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bando marchi storici 2016 – 2017

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Bando marchi storici 2016 – 2017

Importante occasione per la valorizzazione e finanziamento dei marchi storici di aziende italiane arriva dal Ministero dello Sviluppo Economico e permette  contributi fino all’80% per la valorizzazione di Marchi a condizione che siano stati depositati prima del 1 gennaio 1967. Al via le domande dal 4 aprile 2017

Finalmente una valida opportunità per rilanciare e rivalutare in questo modo aziende che hanno contribuito alla storia dell’imprenditoria itataliana. Fra le attività agevolabili rientrano l’estensione del marchio all’estero, la registrazione del marchio per ulteriori prodotti e servizi, l’assistenza legale in caso di contraffazione, le sorveglianze e le ricerche di anteriorità. Prerequisito essenziale è la registrazione del marchio  presso l’UIBM o presso l’EUIPO con rivendicazione della preesistenza del marchio registrato presso l’UIBM, non estinti per mancato rinnovo o decadenza; la domanda di primo deposito presso l’UIBM deve essere  antecedente il 01/01/1967.
Il bando si pone l’obiettivo di accrescere il valore dei marchi nazionali, esaltando la storia e cultura d’impresa del nostro Paese, attraverso la concessione di agevolazioni rivolte a micro, piccole e medie imprese.
Sono ammesse domande mirate alla realizzazione di un progetto finalizzato al rilancio ed alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio.
Le agevolazioni saranno orientate all’acquisto di servizi specialistici esterni e di beni strumentali ad uso produttivo correlati alla realizzazione del progetto di valorizzazione del marchio che deve riguardare prodotti/servizi afferenti l’ambito di protezione del marchio stesso con riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti/servizi per le quali esso risulta registrato.
I contributi sono concessi  a fondo perduto in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili per l’acquisizione di servizi specialistici e del 50% per l’acquisto di macchinari, attrezzature e software.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso marchio, come individuato al punto 6 del Bando, fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di Euro 120.000,00 (centoventimila).
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a Euro 4.500.000,00.
Le domande partono  dalle ore 9.00 del 4 aprile 2017.

  • I progetti devono prevedere obbligatoriamente una Fase 1 di “Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio”, mentre è facoltativa la Fase 2 di “Servizi di supporto al rafforzamento del marchio” fra i quali l’estensione del marchio a livello comunitario e internazionale, la registrazione dello stesso marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi, l’assistenza legale contro la contraffazione, le sorveglianze e le ricerche di anteriorità.

FASE 1 – Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio: importo massimo 65 mila euro

Importo massimo in euro
Realizzazione di prototipi e stampi 40.000
Acquisto di macchinari e attrezzature 30.000
Consulenza tecnica finalizzata all’ammodernamento ed efficientamento catena produttiva 15.000
Consulenza specializzata approccio al mercato 5.000

FASE 2 – Servizi di supporto al rafforzamento del marchio: importo massimo 15 mila euro

Importo massimo in euro
Consulenza per attività di sorveglianza mondiale
Sorveglianza marchio fino a 3 classi 1.000
Sorveglianza marchio oltre 3 classi 1.300
Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione 5.000
Consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità
Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, comunitari e internazionali estesi all’Italia 550
Ricerca di anteriorità UE (28 paesi) 1.000
Ricerca di anteriorità per ciascun paese non UE 800
Tasse di deposito UIBM/EUIPO/OMPI Fino all’80% delle spese (entro limiti importo max.)
Assistenza per il deposito 300

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nuova sabatini 2017 come funziona

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Nuova Sabatini 2017 come funziona

Contenuta nella Legge di Stabilità 2017 (decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese n. 7814 del 22 dicembre 2016) la nuova Legge Sabatini  viene prorogata al 31 dicembre 2018. Importante occasione attraverso agevolazioni per concessione dei finanziamenti a tassi estremamente interessanti a favore delle imprese previste per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Le domande che potranno essere inviate a partire dal  2 gennaio 2017.

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato di due anni gli effetti della Legge Sabatini, portando al 31 dicembre 2018 il termine per accedere ai finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.
Inoltre, per gli investimenti in nuove tecnologie il  contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente.
Ma quali sono i benefici contenuti nella Legge? La norma prevede la concessione di un contributo nella misura del 2,75% annuo sugli interessi previsti, maggiorato del 30% per gli investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura rifiuti; questo per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale.
Previsti tra gli investimenti tecnologici gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Aspettiamo ora  un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico che definirà  termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo a valere sulla riserva del 20% delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017.

La concessione di finanziamenti, avviene tramite da parte di banche o società di leasing, aderenti alla Convenzione MiSE-ABI-Cdp, a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp).

Inoltre viene prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul  plafond di provvista di cui sopra.

I  finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro sono previsti a fronte degli investimenti effettuati e  possono essere concessi dagli istituti di credito  anche mediante l’utilizzo di una provvista alternativa. Il finanziamento si avvale di un contributo del Ministero dello Sviluppo Economico , che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui ai punti precedenti, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;

Le imprese hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso

Con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Conseguentemente, il plafond di Cdp è stato incrementato fino a 7 miliardi di euro e sono stati stanziati ulteriori 560 milioni di euro, relativamente agli anni 2017-2023, per la corresponsione dei contributi e a  partire dal  2 gennaio 2017, è stata disposta  la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Per gli investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura rifiuti, il contributo statale in conto impianti di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013 è concesso con una maggiorazione del 30 percento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina (articolo 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013 e relative disposizioni attuative), fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

Per informazioni

Dal 5 ottobre 2016, anche ai fini del rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, le informazioni sullo stato dell’iter agevolativo delle singole pratiche sono fornite dal Ministero tramite comunicazioni ufficiali. 

  • 06 54927868 – Helpdesk informatico: dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Le domande vanno presentate alle banche o agli intermediari finanziari .


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obblighi fiscali dell’ amministratore di condominio

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Obblighi fiscali dell’ amministratore di condominio


La recente normativa ha riqualificato l’amministratore di condominio inquadrandolo di fatto nella figura professionale che tutela gli interessi delle proprietà l condominio. Ma quali sono effettivamente i suoi obblighi nei confronti del fisco?  L’amministratore è il legale rappresentante del condominio, e un primo semplice adempimento è legato all’indicazione nel proprio modello Unico del quadro AC ( o modello 730 nel caso dell’amministratore non professionista) dell’elenco dei fornitori con relativi importi che i condomini hanno utilizzato nel corso dell’anno finanziario di riferimento. ( es Unico 2016 l’elenco riporta i fornitori del 2015).

