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dpo data protection officer master

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dpo data protection officer master

 

codice-atecoScopriamo insieme qualcosa su questa nuova figura ancora molto misteriosa. Stiamo parlando del “data Protection Officer” (detto anche DPO) introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDP, .
In effetti il DPO, tanto misterioso non è poiché storicamente già presente in alcune legislazioni europee, è un professionista che h un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

Questo soggetto è già conosciuto nel mondo anglosassone con il termine di Chief Privacy Officer (CPO); Privacy Officer, Data Protection Officer o Data Security Officer.

Chi può nominare il DPO ?
Il Regolamento sulla Data Protection, entrato in vigore il 25 maggio 2016 si applicherà a tutti i 28 Stati membri UE a decorrere dal 25 maggio 2018, disciplina l’istituzione della figura del Data Protection Officer (in italiano Responsabile della protezione dei dati) nei seguenti casi:
a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati sularga scala; oppure

c) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 (dati particolari | sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.

L’articolo 9 del Regolamento al comma 1 definisce quelli che sono le categorie particolari di dati personali (ex dati sensibili) ed in particolare i dati personali che: “rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.

Cosa farà il DPO ?
L’art. 39 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali elenca i principali compiti del DPO (Responsabile della protezione dei dati):

1. Il responsabile della protezione dei dati | DPO | è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;

d) cooperare con l’autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
Quali sono i compiti del DPO? Che qualità ed esperienze deve possedere? Deve essere un dipendente o può essere nominato anche un soggetto esterno? Quali sono le conseguenze se non è nominato? È responsabile nei confronti dei terzi e/o degli interessati in caso di violazione del GDPR? E soprattutto, quando è obbligatorio?

Il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, più noto con l’acronimo inglese GDPR, oltre a prevedere un nuovo quadro giuridico in materia di data protection, fondato sul concetto anglosassone di accountability del Titolare, nonché un approccio basato sul rischio, ha introdotto una nuova figura, finora sconosciuta nel nostro ordinamento giuridico, il Data protection officer (DPO) o, all’italiana, Responsabile della protezione dei dati (RPD).
Ma quando è obbligatorio nominare un Data Protection Officer?

Quali sono i suoi compiti? Che qualità ed esperienze deve possedere? Deve essere un dipendente o può essere nominato anche un soggetto esterno? Quali sono le conseguenze se non è nominato? È responsabile nei confronti dei terzi e/o degli interessati in caso di violazione del GDPR?

Queste sono solo alcune delle tante domande che si pongono le aziende.

Quando è obbligatorio il Data protection officer
La designazione del DPO, ai sensi dell’art. 37, primo paragrafo, del GDPR, è obbligatoria in tre ipotesi:

se il trattamento di dati personali è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico,
quando le attività principali dell’organizzazione consistono in trattamenti che, richiedono il “monitoraggio regolare e sistematico” degli interessati “su larga scala”;
quando le attività principali dell’organizzazione consistono nel trattamento “su larga scala” di dati “sensibili” (rectius, “categorie particolari di dati”) o “giudiziari” (rectius, “dati personali relativi a condanne penali e reati”).
In pratica, laddove sia volta a soddisfare bisogni pubblici, anche una società per azioni (quindi dotata di personalità giuridica) interamente controllata da un ente pubblico territoriale , deve ricondursi nel novero degli organismi di diritto pubblico. E ciò in quanto può avere sostanza di diritto pubblico anche un organismo che rivesta forma di diritto privato: ciò che rileva, infatti, non è la veste giuridica, bensì “l’effettiva realtà interna dell’ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni, cui anche le imprese a struttura societaria sono in grado di provvedere”.

Nel settore privato, le “attività principali” di un’impresa riguardano le sue “attività primarie” e non comprendono i casi in cui il “trattamento dei dati personali” è solo un’“attività accessoria”. Con “attività principali” si possono, quindi, intendere le operazioni essenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’azienda.

Il Wp29 precisa che, tuttavia, l’espressione “attività principali” non va interpretata nel senso di escludere quei casi in cui il trattamento di dati, pur non costituendo attività principale, costituisce comunque una componente inscindibile dalle attività svolte. Ad esempio, l’attività principale di un ospedale è quella di prestare di assistenza sanitaria, ma non sarebbe possibile svolgerla nel rispetto della sicurezza e in modo efficace senza trattare dati relativi alla salute, come quelli contenuti nella cartella sanitaria di un paziente. Ne deriva che il trattamento di tali informazioni deve essere annoverato fra le attività principali di qualsiasi ospedale. Lo stesso dicasi per un’impresa di sicurezza privata incaricata della sorveglianza di più centri commerciali e aree pubbliche. L’attività principale dell’impresa consiste nella sorveglianza, ma questa, a sua volta, è legata in modo inscindibile al trattamento di dati personali. Ciò comporta che gli ospedali e le imprese di sorveglianza come quella prima descritta, secondo il WP29, sono tenuti a nominare un Data protection officer.

Attività quali il pagamento delle retribuzioni al personale o la predisposizione di strutture standard di supporto informatico, invece, pur essendo necessarie o essenziali, sono considerate solitamente accessorie e non “core activities”.

Monitoraggio regolare e sistematico

Il concetto di ‘monitoraggio regolare e sistematico’ degli interessati non è definito all’interno del GDPR. Tuttavia, il considerando 24 menziona il “monitoraggio del comportamento degli interessati” ricomprendendovi senza dubbio tutte le forme di tracciamento e profilazione su Internet, anche se, precisa il WP29, il tracciamento online va considerato solo uno dei possibili esempi di monitoraggio del comportamento degli interessati.

Sempre secondo il WP29, l’aggettivo “regolare” ha almeno uno dei seguenti significati:

che avviene in modo continuo ovvero a intervalli definiti per un arco di tempo definito;
ricorrente o ripetuto a intervalli costanti;
che avviene in modo costante o a intervalli periodici.
L’aggettivo “sistematico” ha almeno uno dei seguenti significati:

che avviene per sistema;
predeterminato, organizzato o metodico;
che ha luogo nell’ambito di un progetto complessivo di raccolta di dati;
svolto nell’ambito di una strategia.
Alcuni esempi di attività che possono configurare un monitoraggio regolare e sistematico di interessati secondo il WP29, fra gli altri, sono:

la gestione di una rete di telecomunicazioni,
la prestazione di servizi di telecomunicazioni;
il reindirizzamento di messaggi di posta elettronica (email retargeting);
attività di marketing basate sull’analisi dei dati raccolti;
profilazione e scoring per finalità di valutazione del rischio (per esempio, a fini di valutazione del rischio creditizio, definizione dei premi assicurativi, prevenzione delle frodi, accertamento di forme di riciclaggio);
tracciamento dell’ubicazione, ad esempio da parte di app su dispositivi mobili
programmi di fidelizzazione;
pubblicità comportamentale;
monitoraggio di dati relativi allo stato di benessere psicofisico, alla forma fisica e alla salute attraverso dispositivi indossabili;
utilizzo di telecamere a circuito chiuso;
dispositivi connessi quali contatori intelligenti, automobili intelligenti, dispositivi per la domotica, etc.
Larga scala

Nel Regolamento non si rinviene nemmeno una definizione di trattamento “su larga scala”. Il considerando 91 fornisce alcune indicazioni, ritenendo su larga scala trattamenti “di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato” e precisando che, d’altra parte, “non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala” il trattamento di “dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato” [3].

Lo stesso WP29 mette in rilievo che si tratta comunque di esemplificazioni ai due estremi della scala (trattamento svolto dal singolo medico/trattamento di dati relativi a un’intera nazione o a livello europeo) e che fra tali estremi si colloca un’ampia zona grigia. Non esistendo, al momento, standard utili a specificare il concetto e le relative soglie applicabili, il WP29 raccomanda di tenere conto dei seguenti fattori al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala:

il numero di soggetti interessati, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
la durata, ovvero la persistenza, dell’attività di trattamento;
la portata geografica dell’attività di trattamento.
Esemplificazioni di trattamento su larga scala, sono, a titolo non esaustivo, secondo il WP29:

trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un ospedale nell’ambito delle sue ordinarie attività;
trattamento di dati relativi agli spostamenti di utenti di un servizio di trasporto pubblico cittadino (per esempio, il loro tracciamento attraverso titoli di viaggio);
trattamento di dati di geolocalizzazione raccolti in tempo reale per finalità statistiche da un responsabile specializzato nella prestazione di servizi di questo tipo rispetto ai clienti di una catena internazionale di fast food;
trattamento di dati relativi alla clientela da parte di una compagnia assicurativa o di una banca nell’ambito delle ordinarie attività;
trattamento di dati personali da parte di un motore di ricerca per finalità di pubblicità comportamentale;
trattamento di dati (metadati, contenuti, ubicazione) da parte di fornitori di servizi telefonici o telematici.
In virtù di quanto sopra, per verificare se sono o meno soggette all’obbligo di nominare un Data protection officer ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. b), le imprese dovranno valutare:

