei locali che vengono utilizzati sia per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella di ospitalità in camere e agricampeggio. Soprattutto se si fa richiesta di tenere un laboratorio di produzioni alimentari, ma comunque più in generale per la semplice attività di somministrazione di alimenti e bevande, ci si deve aspettare una giusta attenzione degli ufficiali sanitari che sicuramente chiederanno, per esempio, zanzariere alle finestre e tende antimosche alle porte; placcaggio delle superfici murali degli ambienti cucina-laboratori-servizi; richiesta di attrezzature idonee per la cucina e per la preparazione degli alimenti; numero minimo di servizi per i collaboratori e per il pubblico di cui almeno uno idoneo per portatori di handicap; certificazione dell’acqua potabile; depurazione fognaria, etc. Va segnalato che quando non si dispone di acqua della condotta comunale cioè in casa di pozzo o sorgente, occorrono almeno quattro analisi in un anno, una per stagione, prima di ottenere la certificazione della sua potabilità (sorgente o pozzo). Altri problemi possono sorgere circa la superficie minima delle singole stanze per l’ospitalità: in Sardegna è richiesto il requisito della civile abitazione ed un numero di bagni non inferiore ad uno ogni quattro posti letto. Ricordiamo, infine, che il laboratorio di preparazione degli alimenti è indispensabile solo se gli stessi vengono venduti al di fuori delle somministrazioni in azienda; in caso contrario è sufficiente utilizzare il locale cucina. Il consiglio, in definitiva, per tutta la problematica igienico-sanitaria è di consultare la locale ASL, prima di iniziare l’attività e soprattutto prima di iniziare eventuali ristrutturazioni dei locali da adibire ad agriturismo.

 

Ai fini fiscali andrà operata la seguente diversificazione:

Un operatore agrituristico, lo abbiamo già detto, è un agricoltore. Tuttavia la contabilità dell’agriturismo va separata, quindi con specifico registro dei corrispettivi giornalieri e registro delle fatture emesse, rispetto alla restante attività agricola. Oltretutto l’attività agrituristica ha un regime IVA differenziato (aliquota pari al 10%). L’agricoltore deve denunciare al competente Ufficio IVA l’inizio attività agrituristica.

La recente legge regionale obbliga gli operatori agrituristici, giustamente, all’esposizione al pubblico del menù. Tutti gli esercizi agrituristici devono comunicare annualmente, al Comune, le tariffe praticate.

Dal punto di vista reddituale va ricordato che, per le aziende individuali, ai sensi della Legge 413/1991 l’agriturismo determina forfetariamente il reddito imponibile ai fini IRPEF e Irap  in misura del 25% del giro d’affari al netto di IVA. Anche il calcolo dell’IVA da versare all’erario avviene su base forfetaria, nella misura del 50% dell’IVA complessivamente incassata, fatto salvo chi opera in contabilità ordinaria che porterà in detrazione tutta l’IVA sugli acquisti per agriturismo e dovrà versare tutta l’IVA dei ricavi agrituristici.

Altro adempimento amministrativo importante è conseguente all’assimilazione degli agriturismi agli esercizi alberghieri per quanto attiene l’obbligo di comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza i nominativi delle persone ospitate.

Ai fini Inps valgono le norme di inquadramento in agricoltura, fatto salvo il principio di connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola principale. In sostanza quando è fatto salvo questo principio chi lavora in agriturismo è inquadrato nel settore agricolo, se no nel settore previdenziale del commercio. Non c’è completa concordanza su questo punto tra i vari uffici della pubblica amministrazione che si occupano di previdenza: secondo alcuni di essi il personale che opera in agriturismo è da inquadrarsi comunque nel settore commerciale.

L’agricoltore che vende i propri prodotti non ha necessità di specifica licenza di commercio; ci si avvale della L.59/1963. L’operatore agrituristico, anche se non ha fatto domanda di autorizzazione alla vendita diretta ai sensi della predetta legge 59, con la stessa richiesta di autorizzazione all’ esercizio di agriturismo, può ottenere anche il permesso di effettuare in azienda la vendita diretta dei propri prodotti.

Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati tutti i locali dell’azienda agricola, purché idonei dal punto di vista igienico-sanitari, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica. Va rilevato che gli stessi edifici, per il solo fatto di essere adibiti all’attività agrituristica, non mutano destinazione d’uso.

Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’attività agrituristica
Presso ciascuna Amministrazione provinciale è istituito l’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica, tenuto da una Commissione provinciale che è formata da:

– l’Assessore provinciale competente in materia di agricoltura o dal dirigente dell’Ufficio competente da lui delegato, in qualità di Presidente;
– il dirigente dell’ufficio competente per materia delle Aree Decentrate dell’Assessorato regionale all’Agricoltura;
– un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
– il dirigente dell’ufficio dell’Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo.

Tale elenco non è un albo professionale in quanto gli iscritti mantengono a tutti gli effetti la qualifica di imprenditore agricolo.

Per richiedere l’iscrizione all’elenco è necessario presentare la seguente documentazione:
– domanda in carta legale su apposito modello10 rilasciato dall’Amministrazione provinciale e indirizzato alla Commissione provinciale per l’abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche;
– titolo di possesso (certificato catastale e/o contratto d’affitto) corredato di planimetria;
– certificato di attribuzione di partita IVA dell’imprenditore agricolo;
– autocertificazione relativa alla posizione di iscrizione all’ I.N.P.S., che certifichi con chiarezza il titolo per il quale si è iscritti;
– versamento di Euro 52,00 sul C/C della Tesoreria provinciale – causale:” Sopralluogo agriturismo”;
– Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
– Autodichiarazione sulle colture presenti in azienda suddivise per zone omogenee, o copia del modello PAC o del modello di adesione al programma agroambientale regionale.


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il budget per le imprese

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Il Budget per un’impresa turistica

Ogni anno l’agenzia di Viaggio e per essa l’imprenditore l’amministratore dovrebbe porsi determinati obiettivi  soprattutto in termini di ottimizzazione di spese e di raggiungimento di fatturati visto anche l’esiguo margine cui le agenzie di viaggio sono per natura obbligate e provare a raggiungerli.budget

Rapporti dettagliati sul budget aziendale possono fungere da supporto operativo: analizzandoli costantemente è infatti possibile interpretare probabili criticità e, nel caso, intervenire tempestivamente.

Anche il ricorso al sistema bancario di finanziamento può essere monitorato e tenuto sotto controllo.

Turismoefisco formazione vi offre la possibilità di gestire un file excel con un potente strumento di gestione del budget aziendale tramite proiezioni dei dati mensili, che l’imprenditore può monitorare per valutare lo stato di avanzamento degli obiettivi.

L’inserimento dei dati non segue il principio della partita doppia ma la semplice gestione aziendale di tutti i giorni quindi  è estremamente  semplice e immediato poiché restituisce  un sistematico inserimento dei valori che rappresentano un costo e un ricavo aziendale permettendo di capire se l’agenzia è in utile o in perdita e se ha prospettive future di crescita aziendale.

Scarichiamo lo schema budget turismo e inseriamo i dati richiesti creandone di nostri specifici in modo da rappresentare nel modo piu perfetto possibile la situazione aziendale; una serie di formule preimpostate ci guiderà verso una proiezione della situazione aziendale.

Il foglio Budget conterrà  l’elenco dei costi  e ricavi che l’azienda prevede di sostenere nell’ esercizio e la relativa ripartizione in dodici mesi. Le reali spese sostenute e i costi previsti o realizzati realmente dovranno essere indicati nel foglio.

Il consiglio è di compilarlo in base ai dati dell’esercizio precedente e poi gestirlo per l’annualità in corso rilevando anche le differenze

scarica il budget.

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