AI fini giuridici l’amministratore viene nominato in base alle previsioni dell’art. 1129 del codice civile; l’obbligatorietà sorge quando i condomini sono più di otto pertanto fino a quando non viene raggiunto questo limite è facoltà dei proprietari di un immobile delegare un singolo proprietario a svolgere tutte le incombenze che occorrono per la gestione delle proprietà comuni.

La differenza sostanziale tra un amministratore professionista e un delegato all’amministrazione condominiale ( amministratore non professionista) sta negli obblighi che sono attribuibili al primo ( all’amministratore professionista è richiesto il diploma e l’attestato di frequenza di corsi di aggiornamento) e che nel condomino-amministratore non sussistono essendo invece richiesto i lsolo requisito di onorabilità, ovvero l’insussistenza  di condanne penali e di protesti.

Pertanto il primo obbligo fiscale che si presenterà ad entrambe le figure è quello della richiesta del codice fiscale attribuibile al condominio ( mai per via telematica ma presentando il modello AA5/6 dove dovrà essere indicata la propria qualifica, quindi riportato il codice “13” che individua, l’amministratore di condominio) o anche la modifica della carica laddove l’amministrare subentra ad altro professionista. Da notare che il condominio ha solo il codice fiscale e non anche la Partita Iva ( tranne alcuni rari casi in cui il condominio si trovi a dover gestire situazioni specifiche come ad esempio fornitura di energia elettrica ai gestori di rete data dal possesso di  pannelli solari e per questo debba emettere fattura)

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La comunicazione all’agenzia delle entrate della propria nomina completa la rappresentanza legale anche ai fini fiscali e da questo momento l’amministratore risponde in prima persona di tutti gli obblighi ai i fini fiscali derivanti  dalla sua accettazione di carica..

Un altro importante ruolo fiscale è delegato all’amministratore laddove il condominio riveste il ruolo di sostituto d’imposta. Gli obblighi fiscali derivanti dalla sua carica sono pertanto in questa fase:

1. di effettuare e versare le ritenute di acconto, ogni qualvolta corrisponda compensi soggetti alle ritenute fiscali sia nei confronti di professionisti lavoratori autonomi ( architetti, commercialisti, notai, avvocati etc con il cod. 1040) sia nei confronti di fornitori prestatori di servizi che il condominio utilizza per la gestione comune ( imprese di pulizie, imprese edili, artigiani etc . Se persone fisiche con il cod. 1019 se società con il cod. 1020);
2. rilasciare la relativa certificazione a tutti coloro per i quali è stata versta la ritenuta d’acconto (Certificazione Unica);
3. presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770);
4. versare le imposte dovute (IMU, TARSI, TARI) per eventuali locali di proprietà comune (casa del portiere, locali commerciali dati in locazione);
5. presentare il modello AC di Unico, il modello K del 730, per comunicare all’Agenzia delle entrate l’elenco dei fornitori condominiali e i dati catastali, in caso di interventi di manutenzione per i quali è richiesta la detrazione fiscale.

Il versamento delle ritenute d’acconto ( cod 1001) è previsto anche nel caso in cui il condominio si avvalga di portiere o custode  se quest’ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente applicando  l’Irpef dovuta in riferimento al contratto di lavoro.

In questo caso l’amministratore sarà tenuto anche alle relative comunicazioni previdenziali e di trattenuta e versamento del relativo fondo di Trattamento di fine rapporto.

La ritenuta del 4%, per effetto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 come vedremo successivamente nell’articolo dovrà essere effettuato con cadenza semestrale se non supera i 500 euro.

Attraverso questi adempimenti, l’amministratore  non potrà più effettuare pagamenti in contanti ( precedentemente aveva già l’obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio).

Tra gli adempimenti obbligatori che investono l’amministratore e che in qualche modo riguardano il fisco pur non responsabilizzandolo in maniera diretta  desideriamo segnalare:

    •  la comunicazione che l’amministratore deve fare nei confronti dei condomini che hanno richiesto la detrazione fiscale sulle parti comuni dell’immobile ( dal 2017 tramite modalità telematica) e per la quale la responsabilità del pagamento e certificazione della ritenuta d’acconto al fornitore di servizi  grava direttamente sulla banca del condominio (mentre la certificazione delle somme pagate ai fini della detrazione  spetta all’amministratore).
  • La comunicazione che deve essere effettuata ai condomini sugli affitti derivanti dai beni comuni in modo che gli stessi possano dichiarare i redditi percepiti pro-quota millesimale nella propria dichiarazione dei redditi.

Trasmissione dati spese edilizie: nuovo adempimento obbligatorio per gli amministratori. L’invio originariamente previsto entro il 28.02 è stato prorogato fino al 7 marzo 2017

Scatta al 28 febbraio 2017 il nuovo adempimento previsto per gli amministratori di condominio e relativo alla comunicazione obbligatoria  all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati  relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni degli edifici (condomini) amministrati  nel corso del 2016 per permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni precompilate 2017.

Il nuovo adempimento è regolato dal decreto del MEF del 1° dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.12.2016. In pratica  a partire dal 2016, gli amministratori di condominio ) dovranno trasmettere per  via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento:

a) agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
b)agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
c) all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate separatamente le quote di spesa imputate ai singoli condomini con indicazione:

  1. la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento,
  2. le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.

Le comunicazioni telematiche debbono essere fatte utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati”.

L’Amministratore di condominio dovrà necessariamente richiedere ai condomini degli immobili gestiti un aggiornamento dei dati catastali e personali ( anagrafe condominiale) per procedere correttamente all’invio della comunicazione.

scarica qui il facsimile di richiesta ai condomini

Icona

richiesta-dati adempimenti spese ristrutturazione edilizia 32.75 KB 87 downloads

Fac simile modulo richiesta dati per i nuovi adempimenti per spese di ristrutturazione...

Verrà fatto un invio ordinario con cui si comunicano i dati richiesti. Ovviamente è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati aggiuntivi  a quelli precedentemente comunicati. Se viene commesso un errore nella trasmissione dei dati è possibile effettuare un invio sostitutivo con il quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. Nel caso l’errore fosse totale si può anche procedere all’annullamento della trasmissione che in questo caso determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione precedente.