se le attività di trattamento dalle stesse effettuate, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono un “monitoraggio regolare e sistematico” degli interessati;
in caso affermativo, se tale monitoraggio è effettuato “su larga scala”;
se tale monitoraggio si può considerare “attività principale”.
Vediamo come applicare questi criteri (vaghi e indeterminati, come abbiamo detto) in concreto con un esempio pratico: una multiutility nei settori idrico, energetico e gas con diversi milioni di utenti in svariati comuni di alcune regioni italiane, monitora in maniera costante e regolare i consumi dei propri utenti, consente loro di effettuare l’autolettura a distanza, in automatico, dei consumi di acqua, luce, gas e fornisce servizi web di analisi dei consumi. A prescindere dall’applicabilità del criterio di cui all’art. 37, primo paragrafo, lett. a), è sostenibile che tale società effettui un’attività di monitoraggio degli interessati in maniera regolare e sistematica in base all’interpretazione di tali aggettivi fornita dal WP29 e che il trattamento di dati dalla stessa effettuato, dato il numero di soggetti coinvolti, la quantità di dati trattati, la durata e l’estensione geografica delle attività di trattamento, si possa anche considerare, ai sensi del considerando 91, un trattamento di “una notevole quantità di dati personali a livello regionale” e, quindi, su “larga scala”. Per quanto concerne l’ultima caratteristica, l’“attività principale” svolta da tale società non è il trattamento dei dati personali dei propri utenti, ma la fornitura di servizi pubblici. Bisogna quindi valutare se sia possibile erogare efficacemente tale servizi senza trattare dati personali. Fra gli esempi riportati dal WP29 non è ricompresa espressamente l’ipotesi di società che forniscono un tale tipo di servizi, ma non si può escludere che la rilevazione costante dei consumi possa essere ritenuta necessaria per erogare tali servizi o legata in modo inscindibile all’attività principale della società. Appare opportuno, pertanto, che tale società nomini un DPO.

Trattamento “su larga scala” di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e a reati
La nomina del Data protection officer è obbligatoria anche nel caso in cui le attività principali di un organizzazione consistono nel trattamento, su larga scala, di “categorie particolari di dati” ai sensi dell’art. 9 del GDPR (e cioè dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) o di “dati relativi a condanne penali e a reati” ai sensi dell’art. 10 del GDPR, considerati dall’ordinamento meritevoli di maggior tutela.

La nomina volontaria del Data Protection Officer
Il WP29 incoraggia comunque la nomina del Data protection officer, anche quando il GDPR non la richiede espressamente.

Bisogna tener conto che, in caso di designazione di un DPO su base volontaria, si applicheranno comunque gli stessi requisiti previsti dal GDPR sulla sua designazione, ruolo e compiti (che descriveremo nel prossimo articolo), come se la nomina fosse stata obbligatoria.

Il WP29 precisa in ogni caso che un ente che non è obbligato a nominare il Data protection officer e non desidera nemmeno farlo su basi volontarie, può comunque utilizzare staff o consulenti esterni con compiti relativi al trattamento dei dati personali che però, per evitare confusione, non devono essere qualificati come DPO.

 

 


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privacy e gdpr 2018 trattamento dei dati personali regolamento europeo

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privacy e gdpr 2018 trattamento dei dati personali regolamento europeo

Ci siamo quasi! Il Regolamento Generale europeo sulla Protezione dei Dati  entrerà in vigore il 25 Maggio 2018 per codificare le nuove regole con le quali si dovranno trattare i dati Personali nell’ambito della Comunità Europea e disciplinare l’esportazione dei Dati Personali al di fuori dei confini UE. Attenzione: il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) si applicherà non solo ai cittadini dell’Unione Europea ma anche agli Enti che risiedono al di fuori dei Paesi membri. Nel nuovo Regolamento viene definito quale dato personale “qualunque informazione relativa a un individuo, collegata alla sua vita sia privata, sia professionale che pubblica come ad esempio nomi, foto, indirizzi email, dati bancari, interventi su siti web di social network, informazioni mediche o indirizzi IP di computer”. 

Appare evidente come questo vada a impattare sulla gran mole di informazioni che normalmente le aziende acquisiscano dai propri  potenziali clienti , sia attraverso i siti web sia con i social media quali facebook, instagram etc ma anche con la raccolta di schede, cartelle, email numeri di telefono, questionari di gradimento etc. 

 Il testo del Nuovo Regolamento sul Trattamento dei Dati è contenuto nel Regolamento Europeo Privacy UE 2017/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e definisce i requisiti per il rispetto del Codice della Privacy: nuovi organi di controllo applicheranno le misure necessarie per far sì che il trattamento e la protezione dei Dati Personali siano conformi a quanto scritto nel documento del GDPR 2018. Il nuovo Regolamento descrive in che maniera i dati personali vadano protetti (“data protection”) e trattati in conformità con le Normative vigenti. La sicurezza informatica (ICT-SEC) nel nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati verrà presa in considerazione per il Trattamento e la Protezione dei Dati Personali. Nuovi principi vengono introdotti dal General Data Protection Regulation in vigore dal 25 Maggio 2018: i dati vanno trattati seguendo nuovi principi di applicazione, e il trattamento deve seguire un ciclo progettato, riconosciuto come “trattamento by design”. I diritti degli interessati devono essere gestibili in qualunque fase del ciclo di trattamento dei Dati Personali su Internet e nei sistemi informatici: il Diritto alla Cancellazione del Dato Personale, il Diritto all’Oblio del Dato Personale sui motori di ricerca su Internet, e il Diretto al Blocco del Trattamento del Dato Personale. Vengono introdotti nuovi obblighi, come il DPIA – Data Protection Impact Assesment, che prevede il monitoraggio sistematico del Trattamento dei Dati Personali sensibili e ad alto rischio. Pertanto è indispensabile mettersi in Regola con il Nuovo GDPR 2018 ed evitare sanzioni dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali attraverso processi agevolati di certificazioni GDPR 2018, e l’acquisizione di “bollini” che garantiscono la correttezza del Trattamento dei Dati, i Garanti Europei riconosceranno l’azienda o l’ente pubblico come conformi al nuovo Regolamento GDPR 2018. 

Soprattutto le aziende che operano su piattaforme operanti in rete come siti web, Facebook, Google, Youtube  dovranno applicare le Normative scritte nel testo del GDPR 2018 e mettere i consumatori nelle condizioni di navigare su Internet sapendo che i propri dati personali sono Trattati e Protetti in maniera corretta e sicura.
Dal maggio 2018 saranno istituiti il Data Protection Officer e un Registro delle attività, ma arriveranno anche regolamenti più restrittivi per le aziende.

Secondo la ricerca condotta da ESET e IDCI le aziende private, in particolare le PMI, sono in forte ritardo sul GDPR: quasi il 78% dei responsabili IT delle aziende coinvolte non ha compreso chiaramente l’impatto della nuova normativa o non ne è a conoscenza. Tra quelle che conoscono il GDPR, solo il 20% afferma di essere già conforme, mentre il 59% si sta adeguando e il 21% ammette di non essere a norma.

IL DIRITTO ALL’OBLIO: 

In questi giorni a tutti gli utenti del web ( e email) arriveranno centinaia di e-mail con la richiesta della presa visione e dell’accettazione del nuovo regolamento attuativo anche sul diritto all’oblio: ovvero la regolamentazione del diritto dell’utente di essere dimenticato dal gestore dell’informativa sui servizi/prodotti commercializzati.

Ma cosa è e come funziona il diritto all’oblio?

Questa definizione è stata creata dalla Corte di Cassazione e si definisce come “il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”.  In parole povere grazie a questo diritto, tutti possono chiedere che non vengano divulgate notizie lesive della propria reputazione, dopo che dai fatti è trascorso un determinato lasso di tempo e che tali episodi non sono stati richiamati alla cronaca.

Con l’introduzione del GDPR il diritto all’oblio, concepito per proteggere reputazione e privacy delle persone, permette all’utente di  richiedere che tutte le informazioni su di lui che vengono detenute a qualsiasi titolo ( anche precedentemente autorizzate dallo stesso) vengano cancellate o dimenticate. Inoltre sarà possibile richiedere la cancellazione dei dati e delle informazioni presenti online quando queste non sono più necessarie o quando l’interessato revoca l’autorizzazione. Ad esempio se ho dato le mie informazioni, necessarie al compimento di un viaggio che ho effettuato nel 2017; queste informazioni erano strutturali alla partecipazione a quel viaggio. Oggi, se vengo ricontattato dall’Agenzia di Viaggi che mi ha fatto partire nel 2017 per propormi nuovi viaggi nel 2018 posso richiedere che vengano cancellati i miei dati a suo tempo correttamente dati e detenuti perché non sono più interessato a proposte di viaggio da quell’Agenzia. il diritto all’oblio non viene applicato solo nei casi in cui ci sia undiritto di cronaca ( prevalente sul diritto all’oblio) oppure un obbligo legale da adempiere o motivi di ricerca scientifica, storica o legata al mondo della sanità.

I CONSIGLI DEL GARANTE

Il GDPR avrà un impatto su enti e imprese, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo e legale. Cosa si deve fare, dunque, per arrivare pronti al 25 maggio 2018, data in cui il GDPR diventerà operativo in tutti i paesi dell’Unione europea? Le prime linee guida arrivano dal Garante, che ha suggerito alle Pubbliche Amministrazioni tre priorità: la designazione in tempi stretti del Responsabile della protezione dei dati (o DPO – Data Protection Officer); l’istituzione del Registro delle attività del trattamento, dove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate, e la notifica delle violazioni dei dati personali, i cosiddetti Data Breach.

Quest’ultimo punto appare particolarmente delicato: a oggi trascorrono circa 205 giorni tra la violazione dei dati e il momento in cui l’ente o l’azienda ne viene a conoscenza. Il GDPR stabilisce che i titolari dei trattamenti saranno obbligati ad avvisare l’Autorità di Controllo entro 72 ore.