Attenzione: da un chiarimento effettuato dall’Agenzia delle entrate emerge che, qualora la spesa vada attribuita a un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile (conosciuto all’amministratore tramite l’anagrafe condominiale)  come ad esempio un familiare convivente, l’amministratore deve barrare  nella comunicazione il codice tipologia residuale che individua «altre tipologie di soggetti». Le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali qualora siano imputate al proprietario, locatario, ecc., debbono essere esposte nella dichiarazione precompilata e saranno inserire in automatico dall’amministrazione finanziaria sul 730 precompilato. Se invece vengono imputate agli altri soggetti per i quali è stato indicato  il codice residuale “altre tipologie di soggetti”, queste saranno riportate esclusivamente nel foglio informativo allegato alla dichiarazione. In questo caso sarà compito  del contribuente inserire il dato per poterlo detrarre  nella propria dichiarazione dei redditi se ritiene di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla detrazione.

Per le piccole comunioni immobiliari, se si è formato un condominio condòmini fino a otto es è stato  nominato un amministratore, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali. Se, viceversa, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio

Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo.

Ritenute sulle somme pagate dal condominio

Altra novità derivante alla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) è nella previsione  che il condominio quale  sostituto d’imposta ( e per esso l’amministratore) sia  tenuto al versamento nei termini regolari della ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle somme dovute  per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro. Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il condominio sarà comunque tenuto all’obbligo di versamento  ma entro queste precise date:

entro il 30 giugno ( con riferimento al primo semestre dell’anno) e il 20 dicembre di ogni anno

Attenzione:

    • per calcolare la soglia di 500 euro, si dovranno  sommare ogni mese  le ritenute  effettuate e versarle  il 16 del mese successivo a quello in cui la soglia viene superata.
  • I nuovi adempimenti comulativi non sono tassativi; l’amministratore del condominio può continuare a effettuare il pagamento delle ritenute con le scadenze previgenti anche se di importo inferiore a 500 euro in assenza di sanzioni ( chiarimento effettuato a Telefisco)

Importante:  i pagamenti effettuati dal condominio  per prestazioni relative a contratti di appalto resi a condomini, deve essere eseguito con modalità tracciabili e nella fattispecie:

    •  mediante bonifici effettuati su conti correnti bancari o postali;
  •  attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Con questi ultimi adempimenti, l’amministratore  non potrà più ricevere ed effettuare pagamenti in contanti ( precedentemente aveva già l’obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio).

Attenzione: l’inosservanza di questo  obbligo di legge sarà  punita con la sanzione da 250 Euro a 2mila Euro.


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differenza tra srl e Srls chiarimenti e caratteristiche

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Differenza tra srl e Srls chiarimenti e caratteristiche

E’ l’argomento di questi ultimi anni, la facilità e lo scarso impegno economico impiegato per l’apertura di una SRL ( come acquistare  due paia di scarpe) ha portato  numerose persone, potenziali imprenditori, a costituire una SRL in luogo ad esempio di una ditta individuale o di una società di persone, spesso anche in maniera frettolosa e inadeguata, senza ben valutare magari con l’ausilio di un consulente professionista tutti gli obblighi e le caratteristiche di questa tipologia di forma giuridica.

Quante vole abbiamo sentito dire ” con la srls non si pagano le tasse, con la srls non si pagano i contributi, con la srl non si paga niente” insomma sembrerebbe una paradiso creato appositamente per chi intende iniziare una nuova attività.  La realtà ” purtroppo” è ben diversa poiché la normativa è nata si per facilitare l’accesso dei giovani all’imprenditoria ed è successivamente stata  perfezionata con il Decreto Lavoro 2013, che ha eliminato alcuni paletti lasciando intatte tutte le agevolazioni in materia di minori costi di avvio ma anche di statuto standard, integrabile ma inderogabile (parere MiSE 43644/2012) rispetto alle sue caratteristiche specifiche ma sicuramente non ha introdotto una fattispecie giuridica così diversa da quella che già esisteva in materia di SRL.

Cerchiamo quindi di analizzarne in dettaglio le caratteristiche essenziali, di capire bene anche i pregi e i difetti di questa modalità costitutiva e di valutarne le potenziali alternative.

Requisiti per aprire una Srls

Primo passo fondamentale è l’atto costitutivo, che deve obbligatoriamente essere redatto per atto pubblico  ( atto notarile ) e contenere i dati anagrafici e requisiti della società, indicati all’articolo 3 del Dl 1/2012 convertito con la legge 27/2012, che ha introdotto l’articolo 2463-bis del Codice civile, modificato dal comma 13 dell’articolo 4 del decreto lavoro (Dl 76/2013):

  • Il capitale sociale è compreso fra uno e 9.999 euro, è sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve essere in denaro e versato all’amministratore.
  • Deve essere nominato l’amministratore o il consiglio di amministrazione che possono anche essere non soci.

Adempimenti e costi

Quello che molti non sanno è che l’agevolazione sulla costituzione della SRLS si ferma ai costi notarili.

Infatti a parte l’atto costitutivo,  dove il notaio controlla i requisiti e la sua parcella si limita al recupero delle spese ( 500/600 € in luogo dei 2.000/2.400 che servono per una SRL ordinaria ) tutte le altre spese e tutti gli altri adempimenti a partire dall’atto costitutivo sono gli stessi identici delle SRl ordinarie.

I primi costi sono infatti dovuti per il diritto annuale alla Camera di Commercio,  ( che ricorrerà ogni anno),  la tassa di concessione governativa di € 309,87 per i libri sociali ( stesso discorso).

La  Srls,  ha l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria e del deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese nonché la tenuta dei libri sociali.

Pertanto i diritti e gli obblighi delle SRLS non cambiano rispetto alle SRL ordinaria, cambia invece il capitale minimo investito che non ha un vincolo di importo minimo prestabilito ma questo sarà un vantaggio o uno svantaggio per la neo costituita Srls?

Accesso al credito bancario

Uno dei problemi principali di queste società è sicuramente la possibilità di accesso al credito bancario, tanto che, per venire incontro alla ben nota difficoltà di accesso al credito ( anche per via del capitale sociale molto basso, e quindi prive di garanzie per la banca,)  nella norma 2013 è rimasta soltanto una previsione, contenuta nel comma 4 bis dell’articolo 44 del Dl crescita (dl 83/2012), di un accordo fra il Ministero dell’Economia e l’Associazione Bancaria Italiana «per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.

E’ anche vero però che una neonata società ben difficilmente potrà accedere al credito bancario senza un bilancio o almeno un ano di comprovata attività e soprattutto senza garanzie reali di uno o più soci.

Ma la criticità rimane soprattutto per il capitale sociale non adeguato a una forma societaria di capitali come la SRL, e per lo statuto che non ha la solidità di quello ordinario.

Insomma a fronte di un risparmio tutto sommato molto basso ci si pregiudica spesso un avvenire più sostanzioso e del resto la società di capitali, per sua natura, ha necessità di investimenti e se non si fanno all’inizio si dovranno fare in corso d’opera.

Nella società a responsabilità limitata semplificata, il capitale sociale sottoscritto ed integralmente versato potrà essere compreso tra la somma € 1,00 ed € 10.000,00, mentre nella società a responsabilità limitata, il capitale sociale non può essere inferiore all’importo di € 10.000,00, così come tassativamente stabilito dall’art. 2463, co. 2, n. 4 c.c.

Un’ulteriore importante differenza concerne la tipologia di conferimenti che potranno difatti essere esclusivamente effettuati in denaro (limitatamente alla fase iniziale di costituzione della società) e dovranno essere versati direttamente all’organo amministrativo, laddove, invece, nella società a responsabilità limitata comunemente intesa, gli stessi possono essere fatti da ciascun socio o attraverso il versamento di crediti ovvero mediante conferimento di beni in natura, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 5 c.c.

Agevolazioni e caratteristiche della SRLS

Una delle problematiche in cui si incorre spesso da parte dei neo imprenditori è che si pensa che semplificata significa che non si debbano fare adempimenti previsti dalle SRL ordinarie, che ci sia quindi una sorta di ” franchigia” valevole solo per le semplificate come esonero di adempimenti. NON E’ COSI’!!

Vediamo in dettaglio alcune problematiche:

  • La sede legale—> deve essere indicata anche nelle SRLS; può essere messa dal commercialista ma sicuramente questo rappresenterà un costo supplementare per l’azienda;
  • Il Bilancio annuale–> deve essere redatto e presentato al registro delle imprese;
  • La contabilità ordinaria —> deve essere redatta con tutti i libri sociali obbligatori;
  • Le posizioni INPS  per l’organo amministrativo—> vanno aperte e pagato l’Inps dei commercianti se si è in presenza di soci lavoratori ovvero non si abbia nessuno alle dipendenza dell’azienda che produca il fatturato;
  •  C/C bancario aziendale–> obbligo di apertura e gestione;
  • Commercialista–> un costo in più rispetto alla gestione di una ditta individuale o di una società di persone ( non obbligata agli adempimenti della SRL)
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Valide alternativa alla S.R.L.S.:
Sicuramente quando si intende iniziare una nuova attività è necessario valutare bene la forma più adeguata alle caratteristiche specifiche dell’attività stessa e quindi la possibilità di aprire una forma societaria più leggera ma nel caso si volesse optare comunque per la SRL esistono altre forme di costituzione che vanno necessariamente valutate come alternativa:
SRL con  capitale minimo  ai sensi della L. 99/2013
La L. 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. 22 agosto 2013, n.196), di conversione del D.L. n. 28 giugno 2013, n. 76, recante “Ulteriori disposizioni in materia di occupazione”, ha introdotto, in materia di conferimenti in sede di costituzione di S.r.l., due nuovi commi all’art. 2463 c.c. (comma 4 e 5)  che prevedono:

che il capitale minimo di una S.r.l. deve tendenzialmente essere fissato in 10mila euro, ma permette  che tale minimo possa essere raggiunto anche nel corso del tempo creando un nuovo modello di società a responsabilità limitata che si potrebbe definire a “capitale progressivo”.

Affinché una S.r.l. possa essere costituita con un capitale inferiore a 10mila euro è però necessario rispettare determinati vincoli imposti dalla norma

:il capitale sociale, di almeno 1 euro, deve essere versato esclusivamente in denaro. È quindi esclusa la possibilità di effettuare conferimenti in natura (immobili, aziende, veicoli, ecc.);

  • il capitale sociale,  deve essere versato per intero alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e non nella sola misura del 25%;
  • è necessario destinare almeno un quinto ( 20%) degli utili annuali a riserva legale, fino a quando questa sommata al capitale sociale, non raggiunga la somma complessiva di 10mila euro.

Per tutte le S.r.l. è stato inoltre abolito, dalla legge di conversione, l’obbligo del versamento del capitale iniziale in banca al momento della costituzione.

Il nuovo art. 2464 4 comma c.c. prevede ora che i decimi vengano versati nelle mani degli amministratori.

Rimane invariata la possibilità di sostituire il versamento in denaro con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può, in ogni momento, effettuare il versamento del corrispondente importo in denaro.

I mezzi di pagamento devono essere indicati nell’atto (art.2464, comma 4 c.c.).

Nel caso di S.r.l. con capitale sociale inferiore a 10mila euro l’art. 2463 c.c. stabilisce che una somma pari ad almeno un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio vada accantonata a riserva legale (art.2430 c.c.), fino al raggiungimento di 10mila euro.

La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione (art. 2463, comma 5 c.c.).

Riepilogando velocemente il panorama delle SRL alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione abbiamo :

  • una S.r.l. ordinaria  regolare che non cambia tranne relativamente ai decimi per i quali non ha più l’obbligo di verarli in banca (art. 2463 c.c.);
  • una S.r.l. con il capitale che può inizialmente essere previsto al di sotto dei  10mila euro  obbligatori ma che non ha nulla di semplificato rispetto alla SRL ordinaria ( nemmeno il costo del notaio) e quindi conserva  lo statuto ordinario e con conferimenti interamente in denaro e versati per intero all’atto costitutivo (art. 2463 c.c.);
  • una S.r.l.s.  semplificata con capitale sotto 10mila euro a statuto standard e con costi di costituzione ridotti (art. 2463-bis c.c.).

Costituzione con apporto:

In fase di costituzione di una società a responsabilità limitata è possibile effettuare conferimenti, oltre che in denaro, anche in natura. E’ il caso di persone che vogliano partecipare allo sviluppo di un progetto mediante la costituzione di una società apportando un valore concreto anziché denaro e per questo, l’articolo 2464 del Codice civile stabilisce che possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, laddove lo statuto non stabilisca diversamente.
Cosa vuol dire? Che chi intende conferire un bene in natura  ( anche un contratto, un progetto, un marchio etc) deve dimostrane il valore mediante  una perizia giurata che contenga la descrizione dei beni e dei criteri adottati nella valutazione.  Questa perizia, che può essere anche giurata davanti al notaio ( in luogo del tribunale)  viene resa da un revisore  ( di solito un commercialista)  che attesta che il valore del bene è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo.

In questo modo  è possibile stabilire le quote di partecipazione al capitale sociale  avendo uno stesso parametro di valutazione nel momento in cui i soci sono concordi nell’attribuire al bene il valore  peritato.

E’ possibile effettuare la perizia anche in una seconda fase ovvero come aumento del capitale sociale.