L’adeguamento, dunque, deve essere tecnologico, ma anche nell’approccio al problema e nella struttura organizzativa. A partire dalla nuova figura del DPO, che ha un ruolo dalle molte sfaccettature: deve infatti avere competenze normative, tecniche, comunicative e una profonda conoscenza dell’organizzazione del settore in cui si trova ad operare. Si tratta di una figura nuova, ancora poco diffusa e a breve molto richiesta.

LIBERTÀ DEGLI STATI E PAESI EXTRA UE
Esistono dei campi d’azione in cui il regolamento cede il passo alla normativa nazionale, laddove manca un’armonia a livello sovranazionale. Ad esempio i concetti di “giornalismo” e “libertà di espressione” continueranno a variare da uno Stato membro all’altro, così come la gestione dei dati elaborati ai fini della sicurezza nazionale di uno Stato. Guardando nello specifico all’Italia, in ambito trasparenza, la nuova disciplina del FOIA sembrerebbe doversi conciliare con il Regolamento, ma non si dice come.

Per avere maggiore chiarezza si dovrà attendere l’entrata in vigore del GDPR: la successiva istituzione del Gruppo dei Garanti porterà i diversi Garanti nazionali a dialogare e cooperare per stabilire le linee guida da seguire per l’applicazione corretta delle prescrizioni del Regolamento.

 

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Infine, un’importante novità riguarda i Paesi situati al di fuori dell’Ue, verso i quali è vietato il trasferimento dei dati, se non a determinate condizioni (consenso esplicito del diretto interessato o sussistenza di standard di sicurezza adeguati). Inoltre, anche le imprese straniere dovranno adeguare la propria privacy policy al Regolamento Europeo, se vorranno continuare a operare all’interno dell’Ue.

Discorso a parte invece per i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, tra cui è entrato in vigore il Privacy Shield, un accordo che si propone di tutelare i diritti alla privacy di ogni persona residente in EU, i cui dati vengano conservati o trasferiti negli USA. In parallelo, l’accordo offre un quadro legislativo più chiaro alle aziende che si occupano della conservazione dei dati di cittadini europei negli Stati Uniti.
L’applicazione operativa del GDPR si presenta come una grande opportunità di sviluppo e di miglioramento organizzativo per tutti coloro che gestiscono dati personali.
Il GDPR è composto da undici capitoli per un totale di centottantasette pagine ma in una ventina di pagine del GDPR, nell’omologo Capo III composto da 5 sezioni, dall’articolo 12 all’articolo 23, sono trattati i diritti dell’interessato non molto diversamente da quanto già sappiamo dal DLvo 196/2003: da notare che, per quanto riguarda l’informativa, i contenuti, più ampi, sono elencati in modo tassativo così come i diritti all’accesso dei propri dati personali.
Le innovazioni più rilevanti nei diritti riguardano invece:
• il diritto alla cancellazione, ormai più noto come “diritto all’oblio”,
• il diritto alla portabilità dei dati,
• il diritto all’opposizione a processi decisionali automatizzati compresa la cosiddetta “profilazione”: quando con immediatezza, non appena chiediamo una qualche semplice informazione sul WEB, il nostro schermo è invaso da concrete offerte commerciali intese a soddisfare la nostra curiosità, inviti da cogliere al volo che sembravano lì ad aspettare solo noi.
Altra cosa riguarda i doveri delle imprese in special modo per quanto riguarda le responsabilità. Per efficace analogia è importante fare riferimento al diritto alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ben più noto in Italia con la abrogata 626/94 oggi sostituita dal 81/08, in cui la responsabilità principale ricade sul Datore di Lavoro che, con la propria organizzazione, attenua se non riesce ad eliminarlo del tutto il rischio di infortunio o di malattia professionale di lavoratori. La vera e dirimente differenza tra il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) richiamato nel GDPR e il RSPP del 81/08 è che il primo non fornisce solo consulenza, ma assume responsabilità operative del sistema di tutele, dovendo infatti verificarne anche la corretta attuazione (art. 39).
Inoltre, il  nuovo Regolamento introduce in modo del tutto analogo il concetto di rischio, attribuendo al Titolare del Trattamento la responsabilità di tutelare i dati personali a lui affidati, valutando appunto il rischio di perdita dei dati (data leak) in ogni fase del trattamento affidatogli, progettando ed implementando la propria struttura organizzativa secondo le best practice e i migliori standard di gestione del rischio, come già ampiamenti trattati dalle norme tecniche di riferimento, tra tutte le ISO 9000 per i sistemi qualità, le ISO 31000 per la gestione del rischio, IEC/ISO 27000 per la ICT.
Appare superfluo ricordare che, come in ogni sistema di gestione del rischio, dopo la fase di assessment sarà necessario attivare le fasi di prevenzione (Data Loss Prevention) e di protezione in caso violazioni e divulgazione dei dati personali (Data Breach Protection). L’approccio proattivo del GDPR si fonda sulla responsabilizzazione (accountability) dei titolari che, tenuto conto della natura, del settore di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, rende operative le misure tecniche e organizzative più adeguate– non solo – per garantirne la compliance ma anche di renderla documentata per eventuali audit esterni.

Infine, ricordiamo che l’informativa è sempre preventiva del trattamento e deve essere aggiornata al cambiare delle regole e/o delle finalità e, in caso di marketing, occorre anche esplicito consenso.

 

 


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come aprire partita iva impresa o libero professionista

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Come aprire partita iva impresa o libero professionista

aprire-partita-iva-agenzia-delle-entrateScopri come aprire la partita Iva in modo facile e con tutte le informazioni per la tua impresa o se vuoi esercitare come libero professionista. Per i liberi professionisti, gli Artigiani, negozianti, a tutti occorre la partita Iva; ma quali sono i vantaggi e le spese per aprire la partita Iva, come aprire una partita Iva, come conoscere  il giusto codice Ateco applicabile e quali sono tutti gli adempimenti per agenzia delle Entrate, oppure con regime dei minimi per aprire una partita Iva  giovani ?

Tante domande necessitano di altrettante risposte e spesso, soprattutto per i giovani inizia una affannosa ricerca per individuare la tipologia migliore di regime applicabile per iniziare a lavorare in modo autonomo. Iniziamo con il dire che la partita Iva è un codice di 11 cifre che viene attribuito ad ogni individuo o azienda che ne faccia richiesta e serve per identificarsi all’agenzia delle entrate come lavoratore autonomo produttore di reddito d’impresa o professionale. Dopo di che si si dovrà iscrivere alla gestione Inps dei commercianti, artigiani o lavoratori autonomi ( Inps gestione separata) mentre per coloro che godono di  una cassa previdenziale  autonoma questo passaggio sarà diretto all’iscrizione presso la propria cassa previdenziale ( avocati, Inarcassa per ingegneri e geometri, Enpam per i medici etc)

Aprire una partita Iva, oggi, è un’operazione relativamente semplice da effettuare per via delle semplificazioni introdotte grazie all’utilizzo di Internet; è infatti sufficiente seguire questo link per approdare a un’ apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate per trovare l’ufficio competente e per  scaricare i moduli necessari, che saranno inoltrati per via telematica. La procedura effettuata direttamente dall’utente per l’iscrizione non ha alcun costo.

Questo invece il modello AA9_12 che puoi tranquillamente scaricare visionare, compilare  e presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate competente in modalità cartacea per aprire la tua partita Iva.

Tuttavia, quando si deve iniziare una nuova attività, sono molti i dubbi e le problematiche da affrontare per valutare bene vantaggi e svantaggi ma soprattutto i costi, a volte anche considerevoli che  mantenere una partita Iva può comportare nel tempo specialmente se non utilizzata.

A volte infatti si apre una partita Iva e la si lascia li in stand by senza preoccuparsi del fatto che l’apertura comporta delle dichiarazioni da effettuare  e a volte se non si inquadra bene il regime adottato  e si fa la scelta sbagliata, anche problemi con gli studi di settori, dichiarazioni non presentate e tante altre problematiche che possono comportare grosse seccature.

Alcune tipologie di attività ( reddito d’impresa) prevedono inoltre l’iscrizione alla Camera di Commercio e registro imprese , le professioni artigianali prevedono l’iscrizione all’artigianato con determinati requisiti  e il pagamento dei diritti camerali ogni anno a cui occorre poi aggiungere tutte le spese inerenti la gestione dei libri contabili.

Per questo attività di solito almeno l’inizio attività necessita di una consulenza di un commercialista che possa dare le giuste informazioni anche in termine di inquadramento corretto ( esempio regime dei minimi o creazione di una srl s) analizzando insieme l’opportunità avuta ( il motivo per cui si apre una partita Iva)  le caratteristiche specifiche, il fatturato e possibilmente anche un budget di costi e ricavi presunti . Il commercialista guida anche sull’assolvimento dei vari adempimenti fiscali e contributivi obbligatori derivanti dall’attività esercitata e in accordo al regime prescelto.  Il calcolo di convenienza infatti fa fatto analizzando a 360 gradi anche i costi futuri legati alla situazione specifica e non semplicemente basandosi su regole generiche trovate sui vari forum di internet conosciuti chissà dove e chissà per quale soggetto.

Le situazioni analizzate su internet non sono adattabili  per tutti; chi apre un’attività deve conoscere le regole adottabili per la sua situazione specifica; analizzarle con un esperto commercialista del settore e poi valutare la sua scelta.