In quest’ultimo caso si  può decidere di effettuare l’apporto, ma non in aumento del capitale, il valore del soprapprezzo attribuito dal conferente e attestato dal perito rappresenterebbe una posta “indivisa” del patrimonio netto, perdendo così ogni correlazione con il socio. I soci potrebbero comunque accordarsi sulla costituzione con conferimenti in denaro e sulla successiva cessione alla società del bene che intendevano apportare. Se il corrispettivo è pari o superiore al decimo del capitale sociale e avviene entro due anni dall’iscrizione della società al Registro delle imprese, è necessaria la relazione dell’esperto in base al secondo comma dell’articolo 2465 del Codice civile.

Start Up innovativa

Con la nuova legge di stabilità 2017, viene integra la disciplina per la sottoscrizione dell’atto costitutivo di start-up innovative; viene infatti previsto che l’atto costitutivo possa essere sottoscritto oltre che con firma digitale anche con firma elettronica avanzata autenticata. E’ contenuto nel comma 65 dell’articolo unico, il riferimento a questa ulteriore possibilità permettendo di fatto che sia l’atto costitutivo  iniziale che e le successive modificazioni e/o integrazioni di start-up innovative possono essere redatti:

    • per atto pubblico;
    • per atto sottoscritto con firma digitale;
  • con firma autenticata (ovvero firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato).

L’ autenticazione della firma elettronica,  effettuata anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata si ha quando viene attestato da un  pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale.

Prima dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2017 l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative potevano essere redatti per atto pubblico o per atto sottoscritto con firma digitale, sulla base delle modalità previste all’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale.


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registrazione corrispettivi distributori automatici

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Registrazione corrispettivi distributori automatici

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Prossimo appuntamento dal 2017 per la registrazione dei corrispettivi per il distributori automatici. E' l'evoluzione dei tempo siamo lontani anni luce da quando  c'è una " macchinetta" in cui infilavi una moneta nell'apposita fessura e, se tutto funzionava, usciva a fatica una cartolina, un caffè, una bibita o una merendina.

Ora si chiamano "vending machines", e si sono evolute a tal punto che si caratterizzano come  sofisticati negozi in miniatura in cui puoi comprare a volte 24 ore su 24 tutto ma proprio tutto; dalle medicine agli snack dalle bibite e tramezzini ai libri, dalle ricariche per i telefonini ai sexy toys pronti per l'uso. Esistono molteplici negozi spesso nelle grandi città che sostituisco i Drug Stores e in cui è possibile acquistare 24h quello che vi necessita e se si è all'estero non è necessario nemmeno conoscere la lingua per dialogare col titolare del negozio. I numeri parlano chiaro in Italia secondo CONFIDA (l'Associazione Italiana dei Distributori Automatici), sono almeno 2.405.000 macchine collocate con un fatturato annuo di circa 2,5 miliardi di euro. le più gettonate ovviamente sono quelle da ufficio dove è possibile sorseggiare un caffè ( a  volte  triturato dai chicchi proprio davanti a voi ) oppure una bevanda calda , bibite e merendine.




Ma cosa cambia per loro dal 2017? Molto semplice dal primo gennaio 2017 gli incassi dei distributori automatici  dovranno essere trasmessi online all'Agenzia delle Entrate come accade già per altre tipologie di vendite. E' un obbligo sancito dall'articolo 2 del Dlgs 127/2015.

Dapprima in maniera transitoria ( provvedimento del 30 giugno 2016) poi a regime, arrivano le regole e le procedure con relative specifiche tecniche attraverso cui operare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, le direttive tecniche da seguire, l’individuazione dei dati da trasmettere, del loro formato e dei tempi di trasmissione.

Censimento dei distributori automatici

censimento-distributori-automaticiIl censimento dei distributori automatici sarà attuato mediante  l’attribuzione di un QRCode che verrà applicato su ogni macchina in modo da consentire anche al singolo consumatore di accertare che il distributore, da cui sta acquistando il prodotto, è stato censito alla Amministrazione finanziaria e i dati dei suoi incassi verranno inviati alla stessa.

Caccia all'evasione quindi anche per i ricavi delle vending machines con un meccanismo a prova di errore che permetterà all'utilizzatore di capire subito se si è in presenza di un evasore oppure di un venditore regolare.

I titolari dei distributori automatici infatti dovranno registrarsi in una apposita area del sito dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di ottenere il certificato che servirà a sigillare elettronicamente il file XML con cui trasmettere i dati dei compensi registrati dagli apparecchi nella fase di fornitura dei prodotti. Da qui verrà generato un codice QR per identificare il distributore. I dati verranno sigillati elettronicamente e trasmessi online, su canale criptato, all’Agenzia delle Entrate mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi annotati dal distributore. Il sigillo elettronico verrà applicato grazie a un certificato digitale, rilasciato online dall’Amministrazione ai titolari dei distributori automatici, e garantirà l’autenticità, l’inalterabilità e la segretezza dei dati dei corrispettivi.

Tutte le specifiche sono reperibili sul  Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalla legge delega fiscale (art. 9 della Legge n. 23/14).

L'obbligo scatterà dal  dal 1 gennaio 2017:  gli adempimenti quindi sarà possibile effettuarli  con sufficiente anticipo per mettere in condizione i gestori delle vending machine di organizzarsi per tempo.

Ma come funziona nel panorama giuridico e fiscale la vendita effettuata dalle  vending machines? In primo luogo non esiste in Italia una definizione normativa puntuale di distributore automatico: il d.Lgs. n. 114/1998, che disciplina il settore del commercio, si limita a dettare regole amministrative da adottare qualora la vendita al dettaglio venga realizzata mediante “apparecchi automatici” (art. 17).

Inoltre, quando parliamo di commercio al dettaglio svolto mediante distributore automatico si fa specifico riferimento a quegli apparecchi mediante i quali si effettua somministrazione di alimenti e bevande (che, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 633/72, sono assimilate alle prestazioni di servizi).

Per questo l’Agenzia delle Entrate ha avviato  un'indagine specifica per valutare le caratteristiche tecniche degli apparecchi oggi maggiormente diffusi sul mercato e stabilire un percorso di “fiscalizzazione” graduale delle vending machine allo scopo di garantire un passaggio graduale e indolore ma anche  sostenibile per i contribuenti e gli operatori del settore che devono produrre le componenti hardware e software degli apparecchi. Si è decido di utilizzare il codice QR come avviene in molti paesi europei ( vedi la Slovenia) con ottimi risultati.

Un passo avanti quindi verso un'organizzazione impeccabile e automatica verso la lotta all'evasione fiscale con la previsione dei corrispettivi da memorizzare  e trasmettere, il loro formato nonché le modalità tecniche mediante le quali comunicare i dati garantendone l’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza.