Pur conoscendo lo scarso budget di chi inizia uno start up è sicuramente preferibile  affidarsi a una consulenza specifica in fase iniziale dell’attività per poi risparmiare nella successiva gestione degli adempimenti, magari gestendo in proprio la fatturazione e una sorta di contabilità come accade ad esempio nella console telematica fattura 24 che fornisce anche servizi gratuiti.

 Le imposte applicate sul reddito di lavoratori autonomi ed imprese sono corrispondenti a Irap e Irpef: entrambe queste imposte variano in proporzione al reddito dichiarato, incidendo per circa il 35 % del fatturato. Nel regime dei minimi  e nel forfettario esiste una forma agevolata che consente una tassazione forfettaria, la non applicazione dell’Iva e dell’Irap. Ad esempio il regime forfettario non sempre risulta conveniente soprattutto perché fissa in maniera definita ( in percentuale) il pagamento di imposte e contributi e non permette la detrazione di costi che potrebbero far pagare meno tasse così come la detrazione dell’Iva sugli acquisti pagata.

Pertanto il regime forfetario conviene a chi non ha proprio nulla da detrarre sia relativamente all’Iva sia ai costi; viceversa chi sostiene entrambi  nell’esercizio della propria attività deve sempre attentamente valutare la scelta del regime,  tenendo conto di tutti i possibili variabili parametri.

Ma è sempre necessaria la partita Iva per accettare un lavoro ad esempio di basso reddito? Decisamente no! Come già abbiamo affrontato in precedenza in tutte quelle occasioni in cui viene richiesta una   collaborazione occasionale spot  è possibile emettere una ricevuta con ritenuta d’acconto evitando quindi l’apertura della partita Iva con un elevato rapporto beneficio costi/tempo impiegato; in altri casi specifici è possibile invece utilizzare la ricevuta per diritti d’autore soddisfacendo in questo modo i propri rapporti con il fisco.

Solo coloro che percepiscono un reddito d’impresa o di lavoro autonomo continuo nel tempo sono obbligati ad avere una partita Iva.

codice-atecoAvere una partita Iva significa anche entrare nell’ottica di possedere uno spirito imprenditoriale e conoscere i requisiti necessari e tutti i costi che bisognerà sostenere. Non si può infatti entrare nel mondo del lavoro autonomo pensando di diventare un dipendente di se stessi o di continuare ad essere dipendente se si proviene ad esempio da quella tipologia di lavoro.

Capire prima di tutto le proprie capacità di successo che si concretizzano nella capacità di creare fatturato. Il fatturato è sempre la chiave principale. Non ci si deve soffermare nell’analisi dei soli costi poiché un’attività va vista nel suo insieme. Il Fatturato è la chiave per garantire la copertura futura di tutti i costi e ambire a un reddito giusto e commisurato alla qualità e quantità dell’impegno impiegato nella propria azienda. Ad esempio l’investimento iniziale magari sui costi pubblicitari o di creazione della struttura ( mobili ufficio, attrezzature) sicuramente inciderà molto nel budget ma se ben canalizzato potrà produrre maggior fatturato quindi una copertura garantita dei costi di start up.

Per questo la figura del commercialista è importante, poiché un bravo professionista sarà in grado di guidare l’imprenditore/professionista nell’analisi di tutte le variabili che possano garantire un fatturato possibilmente stabile e sicuro e con buone garanzie di incasso non sempre un elemento sicuro nella economia moderna.

Anche la previdenza è un elemento importante da comprendere. Sostenere i contributi Inps o di casse autonome è sicuramente un fardello più o meno pesante e spesso indigesto per chi avvia un’attività. Ma poter beneficiare di una pensione futura è comunque un elemento importante da considerare anche se avanti nel tempo. L’iscrizione Inps è obbligatoria per le ditte individuali esercenti redditi d’impresa o artigianali ed è soggetta ad iscrizione ( modello AC Camera di Commercio) e grava come contributo fisso per un importo annuo di circa € 3.600,00 suddiviso  in quattro rate annuali scadenti il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio dell’anno successivo; previsto anche un contributo in percentuale che varia dal 20,09% al 21,09% al superamento del reddito minimo di €14.334,00.

Mentre per i professionisti senza cassa è prevista l’iscrizione alla gestione separata Inps attualmente al 31,72%  commisurata al reddito dichiarato. I contributi minimi usufruiscono di uno sconto ulteriore ( il primo riguarda la percentuale di forfetizzazione che viene calcolata in base all’attività dichiarata) pari al 35%.

 


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nuovi franchising americani: Anytime fitness

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      investire in nuovi franchising  americani di successo:

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sono già oltre quota 4000 nel mondo! 

VUOI ESSERE IL N.4001 in Italia? ANYTIME FITNESS FESTEGGIA L’APERTURA DELLA SUA PALESTRA N. 4000 NEL MONDO

Nuovi franchising americani: Anytime Fitness si consolida e conferma come il centro fitness in più rapida crescita al mondo da 10 anni. Il 16 Marzo a Shangai è stata aperta la palestra n. 4000 e già si proietta per ulteriori aperture in Marocco. Il Franchise si conferma in ottima salute e sta già lavorando per aprire almeno una nuova palestra in Antartide per raggiungere l’ambizioso obiettivo ai diventare il primo franchise nella storia con sedi in tutti e sette i continenti.

“La nostra missione è di ‘migliorare l’autostima del mondo'”, ha affermato Chuck Runyon, CEO e co-fondatore di Anytime Fitness. C’è da credere in un uomo che è riuscito in soli dieci anni ad aprire 4000 palestre in più di 30 paesi in tutti e sette i continenti. Ognuna di quelle palestre non rappresenta solo uno stile di vita salutare e un modo per mantenersi in forma 24 ore su 24 in piena liberà e sicurezza ma anche centri di aggregazione, vere e proprie comunità di individui che vivono uno stile di vita più sano, sono più felici e più attivi. Questa è la filosofia di Anytime Fitness, la crescita anche in Cina per migliorare la stima di sé stessi e del mondo, aiutare il cambiamento delle vite.

In Cina l’hanno detto e l”hanno fatto! Sono entrati nella storia di Anytime Fitness con il numero tondo 4.000

Orgogliosi di aver affrontato questo viaggio per un migliore stile di vita. Con enorme soddisfazione e un forte aiuto della comunità Anytime Fitness, un team affiatato che ha spinto, ha sfidato le avversità, ha combattuto contro il tempo e non ha mai accettato un ” NO” come risposta. Il n. 4000 è dedicato a tutti quelli che hanno trasformato la paura in fede e che hanno ribaltato i problemi in opportunità

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condhotel significato decreto attuativo cosa sono e quali opportunità

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condhotel significato decreto attuativo cosa sono e quali opportunità

Una grande novità in Italia è l’avvento della formula condhotel che, dopo un notevole successo ottenuto in tutta Europa ( e nel paese natio gli Stati Uniti). molte sono le perplessità legata a questa scelta, una fra tante è l’ipotesi in cui la struttura alberghiera possa fallire e con essa il dubbio amletico dell’investimento effettuato (camera acquistata) in base alla formula condhotel. Il privato, infatti, nel caso in cui fallisca l’albergo in cui ha acquistato una camera continuerà ad esserne l’unico proprietario. Esistono comunque anche altre possibilità per attuare la formula del condhotel: una delle più comuni è quella che prevede la possibilità di acquistare una quota per diventare proprietari di una camera d’albergo. In questo ultimo caso sarebbe possibile usufruire di questa formula anche solo in alcuni  periodi dell’anno attraverso la multiproprietà ( formula timesharing).

Il Condhotel rappresenta oggi quindi una via di mezzo tra abitazioni e camere d’albergo. Una moda catturata dal  nord Europa e dalla Spagna, che potrebbe di fatto essere precursore di una importante riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti e della diversificazione dell’offerta turistica. 

Come funziona la formula del Condhotel

Attraverso questa formula, il proprietario di un albergo vende una camera dell’hotel provvista di cucina ed otterrà quindi una completa autonomia come se fosse nella propria casa. L’acquisto è sottoposto all’impiego specifico per propri fini esclusivi ( ad esempio per trascorrere le vacanze estive o natalizie) ma potrà anche ricederla in affitto nei periodi in cui non la usa , affidando l’incarico al gestore della struttura alberghiera, con cui dividerà il guadagno totale.
I benefici, da un lato riguarderebbero molti turisti particolarmente affezionati a un hotel o a un luogo di vacanza, dall’altro gli albergatori che potrebbero incamerare risorse da investire sullo svecchiamento delle strutture con ampi spazi legati alla fedeltà turistica di molte famiglie che per abitudine scelgono ogni anno di trascorrere le vacanza nella medesima località e nella medesima struttura alberghiera (i turisti seriali). Il vantaggio di tale operazione per il privato si concretizzerebbero nell’opportunità di evitare i costi legati all’acquisto e alla gestione della proprietà di una seconda casa e, al contempo, dalla facoltà di godere in via esclusiva di una stanza che, quando non utilizzata, può essere proficuamente riassegnata in gestione alla struttura alberghiera.
Il decreto prevederebbe  la possibilità di utilizzare fino al 40% dei volumi dell’albergo ristrutturato, per camere, suite o mini appartamenti collocabili come proprietà privata all’interno dall’albergo. I proprietari, a loro volta, potranno godere dei servizi offerti dalla struttura alberghiera.

Il condhotel a l ivello giuridico

Giuridicamente per condhotel intendiamo degli edifici che  costituiscono di fatto un condominio, ma in concreto vengono gestiti come alberghi, in quanto ne offrono le prestazioni tipiche, ovvero l’alloggio e i servizi strumentali ad esso collegati (room service, help desk, pulizia giornaliera).
Una prima definizione da parte del legislatore italiano è contenuta nel Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito nella Legge n. 106/2014, cd. Legge “Sblocca Italia”) che all’art. 31 descrive i condhotel quali “esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati”.


La Legge Sblocca Italia non ha tuttavia introdotto la regolamentazione analitica del nuovo istituto, demandando a tal fine ad un successivo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni) che ne stabilirà in maniera dettagliata le condizioni di esercizio; in particolare, il decreto prevedrà i criteri e le modalità secondo le quali, qualora un condhotel sia realizzato mediante interventi su esercizi alberghieri già esistenti, possa essere rimosso il vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della anzidetta quota di unità abitative a destinazione residenziale; nell’art. 31 l. n. 106/2014 viene inoltre specificato che, se sono stati concessi contributi o agevolazioni pubbliche, il vincolo può essere rimosso solo previa restituzione degli stessi; si prevede infine che le Regioni e le Province autonome sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti a quanto stabilito nel previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Da un’attenta analisi è facilmente ipotizzabile che al proprietario di una struttura alberghiera è consentito di alienare talune stanze dell’hotel, per una percentuale non superiore al 40% della superficie complessiva dell’immobile, a condizione che le camere oggetto del contratto siano dotate di servizi tali da renderle autonome e indipendenti; a sua volta, della stanza alienata l’acquirente potrà disporre in diversi modi: sarà possibile utilizzare il locale in via esclusiva, come residenza estiva, con la possibilità di fruire delle prestazioni alberghiere durante il soggiorno, ovvero l’acquirente potrà scegliere, nei periodi di non utilizzo, di locarlo a terzi, dando incarico alla struttura alberghiera di gestire la locazione, dividendo al 50% il ricavato.

Inoltre, il privato che acquista una stanza, può cambiarne la destinazione d’uso in residenziale, usarla come casa per le vacanze o affittarla ai turisti; un potente strumento rivolto a coloro che possono premettessi lunghi periodi di vacanza e che amano trascorrerle in una precisa località.
Ovviamente un albergo per diventare Condhotel, deve essere full service, ossia deve avere il ristornate, la lavanderia e tutti quei servizi di cui chi acquisterà la camera o la suite potrà avvalersi.
Il Decreto Art Bonus (D.L. 83/2014) ha introdotto i Condhotel nell’ordinamento, ma è stato il Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014) a dare una definizione più dettagliata, demandando la loro regolamentazione a un D.P.C.M. successivo, atto a stabilire le condizioni di esercizio, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri, per passare limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale.
Forte impulso alla realizzazione di Condhotel è giunto dalla sentenza n.1 del 14/01/2016 della Corte Costituzionale, che riconosce allo Stato un potere di indirizzo nei rapporti con le Province autonome di Trento e Bolzano. La sentenza ha un peso rilevante, poiché corrobora la figura giuridica del Condhotel e le stesse Province hanno affermato che la normativa statale potrebbe invadere la competenza legislativa delle Regioni in materia di turismo, urbanistica, commercio ed esercizi pubblici.

Questi gli elementi obbligatori del Condhotel:

  • Presenza della portineria unica per tutti colori che usufruiscono del condhotel: sia gli ospiti della struttura che i proprietari delle unità abitativi ad uso residenziale.
  • Gestione unitaria ed integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle suite e delle unità abitative.
  • Esecuzione di un intervento di riqualificazione all’esito del quale venga riconosciuto all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle.

Viene demandata alle Regioni la disciplina  e le modalità per autorizzare l’esercizio dei condhotel nel rispetto della legge e delle disposizione del DPCM.

Resta un dubbio anche sull’ambito di applicazione. La norma fa infatti riferimento ad esercizi alberghieri esistenti. Non si capisce bene se questi debbono essere in attività, oppure sia cessata e possano tuttavia essere oggetto, mediante la conversione di Condhotel, di riqualificazione e riavvio dell’attività e inoltre altre perplessità derivano dal fatto che ci deve essere una distanza massima di 200 metri tra la struttura condominiale e la struttura ricettiva che eroga anche i servizi. 200 metri, in linea d’aria, sono una distanza importante che rischia di far perdere la gestione unitaria e lasciarla solo sulla carta.

Un ultimo aspetto riguarda il rapporto tra il proprietario dell’unità immobiliare con destinazione residenziale e la struttura ricettiva. L’unità immobiliare può essere considerata a tutti gli effetti come una abitazione dove è possibile avere anche la residenza o il domicilio? 


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Società Sportiva Dilettantistica lucrativa commerciale

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Società Sportiva Dilettantistica lucrativa  commerciale

Dalla Legge di Bilancio 2018 novità assoluta la nuova SSDL diventa profit e coinvolge i contratti sportivi .

Attesa da molti e finalmente arrivata con la legge di bilancio 2018 la SSDL ovvero società sportiva dilettantistica lucrativa esordisce nel panorama delle società  toccando sia la parte istituzionale/commerciale dello sport sia la parte dei compensi ma analizziamola in dettaglio:

Andiamo per gradi per comprendere quali sono queste novità e cosa cambia per le SSD introducendo importanti novità nel settore sportivo dove esistono  leggi e norme da rispettare al fine di garantire che l’attività sportiva venga condotta nella totale legalità e sicurezza,. La novità assoluta è che per  la prima volta, viene inserito un soggetto giuridico commerciale all’interno della categoria “Enti sportivi” registrati al CONI. ma quali sono le novità sul piano pratico che la disposizione porta con sé e che

che hanno spinto anche la Virgin Active a trasformarsi a Gennaio 2018 in SSDL Spa? ( Non molti sanno che la SSD non necessariamente può essere costituita sotto forma di SRL ma anche come Spa o società Cooperativa)

Attenzione: Non tutti gli EPS e federazioni al momento ( Marzo 2018) accettano di affiliare le SSDL quindi sarà opportuno verificare la possibilità di affiliazione alla propria federazione o   EPS di riferimento 

Cosa Cambia?

Gestire  palestre e centri sportivi con una SSDL lucrativa anziché ordinaria ( no profit) rappresenta è sicuramente adottare un importante compromesso  che consente una discreta serenità per chi normalmente gestisce un’attività sportiva no profit perché a fronte di determinati compromessi( pagamento Iva e IRES) consente una maggiore tranquillità fiscale e importanti  benefici.

Vediamo insieme una tabella riassuntiva delle principali differenze:

       SSD ORDINARIA  NO PROFIT               SSD L  LUCRATIVA
 1) Decommercializzazione dell’attività istituzionale,

non paga Iva sulle quote dei membri iscritti.

2) Iva 22% sulla parte commerciale

3) Ires sul 3% dell’attività commerciale

4) Compensi sportivi Tax free e Inps free fino

all’ammontare di € 10.000

5) Divieto di divisione di utili e di lucro

6) Amministratore solo in una SSD impossibilità

di avere incarichi in altre SSD

7) iscrizione a EPS o Federazione riconosciuta

dal CONI

1) Paga Iva  10%sulle quote dei membri iscritti.

2) Iva 22% sulla restante parte commerciale

3) Ires 50% sul reddito

4) Compensi gestiti come CO.CO.CO soggetti a

Enpals al 50% per 5 anni.(*)

5) Possibile dividere utili e avere  lucro.

6) Amministratore solo in una SSD impossibilità

di avere incarichi in altre SSD.

7) iscrizione a EPS o Federazione riconosciuta

dal CONI

ATTENZIONE: Prima di valutare la possibile trasformazione della SSDL no profit in lucrativa è bene sapere che non sarà possibile trasformare SSD che hanno già operato usufruendo di benefit e agevolazioni fiscali e previdenziali ( es 398) poiché  questa operazione legalizzerebbe di fatto tutto l’operato pregresso  diventando una divisione di utili pertanto sarà possibile operare la suddetta modifica solo se la SSD non ha mai operato i regime agevolativo. Viceversa chi volesse trasformare la SRL in SSD ( operazione fattibile nell’ambito di società di capitali aventi stessa natura giuridica) dovrà accertarsi che l’amministratore no abbia incarichi in altre SSD di qualsiasi tipologia ( lucrative o non ) essendo questo un parametro essenziale, previsto dalla normativa e approvato dal consiglio del notariato quindi vincolante per tutti  i notai.

(*)N.B. per l’applicazione dell’abbattimento al 50% inps/Enpals  per le SSDL dovrà essere emessa una circolare esplicativa dell’Inps che autorizza e rende i codici per la corretta applicazione. Fino alla data di emanazione delle circolare esplicativa sulle prestazioni si dovrà corrispondere l’importo per intero (100%) e si avrà diritto ad un credito Inps nella misura del 50% del versato in più da recuperare successivamente.  

Le collaborazioni sportive ed i nuovi adempimenti.

La Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) ha stabilito ai commi 358-360 che le collaborazioni rese per fini istituzionali da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.).

Per le nuove società sportive lucrative, invece, le collaborazioni sportive sono inquadrate come redditi di lavoro dipendente.