Per visionare la documentazione completa seguire questo link sul sito dell’Agenzia delle Entrate; mentre per registrarsi al portale ( titolari distributori automatici per il censimento) seguire questo link all’ area riservata in cui troverete tutte le specifiche necessarie   per censire online i propri distributori ed ottenere certificati per “sigillare elettronicamente” i distributori.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Lavanderie a Gettoni:

Per le lavanderie a gettoni andrà precedentemente individuata la  tipologia di lavanderia che si possiede:

A) Lavanderia con un sistema di pagamento per ogni macchina e senza totem


Si si ha questa tipologia e se le macchine con sistema di pagamento hanno la porta di comunicazione è necessario dotarsi di strumenti di rilevazione, censire ogni macchina come master ed effettuare la lettura sulla singola macchina.
 
Se invece le macchine non hanno  la porta di comunicazione è necessario comunque censirle, ma l’inserimento dell’incasso viene effettuato con un software certificato (tipo vendinguard) e dovrà essere  effettuata la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate  per ogni macchina posseduta , con le modalità dedicate alle macchine sprovviste di  porta di comunicazione.

B) Lavanderia con unità di controllo centralizzata che pilota un tot di macchine

In questo caso l’unica macchina centrale che comunica con le altre è il  master ( l’unità di controllo)  e solo a questa vanno applicate le logiche viste sopra , in base alla presenza o meno della porta di comunicazione.
 
 La certificazione andava fatta entro il 1 Gennaio 2018, quindi il processo di accreditamento della società e di comunicazione dei master va fatto immediatamente.
 
E' anche possibile stampare i QR-Code su materiale resistente e ricoperti o inseriti in apposite fessure esistenti o da creare per evitare danneggiamenti fatti dagli utenti che potrebbero strapparli creandoti disguidi poco piacevoli.
 
Per quanto riguarda la procedura di certificazione sarebbe meglio farla con il proprio assistente software ma nell'immediato andrebbero richiesti PIN e Password presso l' Agenzia delle Entrate competente territorialmente ’. Il consiglio è di recarsi fisicamente negli uffici dell'Agenzia delle Entrate per evitare le lungaggini della procedura di richiesta telematica poiché il il PIN verrebbe spezzato in due parti di cui la prima verrebbe consegnata immediatamente alla richiesta mentre l’altra inviata per posta con tempi e disagi  immaginabili
On line- nuova procedura dal 2017

in merito alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2016 è stato pubblicato il decreto Mef  del 7 dicembre 2016, con cui sono state individuate le tipologie di documento per la trasmissione e le relative caratteristiche tecniche. Destinatari del decreto sono i soggetti esercenti il commercio al minuto e le attività assimilate che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Le disposizioni  del decreto  hanno  effetto  dal  1° gennaio 2017.

In particolare, il documento commerciale con i dati dei corrispettivi deve essere emesso, secondo le modalità stabilite dal provvedimento 28 ottobre 2016, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo o può essere emesso in forma elettronica previo accordo con il destinatario. Tale documento commerciale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  • data e ora di emissione
  • numero progressivo
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente
  • numero di partita Iva dell’emittente
  • ubicazione dell’esercizio
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali, in luogo della descrizione, può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio)
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
  • codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.

L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è espressamente richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione cui si riferisce. Il documento valido ai fini fiscali è considerato idoneo:

  • ai fini delle imposte sui redditi, per la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi
  • per la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef
  • per l’applicazione della disciplina della “fattura differita” (articolo 21, comma 4, lettera a, Dpr 633/1972

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 116  del 21 dicembre 2016 ha ulteriormente chiarito alcuni aspetti in merito ai distributori automatici.

Nello specifico alla richiesta  di un contribuente in relazione alle modifiche normative recate, dal D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015  fosse stata  modificata l’applicazione della disciplina ivi contenuta ai distributori automatici di biglietti per il trasporto ed, eventualmente, per la sosta regolamentata e similari.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce che distributori automatici di biglietti di trasporto e sosta sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi come previsto dal Dlgs 127/2015 (modificato dal Dl n. 193/2016), in quanto non erogano alcun servizio ma soltanto un attestato di pagamento con valore fiscale. In base al decreto fiscale n. 193/2016,collegato alla Legge di stabilità 2017, dal 1° aprile 2017 i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Attraverso l’espresso riferimento alla norma senza distinzione alcuna, alle “prestazioni di servizi” il legislatore ha chiarito come la “cessione di beni” inizialmente prevista in via esclusiva dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127, sia sempre stata da intendere in senso economico e, dunque, siano da ricomprendere in tale dizione anche le prestazioni di servizi vere e proprie, nonché quelle “distribuzioni” di generi, quali bevande ed alimenti, che sono più propriamente da qualificarsi, sotto il profilo IVA, come somministrazioni e, quindi, prestazioni di servizi (cfr. l’articolo 3, comma 2, n. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972).

Non rientrano pertanto nella categoria dei distributori automatici alcune tipologie quali:

  • apparecchi distributori che non erogano direttamente il servizio, come l’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per avviarne il funzionamento  o ad esempio la ricarica di chiavette;
  • i  distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che memorizza le somme incassate;
  • gli apparecchi che non erogano beni o servizi ma solo l’attestazione ( se ha valore di certificazione fiscale) di servizi resi in altro modo come per i pedaggi autostradali e le biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta.

 


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investing ice anytime fitness italy

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Anytime Fitness Italia: project and American engine with an Italian heart

Because Anytime Fitness is not just a big chain of gyms … Anytime fitness cares about your health and your personal well-being!

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Gis Ranocchi Italia contabilità

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GIS RANOCCHI ITALIA CONTABILITÀ,  AZIENDE BILANCI, REDDITI: INTEGRAZIONE TOTALE

La perfetta integrazione tra commercialista e azienda/professionista è ormai un requisito fondamentale nel rapporto professionista/cliente. Tale integrazione si è maturata sempre più profondamente nel tempo attraverso l’innovazione tecnologia ma anche con qualche pionieristico salto nel vuoto adottando programmi software innovativi e chiedendo loro sempre maggiore sinergia e integrazione con il proprio cliente.

E’ il caso di GIS, in programma software per commercialisti ed aziende nato da una costola di Teamsystem e che sta crescendo molto proprio per la facilità d’uso e la ricchezza e funzionalità dei programmi inseriti nella console.  Gli automatismi sono una cosa importante; permettono di perdere mento tempo nella contabilità e di  concentrarsi di più nella gestione delle problematiche dei clienti ma è opportuno che questi siano anche affidabili, i software di facile e veloce utilizzo ma soprattutto che diano garanzie di non perdere o confondere dati.