Quali sono queste “collaborazioni sportive”?
La natura esatta ancoera non la conosciamo poichè  sarà il CONI ad esprimersi con apposita circolare e individuando in maniera analitica le caratteristiche per poter applicare correttamente i contratti di collaborazione ma in linea generale ci riferiamo a  tutte quelle collaborazioni non professionali rese nell’ambito delle finalità istituzionali ( Amministrativo gestionale al desk, club manager, assistent manager ) che collaborano con la Società Sportiva.

Possiamo quindi far rientrare in questo ambito le seguenti collaborazioni:

  • Istruttori e tecnici;
  • Esercizio diretto di attività sportiva (atleti, ecc.);
  • Collaboratori amministrativo-gestionali non professionali;

Inquadramento fiscale delle collaborazioni sportive

-> Per le  Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche No profit ( SSD ordinarie) 

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi. Il Limite previsto dei 7.500 euro viene incrementato a 10.000 euro.

-> Per le società sportive dilettantistiche lucrative (SSD L) 

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Pertanto le ASD e SSD no profit , le cui collaborazioni sportive restano inquadrate secondo i redditi diversi, quindi non tassabili fino a 10.000Euro (7.500 fino al 2017), mentre  “le lucrative” avranno una disciplina diversa i cui collaboratori risultano di fatto come lavoratori.

Quali sono gli adempimenti per i CO.CO.CO da fare dal 1/1/2018?

Se tale impostazione risulterà mantenuta anche dopo una circolare del CONI che dovrebbe arrivare a breve, gli adempimenti che tuttavia ad oggi risultano obbligatori dal 1/1/2018, per tutti gli atleti, istruttori e collaboratori amministrativi (anche se si corrisponde un cedolino paga a Zero), sono rappresentati da:

  1. Istituzione ed iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di tutti i collaboratori sportivi;
  2. Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego del rapporto di collaborazione;
  3. Rilascio del cedolino paga invece che ella consueta ricevuta compensi.

nei prossimi giorni continueremo comunque a darvi novità in merito a questo nuovo adempimento.

Le società sportive dilettantistiche sono il motore principale dell’investimento nello sport e per questo motivo sono agevolate da parte del fisco (se ne ricorrono i presupposti) ma questo non deve tradursi in un costo sociale rischiando in questo modo di portare al collasso un settore che già risente enormemente della crisi che spesso si combatte sulle tariffe applicate.  A complicare le cose è poi intervenuta  poi la deliberazione del CONI n. 1566 del 20/12/2016

Icona

delberazione CONI 1566 - 20 dicembre 2016 415.09 KB 2573 downloads

elenco discipline sportive ammesse dal CONI con identificazione di numero d'ordine...
che dopo quattro mesi ancora lascia molte perplessità dubbi e domande che meritano una risposta immediata e precisa.




CO.CO.CO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ATTENZIONE: le collaborazioni, sia sportive che amministrativo-gestionali rese a fini istituzionali alle “società sportive dilettantistiche lucrative” potranno essere gestite in questo modo solo a tre principali condizioni:

  1. che ci sia un direttore tecnico disciplinato dal CONI nella struttura specifica ove si esercita l’attività di palestra;
  2. che le attività sportive praticate siano tra quelle disciplinate dal CO.NI:
  3. che sussista l’affiliazione al CONI tramite un E.p.s.  o una federazione.

Mentre per le  associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative conosciute dal CONI, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), D.P.R. n. 917/1986 fino a  10mila euro . Sono confermati gli altri benefici previsti in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa: esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali, qualunque sia l’ammontare del compenso erogato. Per importi superiori a euro 10.000 annui si applicherà invece la tassazione sostitutiva pari alla prima aliquota Irpef (oltre alle addizionali comunali e regionali), a titolo di imposta per importi complessivamente inferiori a euro 30.658,28 e a titolo di acconto per importi superiori.
I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono invece come detto in precedenza redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 dello stesso D.P.R. con conseguente trasmissione della comunicazione di inizio attività presso il centro sportivo e l’iscrizione, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ( Empals)  istituito presso l’INPS..
In entrambi i casi non si applica la disciplina sulle “collaborazioni organizzate dal committente” di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 (trasformazione in contratto di lavoro subordinato) .

Sarà lo stesso CONI con apposita circolare esplicativa a definire  tutte le attività considerate necessarie allo svolgimento dei fini istituzionali per le diverse federazioni e enti affiliati.

Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 205/2017, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Ovviamente in assenza di continuità e abitualità nell’esecuzione le prestazioni lavorative possono rientrare in due discipline oggi coesistenti e con lo stesso tetto massimo annuo di compensi percepibili (5mila euro) da ogni lavoratore

A) prestazione occasionale”, disciplinata dall’art. 2222 c.c. con applicazione della ritenuta Irpef a titolo di acconto pari al 20% del compenso concordato, obbligo di dichiarazione dei redditi, tranne nei casi di esclusione previsti, obbligo di contribuzione presso la Gestione INPS-ex ENPALS).
A) “lavoro accessorio” (L. 96/2017) che con il contratto telematico di prestazione occasionale ha sostituito l’ abrogata normativa sui “voucher”, con retribuzione oraria e contribuzione fisse, gestite tramite l’INPS.

In conclusione, di fatto è stata approvata  una valida alternativa giuridica che possa rappresentare un compromesso in ambito sportivo tra l’attività commerciale pura ( di fatto esercitata  dalla srl ) e l’attività istituzionale no profit pura ( esercitata dalla ASD/SSD) che porrà le basi per una riforma organica di tutto il settore sportivo dilettantistico creando di fatto la nuova società sportiva dilettantistica lucrativa commerciale per professionalizzare tutto il settore dello sport e dando la possibilità di rendere questo settore ” imprenditoriale  senza assoggettarlo al divieto di distribuzione di utili.

In particolare  la nuova società  entrerà nel mondo imprenditoriale e potrà nel contempo usufruire di regole molto più chiare, definendo criteri e principi  per godere delle agevolazioni fiscali ma anche  per i rapporti di lavoro nello sport altro tallone d’achille presente nel settore sportivo   dilettantistico.

Sicuramente le intenzioni iniziali saranno smentite man mano che ci si avvierà a una concreta definizione della normativa ma il concetto stesso che potrebbero emergere nel mondo sportivo soggetti imprenditori che possono fare legalmente fare profit e nel contempo essere  riconosciuti dal registro CONI rappresenta sicuramente una novità assoluta che vale la pena di seguire da molto vicino.


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telemarketing outbound cos è vendita telefonica i trucchi

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Telemarketing outbound cos è – vendita telefonica- i trucchi per un’efficace strategia di vendita 

Telemarketing outbound, la vendita telefonica e i trucchi per un’efficace strategia di vendita.

Alcuni imprenditori ritengono che  il Telemarketing sia ormai “ acqua passata”, una storia vecchia e finita o addirittura deleterio mentre quelli che guardano più in là del loro naso non possono davvero farne a meno, bene comprendendo le enormi potenzialità se ben gestito e improntato come strumento di marketing incontrastato.
Questo perché, se è vero che molte persone al giorno d’oggi sono “ infastidite” dalle chiamate selvagge a tutte le ore e non è anche vero che, nonostante il periodo difficile per i consumi e il commercio in genere, la soddisfazione delle aziende nella attività di telemarketing non è ma rimane stabile, se non addirittura in miglioramento. Questo comporta che le aziende hanno un crescente grado di soddisfazione che, tra l’altro, aumenta con l’incremento del giro di affari delle aziende. In poche parole, più le aziende sono grandi, più crescono, e più ne fanno uso!

Allora quando e dove fallisce il telemarketing?

Come tutte le cose il telemarketing è un potente strumento ma deve essere usato nel modo giusto. E’ come dire salgo su una Ferrari ma non so guidare oppure ho paura delle alte velocità. Se voglio l’adrenalina della potenza devo saper condurre il gioco nel modo giusto. Un’azienda che improvvisa un telemarketing sperando di rilanciare un prodotto di scarso valore o proposto nel modo sbagliato ottiene un effetto contrario ovvero penalizza il brand aziendale con effetto domino negativo sul passa parola.

Progettare un prodotto/servizio e renderlo accattivante

Il primo importante elemento per un successo di vendita tramite telemarketing è sicuramente poter proporre un prodotto/servizio qualitativo e accattivante.
Pertanto prima di proporsi al pubblico è necessario sviluppare da parte dell’azienda un prodotto che abbia le caratteristiche giuste per poter intrigare il potenziale cliente e spingerlo all’appuntamento o all’acquisto. Qualsiasi prodotto o servizio può essere confezionato in maniera diversa dal solito, nella correttezza della proposta ma condito con un pizzico di mistero o di aspettativa.
Volete un esempio pratico? Se voglio proporre un abbonamento in palestra e normalmente consento di fare una prova gratuita di tre giorni non dirò al cliente che gli sto “regalando” tre giorni di palestra. Perché? Perché se glieli regalo il cliente potenziale non avrà la percezione del valore di ciò che gli sto dando e penserà che quei tre giorni valgono zero!Ho tante cose da fare figuriamoci se ho tempo di andare in palestra! Se invece gli propongo la settimana del benessere e mettersi in forma, con l’ausilio di personal trainer che valuteranno lo stato della sua forma fisica, solo questi tre giorni in quella data specifica e basta, poi non potrai più usufruirne, allora il fattore tempo e “ scadenza” uniti alla sensazione di benessere convincerà il cliente a fare la prova e quindi avrò una buona percentuale di successo per chiudere un contratto annuale. Inoltre lui legherà il concetto di benessere alla mia palestra. Un servizio innovativo non disturba e si pone come telemarketing efficace.

 

Impostare il telemarketing come risorsa per il cliente e non come elemento di disturbo

Fino ad alcuni anni fa questo strumento di vendita non era regolamentato dalla legge, per cui in effetti poteva diventare, in mano ad aziende poco responsabili, uno strumento molesto per chi riceveva le telefonate a qualsiasi orario. Per di più gli operatori telefonici non sempre erano così trasparenti e corretti nella spiegazione delle offerte, per cui le lamentele erano all’ordine del giorno.
In casi del genere si può tranquillamente sostenere che il telemarketing non era alla lunga un sistema di vendita produttivo, anzi facilmente poteva produrre l’effetto opposto, spingendo il potenziale acquirente a rifiutare anche un semplice colloquio telefonico più per principio che per motivi reali.

Ma ora tutto cambiato! Il nuovo codice etico dei call center dall’Associazione nazionale dei contact center in outsorcing (Asso Contact) regola e disciplina questo genere di attività, e prevede ad esempio niente chiamate di domenica o nei giorni festivi, “salvo le eccezioni dovute al regolare adempimenti dei servizi”; le telefonate sono ammesse dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 10 alle 19.
Ma non è questo il punto. Qualsiasi regola serve a poco se il servizio non viene strutturato adeguatamente. Il punto cruciale è sempre il potenziale cliente. Lui è la risorsa ed è una risorsa che spesso e volentieri non conosce il prodotto servizio che stiamo offrendo, non lo capisce o ha altro per la testa. Allora dobbiamo coinvolgerlo nel mondo giusto.
Scegliamo con accuratezza l’orario in cui lui ha disponibilità magari inserendo nel sito internet aziendale gli orari di preferenza in cui essere contattati. Cerchiamo inoltre di acquisire maggiori informazioni sulla persona prima di proporre dobbiamo capire chi è la persona che abbiamo di fronte e quali esigenze può avere. Dobbiamo entrare nei suoi panni per stimolare il suo interesse e fare leva sulla sua curiosità. Molte persone spesso non sono interessate a nulla e non acquisterebbero mai certi prodotti o servizi ma ascoltano esclusivamente per curiosità. E’ un primo passo, un modo per entrare per poi coinvolgere,

Il telemarketing funziona solo se è regolamentato e trasparente, e può essere usato con efficacia per far compiere all’utente una concreta azione di marketing. Per prendere un appuntamento di lavoro business to business (B2B), cioè transazioni commerciali tra imprese.
Inoltre sia nel B2B che nel B2C (rapporto tra impresa commerciale e i suoi clienti), il telemarketing efficace è uno strumento unico che, con una semplice telefonata, ti permette di arrivare dritti allo scopo. Detto ciò bisogna anche dire che, per l’operatore telefonico, effettuare una vendita con questo sistema non è affatto facile! Per questo motivo va formato professionalmente con tecniche specifiche che includono il lato psicologico.

In genere il percorso migliore con il potenziale cliente dovrebbe prevedere:

1.un approccio cortese ed educato al fine di creare un feeling con il cliente evitando di sparare subito ciò che si intende offrire.

2. chiedere se il cliente conosce il vantaggio e i nuovi prodotti mentre si presenta in modo soft al potenziale cliente il prodotto o servizio che si rappresenta.
3. Cercare di suscitare sin da subito interesse e curiosità per poi introdurre con chiarezza le ragioni della telefonata.
4. Indagare con delicatezza sui potenziali bisogni del cliente.
5.Essere preparati alle obiezioni e contrattaccare cercando di suscitare nello stesso tempo interesse. Una sana competizione con il cliente lo porterà a voler approfondire.
6. Chiudere la negoziazione e prendere l’appuntamento.
7. Congedarsi ti educatamente ma lasciando intendere soprattutto dopo aver ottenuto l’appuntamento che in quell’occasione il cliente ha fatto un affare.
Ricordatevi che non è questa la conclusione naturale del contratto. Gli appuntamenti emozionali e i contratti on line sono soggetti al diritto di recesso ovvero un periodo in cui il potenziale cliente può indagare, fare ricerche su internet, riflettere con calma e decidere che ha commesso una sciocchezza quindi ripensarci e recedere. La fase successiva alla chiusura dell’appuntamento ( riconferma ) o del contratto ( firma) sono le fasi più delicate del processo del telemarketing e quindi ad esse andrà data un’attenzione maggiore al fine di creare un sistema efficace che dia sicurezza al cliente di aver fatto la cosa giusta e lo proietti nel vostro business con fiducia e soddisfazione.

 


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iva 74 ter, contabilità agenzia viaggi fatturazione servizi singoli

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Iva 74 ter, contabilità agenzia viaggi fatturazione servizi singoli

Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

I nostri servizi di consulenza aziendale e fiscale sono altamente qualitativi, offriamo qualità e competenza non come l’escapologo fiscale un personaggio astratto e non qualificato che opera con un meccanismo di network marketing ma una vera consulenza professionale al servizio dell’imprenditore.

Turismoefisco by Omnia Consulting vi offre la possibilità di gestire in maniera corretta la vostra azienda dando una risposta efficiente ed efficace ad ogni vostra problematica.

Richiedete info gratuite per aiutarci a valutare meglio le vostre esigenze

Gestioni Particolari: Agenzie di Viaggio e Tour Operator

 Uno dei settori più complessi da gestire è quello delle Agenzie di Viaggio e Tour Operators disciplinati dalla legge Iva di cui all’art. 74-ter del  D.P.R. 633/1972 con il quale il legislatore ha inteso disciplinare un particolare regime IVA applicabile alle  organizzazioni di viaggiche prevede il ricorso al particolare meccanismo detrattivo dell’Iva  “base da base” anziché come previsto dall’art. 19 “imposta da imposta”.

Per evitare confusione negli adempimenti è opportuno che le agenzie abbiano ben chiaro questa situazione:

 Agenzia organizzatrice ( Tour Operator) –>  organizza i pacchetti di viaggio o li integra con prodotti propri

Agenzia intermediaria –>  Agenzia viaggi che vende il prodotto al cliente finale  ( acquista il viaggio dal Tour Operator al  lordo della provvigione allo stesso prezzo al quale poi rivenderà il prodotto al consumatore finale

Acquisti al netto –> al netto della provvigione», il prezzo esposto al cliente finale sarà maggiore rispetto al prezzo di acquisto dal Tour Operator e include la Fee d’Agenzia

Solo agli organizzatori o a chi acquista con preacquisto in  nome e per conto proprio è ammesso adottare il meccanismo del 74 ter  nella fatturazione.

Da queste semplici regole si apre un mondo spesso complesso nel quale le Agenzie di Viaggio compiono operazioni complesse e difficilmente inquadrabili nella normativa fiscale se non suffragate da adeguata documentazione ( esempio acquisto di biglietteria low cost, terminali di emissione biglietteria, rivendita di viaggi uso di codici T.O. altrui etc)

Vuoi saperne di piu? inviaci un quesito gratuito compilando il nostro form di contatto

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Per gestire al meglio la contabilità è necessario che la pratica emessa per ogni viaggio sia completa e dettagliata al fine di verificare la corretta emissione della documentazione fiscale più adeguata.

Vediamo insieme i casi più complessi:

Prezzo confidenziale

Spesso L’agenzia acquista ad un prezzo confidenziale, ovvero un costo profondamente diverso da quello di  mercato o riscontrabile nei normali canali di vendita dei T.O. definito tra le parti in base ad accordi spesso personali che deve essere collegabile alla relativa fattura di vendita dei servizi.

 Estratti conto dei vettori aerei e ferroviari

Si tratta di documentazione di supporto fornita per l’emissione di biglietteria che viene rivenduta dall’agenzia; l’analisi di questa documentazione accessoria permette di individuare il volume d’affari intermediato e i ricavi ( fee) da contabilizzare.

 

Assicurazione per annullamenti L’ammontare delle polizze emesse per annullamento viaggi permette di conoscere con esattezza le pratiche da fatturare e il loro ammontare; gli estratti conto normalmente contengono la lista delle persone assicurate e la loro destinazione.  Si tratta di documentazione di supporto fornita per l’emissione di biglietteria che viene rivenduta dall’agenzia; l’analisi di questa documentazione


Engage Consulting studio può seguire in tutto e per tutto la vostra agenzia di viaggi o Tour Operator forte della propria esperienza nel settore prendendo in carico tutti gli obblighi fiscali, tutelando al meglio l’attività in tutte le sue caratteristiche peculiari

 
Analizzeremo insieme la normativa e compiremo le giuste scelte; ci occuperemo dei vostri documenti e vi forniremo gli strumenti e le strategie per crescere con successo e in tranquillità per arrivare all’obiettivo di:

  • Assicurarvi che tutti i documenti e gli obblighi di legge siano correttamente effettuati;
  • Ridurre il tempo necessario per la burocrazia amministrativa, in modo da dedicarvi maggiormente all’attività vera e propria;
  • Permettervi di crescere in sicurezza;
  • Analisi della specifica attività e della corretta fatturazione
  • Analisi del software gestionale utilizzato ( back office e front office) 
  • Un Commercialista specializzato 
  • Bilanci aggiornati e commentati  
  • Analisi dei documenti giustificativi (fatture/estratti conto)
  • Certificazione Unica e modelli 770 
  • Tenuta del Libro Unico del Lavoro;
  • Calcolo versamenti delle ritenute e dei contributi da operare;
  • Predisposizione e invio telematico dei modelli  Agenzia delle Entrate; 
  • Calcolo e Versamenti periodici dell’IVA, mediante modello F24;
  • Calcolo e Versamenti imposte (IRES e IRAP);
  • Compilazione e Invio Spesometro;
  • Consulenza anche telefonica via email e Skype ( se fuori Lazio) 
  • Aiuto nella scelta del software specifico 

Istituzione,analisi e controllo dei registri obbligatori

 

Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


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franchising di successo: attività in franchising più redditizie

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        franchising di successo: attività in franchising più redditizie

ovvero come investire almeno 100.000 euro oggi

 Oggi parliamo di come investire 300.000 euro nel tempo o almeno 100.000 euro subito in  franchising di successo: attività in franchising più redditizie.