Ideale per gestire la contabilità aziendale, magari in cloud dedicato e condividere tutti i dati in maniera immediata con il professionista avendo la sicurezza che la contabilità è gestita bene e perfettamente aggiornata.

Non stiamo parlando di un sistema di fatturazione ( anche se è previsto anche quello ) ma un vero e proprio gestionale completo e con dei prezzi ragionevoli che svolge in maniera completa ed esaustiva tutte le operazioni nell’ambito delle contabilità ordinarie, semplificate e professionisti e applicando  tutti i regimi IVA  attualmente in vigore. Con un semplice clik è possibile redarre il bilancio analitico ma con pochi passaggi si può anche redarre quello in IV direttiva CEE magari da dare a un fornitore alle banche  base di uno o più schemi precostituiti ed eventualmente integrati o ridisegnati dall’azienda stessa con la personalizzazione del piano dei conti permettendo l’archiviazione in formato Word della Nota Integrativa, delle relazioni e dei verbali nonché la presentazione dei bilanci in formato xbrl per il deposito nel registro imprese; permette  l’importazione e l’esportazione di tutte le informazioni in formato Excel.

Con analoga semplicità è possibile anche gestire le paghe.

L’azienda è di quelle più affidabili in assoluto; nasce nel 2002, dall’esperienza più che trentennale di uno dei fondatori di Teamsystem  Giovanni Ranocchi che aveva ed ha tutt’ora una visione moderna efficiente ed efficace della gestione del software di contabilità.  Anche la gestione contabile, come molte altre cose ha necessità di operare  in forte sinergia per rendere prestazioni efficienti.

per info e richieste

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sicurezza sul lavoro

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

sicurezza-sul-lavoro

Premesso che all’interno di un azienda sana anche la gestione della salute e della sicurezza, così come la formazione  e l’organizzazione sono alla base di un business di successo, ne consegue che la salute e la sicurezza sul lavoro vanno gestite attraverso una cultura della prevenzione.

Questa si crea innanzitutto, con la formazione e l’informazione. I lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati ma anche personaggi attivi e debbono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipare attivamente alla valutazione dei rischi e nella loro prevenzione.

Per partire da una base solida è importante fare riferimento al a norma di riferimento è il “Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)  e  successive modifiche come il Decreto Legislativo n. 151/2015 che debbono considerarsi una vera e propria ” bibbia”  poichè sono stati elaborati recependo le direttive comunitarie che si basano sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.

Attraverso l’accurato esame del testo si approfondiscono le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività che richiedono misure ed interventi specifici.

Quando ci si approccia alla sicurezza sul lavoro è fondamentale dare attenziaone alle attività formative costituite  dall’ informazione e addestramento rivolte ai lavoratori, nonché alle diverse figure interessate dalla materia della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro secondo le indicazioni individuate nell’Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, unitamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’INAIL ed ad altre istituzioni pubbliche e private, realizza numerose iniziative per la divulgazione della cultura della sicurezza per creare una generazione di lavoratori consapevoli dei rischi che si incontrano sul luogo di lavoro e responsabili dei comportamenti che si devono tenere negli ambienti di lavoro.

In linea di massima è opportuno considerare che il D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro una serie di adempimenti obbligatori per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente  assunto ( o collaboratore equiparato) in qualsdiasi settore merceologico o di servizi in cui l’azienda opera.

A tal fine riteniamo utile inserire uno schema semplificato e non esaustivo per capire obblighi e sanzioni relative:

  1. OBBLIGO DI REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR

  2. OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (visite mediche dipendenti da medico del lavoro)

  3. OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE (effettuare corsi per i dipendenti e il datore di lavoro).

Vediamoli in dettaglio

VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR

OBBLIGHI DI LEGGE

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR

[arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro]

nomina dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso, nomina del RSPP, del medico competente e comunicazione dei nominativi ai lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 750 a 4.000 euro]

Fornitura e redazione dei verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali ai lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro]

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (corsi per i dipendenti e il datore di lavoro)

CORSI PER TUTTE LE ATTIVITA’ MERCEOLOGICHE

OBBLIGHI DI LEGGE

AGGIORNAMENTO

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

Formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) in funzione del rischio di incendio

aggiornamento di 2 o 5 ore da ripetere ogni 3 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione degli addetti al primo soccorso (12 o 16 ore) in funzione del numero di lavoratori e del settore INAIL di appartenenza

aggiornamento di 4 o 6 ore da ripetere ogni 3 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione del Datore di Lavoro – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP, (16, 32 o 48 ore

aggiornamento di 6, 10 o 14 ore da ripetere ogni 5 anni

[arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro]

Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – (32 ore) se eletto internamente

Le Aziende che non hanno il RLS interno devono avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale – RLST- gestito dalle organizzazioni sindacali pagato versando all’INAIL l’importo pari a 2 ore di lavoro all’anno per ogni lavoratore

da aggiornare ogni anno

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

Formazione generale e specifica dei lavoratori in relazione al settore di rischio (8, 12 o 16 ore)

aggiornamento di 6 ore da ripetere ogni 5 anni

[arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

E’ necessario porre attenzione al fatto che la formazione deve essere effettuata sempre in caso di nuova assunzione, ma va anche heripetuta in caso di cambiamento di mansione, introduzione di nuove sostanze, di nuove procedure di lavoro e di insorgenza di nuovi rischi.

CORSI PER DETERMINATE ATTIVITA’ MERCEOLOGICHE – formazione specifica

Formazione degli addetti ambienti confinati

8 ore

Formazione ponteggisti (montaggio/smontaggio ponteggi)

28 ore

Formazione carrellisti

12 o 16 ore

Formazione addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili ed elevabili

8 o 10 ore

Formazione addetti alla conduzione di gru

12 o 14 ore

Formazione addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

10 o 14 ore

Formazione addetti ai lavori elettrici – Pes/Pav

16 ore

SORVEGLIANZA SANITARIA(visite mediche dipendenti)

OBBLIGHI DI LEGGE

SANZIONI
(da incrementare del 9.6% a far data del 1/07/2013)

Nomina del medico competente e visite periodiche dei lavoratori

[arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro]

Le visite mediche vanno ripetute a seconda delle indicazioni del medico competente in base alle mansioni dei dipendenti.

info e commenti

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doing business in italy Anytime Fitness Italia: dreaming a gym over the italian sea

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doing business in italy Anytime Fitness Italia: dreaming a gym over the italian sea

Investing an Anytime Fitness gym in tourist place in Italy is surely a great idea for a successiful business. Doing fitness and enjoying a unique panorama is definitely something that can not be renounced. This is possible however only in a country as Italy, full of essential scenarios that allow you to combine wonderful landscapes, the smell and the scent of the Italian sea ( mare nostrum ) to keep in perfect shape to exercise and why not, also in good company…

All this is possible thanks to Anytime Fitness as it is not just a business management but also and above all it is like being part of a family. “Obviously when you invest in Anytime Fitness you are “your boss” but you have a lot of people that can hel to you in your business and we are sure that ” helping people to become healthier is the kind of work that is most satisfying “.

Moreover, train yourself in splendid suggestive sceneries, such as those of the Amalfi Coast or the Gulf of Sorrento, the Cinqueterre or Puglia or Sicily. Every place in Italy has the scent and traditions of our land, a story that has no equal and transmits incredible emotions to everyone. To dream of running in the sea or with the unforgettable sounds of the Mediterranean Sea means to live life in the full of its meaning.

In a turistic place, inside an hotel or a village, it is possible to invest in “Anytime Fitness Express” too; a gym that requires smaller spaces, mainly “stolen from changing rooms and showers”

In all cases, Anytime Fitness will decide if a specific location qualifies as an ordinary Anytime Fitness center or Anytime Fitness Express center.

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condominio e bed and breakfast

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Condominio e bed and breakfast

La problematica di chi apre una struttura ricettiva all’interno di un palazzo condominiale è ricca di colpi di scene e di sentenze che creano una certa confusione per chi sceglie di aprire queste attività.Con una nuova recente sentenza, la Cassazione dopo aver fatto un passo indietro a gennaio 2016 rispetto alle precedenti decisioni ha chiarito che le limitazioni di apertura di un B&B costituiscono una vera e propria servitù e che pertanto questa deve risultare dagli atti di trascrizione notarile e va opposta in sede di proposta d’affitto al potenziale locatore che abbia intenzione di aprire un B&B in un edificio dove è presente un condominio. La volontà condominiale di non accettare strutture ricettive deve quindi essere recepita e trascritta in modo che sia facilmente e inequivocabilmente percepita.

scarica la nuova sentenza 21024 di ottobre 2016

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cassazione 21024 condominio e bed and breakfast ottobre 2016 54.17 KB 110 downloads

La clausola del regolamento condominiale che limita la destinazione delle unità...

Ma andiamo per gradi: la Corte di Cassazione  a Novembre 2014 con la sentenza 24707 respingendo il ricorso di un Condominio in Via Tacito a Roma, aveva escluso che l’attività di bed and breakfast e affittacamere determinasse un mutamento delle destinazione d’uso degli immobili utilizzati come “civile abitazione” e in tal senso evitasse conseguenze dannose per gli altri inquilini dando il via al fatto che non sarebbe stato necessario avere l’autorizzazione del Condominio per esercitare  l’attività di bed and breakfast/casa vacanze all’interno di un edificio ove fosse presente un Condominio che quindi non avrebbe avuto possibilità di veto nell’esercizio di queste attività.

Il ricorso in quello specifico caso si fondava sulle disposizioni del regolamento condominiale specifico di quel condominio in cui era espressamente previsto quanto segue:

«è fatto divieto di destinare gli appartamenti a uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato» che dunque, secondo i condomini, avrebbe escluso l’esercizio di attività alberghiera.

Questa tesi  era stata accolta dal giudice di primo grado che aveva, infatti, ordinato il fermo dell’attività, ma era stata poi ribaltata dalla Corte d’Appello che aveva deliberato nel senso che  “l’attività di affittacamere non aveva comportato una modificazione della destinazione di uso civile per abitazione delle unità immobiliari”, risultava inoltre inammissibile un’interpretazione estensiva del disposto all’ art. 6 del regolamento condominiale che riservasse ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli privati professionisti il godimento delle unità immobiliari site nel complesso condominiale tesi coerente anche con il vigente regolamento dell’epoca (regionale del Lazio n. 16 del 2008) in cui si chiarisce che «l’utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici (riportato anche con  sentenza. n. 369/2008 cassazione).

A Gennaio  2016 invece, la Corte di Cassazione torna sui suoi passi e cambia idea con la sentenza n. 109 del 7 gennaio 2016  disponendo che non si può destinare un appartamento ad attività alberghiera, affittacamere o utilizzi similari se il regolamento di condominio vieta destinazioni di uso diverse da quella abitativa.

Parliamo quindi di semplice regolamento condominiale che stabilisce tale limiti come aveva fatto in effetti quel Condominio di Via Tacito in Roma ma la sentenza va oltre ribaltando il concetto che lei stessa aveva espresso sostenendo in questo caso che  le attività di affittacamere, servizio alberghiero e bed and breakfast sono assimilabili tra di loro e tutte incompatibili con la destinazione di un appartamento condominiale ad uso abitativo.

Qualora il regolamento contrattuale di condominio vieti ai condomini altri utilizzi differenti rispetto a quello abitativo del proprio appartamento non sarà possibile intraprendere nessuna delle menzionate attività, fermo restando il consenso unanime di tutti i condomini di autorizzare il condomino anche in presenza del divieto.

Il mutamento di rotta a sfavore delle attività extraricettive ovviamente ha favorito gli albergatori che soffrono e molto  la crescita dei bed and breakfast senza regole e controlli.

Ora a Ottobre 2016 di nuovo un colpo di scena; infatti con la nuova sentenza del 18 ottobre 2016 n. 21024 difatti sostiene che non basta il semplice regolamento di Condominio a limitare le suddette attività di bed and breakfast e casa vacanza  ma è necessario  che la clausola del regolamento condominiale che limita la destinazione delle unità immobiliari deve essere considerata costitutiva di servitù atipica ed è, quindi, opponibile ai terzi acquirenti solo se risulta nella nota di trascrizione. a tal fine è possibile scaricare qui la sentenza.

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La clausola del regolamento condominiale che limita la destinazione delle unità...

Pertanto varrebbe ora il principio che la previsione di  limiti alla destinazione delle proprietà esclusive come sarebbe quella del divieto di esercitare attività di bed and breakfast e casa vacanza all’interno di un appartamento di civile abitazione se contenuta in un regolamento condominiale va ad incidere non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino. Tale limitazione quindi, essendo limitativa di un diritto di proprietà viene  ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem, e la sua l’opponibilità ai terzi acquirenti di tali limiti va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi dell’art. 2659 c.c., comma 1, n. 2, e art. 2665 c.c., le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale”.

Quindi ricapitolando se questa limitazione è trascritta e regolamentata come servitù il Condominio può far valere il diritto di veto all’esercizio di attività di tipo extraricettivo ( ma il divieto potrebbe valere per qualsiasi attività come uffici, studi dentistici etc) altrimenti sarà ora difficile per il Condominio stesso effettuare questo divieto.


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