Investire 300.000 euro oggi è un’operazione non semplice, per la normalmente ci si rivolge ai consigli degli esperti, ma si cerca anche di capire a fondo quali siano gli strumenti più adatti per cercare di investire nel modo migliore la somma che abbiamo a disposizione.
Possiamo sicuramente affidarci ai promotori finanziari della banca, anche se questo vorrebbe dire, appunto, fare gli interessi dell’istituto e non i nostri e ricevere degli interessi che spesso non coprono nemmeno il tasso dell’inflazione anche perché quando prestiamo dei soldi a una banca sembra che ci facciano un favore e non ci ricompensano con il giusto tasso di interesse mentre quando siamo noi a chiedere alla banca le cose si fanno molto dure.

Potrai investire in un modello di business che:
– richiede il pagamento dell’IVA solo del 10% anziché del 22% ( modello SSD Lucrativa)

– che ti fa pagare solo il 50% delle tasse (IRES 12,5%  modello SSD Lucrativo)
– ha contratti privilegiati per i dipendenti con risparmio anche sui  contributi sociali (Inps 50% fino al 2022 )

La SSD lucrativa  è una normale società Srl a scopo di lucro  ma con uno speciale obiettivo sportivo !

Ecco i numeri:

      STIPENDI DIPENDENTI 
  IVA  IRES TASSE SUL REDDITO  COSTO AL NETTO   (*) 
FANCHISING FOOD 10% 24,50% 48%
FRANCHISING NO FOOD 22% 24,50% 48%
ANYTIME FITNESS 10% 12,50% 29,00%
       
(*) basato su un costo netto dipendente pari a 18.000 euro  annui      

Quindi perché investire ad esempio sul mercato immobiliare? Non ha senso! Non possiamo più prevedere quanto possa valere un immobile acquistato o addirittura se possa mantenere il prezzo pagato senza contare la tassazione prevista nell’acquisto e nella vendita e questo rischia di immobilizzare a lungo i nostri capitali senza garantire una giusta remunerazione del capitale investito.

Prima di investire: come si scelgono gli strumenti giusti? Non tutti i capitali sono uguali e non tutti gli investimenti sono uguali. A complicare ulteriormente la situazione troviamo anche il fatto che non tutti gli investitori sono uguali.

Tutti conosciamo un amico o un parente che ha un’attività redditizia ma lo vediamo sempre  incollato come un francobollo alla sua attività per controllare e monitorare ma anche perché lui è il cuore del suo business e quindi necessario alla continuazione dell’attività gestita a un certo livello.

L’investimento nel franchising  ci libera da tutto questo e ci permette di gestire un’attività investendo un capitale determinato stando comodamente a casa attraverso un know how che ci viene fornito  chiavi in mano e che gode di un avviamento e di una qualità garantita dal brand.

E’ il caso di Anytime Fitness  il circuito internazionale di palestre nato negli USA che oggi conta più di 3.500 palestre attive in tutto il mondo e recentemente sbarcato in Italia sta crescendo a ritmi vertiginosi con l’apertura di 18 nuove palestre previste entro la fine del 2017.

Il momento per investire è quello giusto, con poco più di 30.000 euro  si entra in uno dei franchising attualmente più redditizi del mondo e completamente autonomo operante nel mondo del fitness. Il Brand è ai suoi primi pass in italia, sbarcato nel 2015 ha delle prospettive di crescita molto buone già sperimentate negli altri paesi europei dove Anytime Fitness è sbarcata precedentemente come la Spagna, il Regno unito  e i Paesi Bassi.

I fondatori della Anytime Fitness hanno capito in anticipo che questa industria era pronta per rinnovarsi completamente e forti della loro  esperienza trentennale nel campo, hanno sviluppato un modello di attività innovativa che permette di lavorare nel mondo del fitness anche da non addetto ai lavori , come gestore indipendente dell’attività.

chiedi una consulenza gratuita al n. +39 333 3216400 oppure richiedi maggiori info qui

I fondatori di Anytime Fitness hanno capito che chi veniva ad allenarsi nelle palestre cercavano comodità e prezzi ragionevoli ma non sarebbero stati disponibili ad allenarsi risparmiando con macchinari non di livello qualitativo e in ambienti angusti ricavati da una autorimessa.

Investendo in Anytime Fitness non devi assolutamente gestire il business personalmente grazie a un know how  derivante dal brand altamente sperimentato con successo in tutto il mondo. La gestione della palestra è tutta automatizzata nelle 24 ore di apertura giorno e notte puoi monitorare l’andamento e ogni dettaglio comodamente da casa tua attraverso prospect flussi e reports aggiornati e gestiti  in internet.

Quale il valore aggiunto?

Tutti gli iscritti nelle palestre  Anytime fitness perseguono lo sport e l’allenamento individuale in qualsiasi ora del giorno con istruttori professionisti e di notte attraverso l’ausilio di virtual trainer. Inoltre accedono gratuitamente al Anywhere Club Access, che permette ai membri di potersi allenare in tutte le strutture Anytime Fitness del mondo compreso nella quota di iscrizione che è tra le più basse del mercato italiano.

Ciò che distingue il modello “Anytime ” è  l’ambiente sobrio e semplice ma pulito moderno e dal carattere famigliare con un software d’accesso e tecnologia di sorveglianza che permette ai membri di allenarsi a qualsiasi ora del giorno e della notte in piena sicurezza con ridotto utilizzo di personale.  Possibile per l’investitore monitorare  a distanza con immagini televisive a circuito chiuso e dispositivi di sicurezza personale con utilizzo del software di accesso con chiavetta personale  totalmente integrato con il sistema di sicurezza on-site..

Un modello di franchising moderno ed efficace che consente un ritorno dell’investimento veloce, la gestione della  struttura in piena autonomia e tutto il tempo da dedicare se stessi senza avere la necessità o l’obbligo di conoscere in maniera dettagliata il settore in cui si va ad investire! Tutto questo crea un vantaggio competitivo enorme, visto che dagli stipendi del personale deriva gran parte delle spese per un normale fitness club. Da titolare investitore , potrai dedicare del tempo ad altri importanti aspetti della tua vita e comunque permettere ai membri il pieno accesso alla struttura.

Il prodotto/servizio è altamente competitivo perché offerto a prezzi ragionevoli per tutti e nonostante i prezzi più bassi del mercato le palestre Anytime Fitness si presentano a membri con ambienti sempre moderni, puliti e a misura d’uomo , con aree allenamento dal design perfetto. E non è solo immagine! Dentro le palestre, gli iscritti trovano attrezzature moderne con connessione ad internet per allenamento muscolare sicure e facili da utilizzare.

chiedi una consulenza gratuita al n. 333.3216400 oppure richiedi maggiori info qui

 

In Italia il mercato è in continua crescita sia per le prospettive di franchising che per numero di potenziali iscritti. Attualmente, Anytime Fitness conta più di 3.500 clubs in tutto il mondo e un bacino di utenza di più di 2 milioni che continua a crescere. La crescita del franchising verrà potenziata da coloro che ben conoscono il modello di business e il brand. In Italia lo sbarco è avvenuto alla fine del 2015 quindi in questo momento chi investe ha le migliori opportunità di accaparrarsi le aree migliori e più produttive seguendo lo sviluppo che già è avvenuto in paesi come l’Australia, la Nuova Zelanda, Canada, Messico, Cile, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Giappone e India. Un’ulteriore espansione a livello mondiale è in corso.

Investimento Sicuro

Arancio Un ROI medio superiore al 30%

Arancio Due anni e mezzo per raggiungere il ritorno dell’investimento

Arancio Disponibilità di finanziamento

Arancio Supporto a 360 ° in tutte le fasi di allestimento

Vincitore per 3 anni
consecutivi del Premio

Top Global Franchise

Nella classifica di Entrepreneur Magazine Anytime Fitness è il franchising che cresce più velocemente al mondo con l’apertura in media di due palestre al giorno.
L’ ambìto premio viene concesso su base annua al miglior franchise secondo alcuni importanti criteri:solidità finanziaria e stabilità nel tempo, tasso di crescita e le dimensioni del sistema.

Le licenze non sono illimitate: In alcuni paesi come L’Australia e gli Stati Uniti sono in chiusura e non è più possibile investire. Affrettati per  non perdere l’area più redditizia nella  tua città preferita. Anytime Fitness è il franchising preferito da molti investitori stranieri che desiderano investire in Italia


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foreign investment in Italy : anytime fitness is just the right privileged sectors for investing.

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Anytime fitness in Italy, every club opened 24 hours seven days a week for personal health and to meet people

 Foreign investment in Italy : anytime fitness is just the right privileged sectors for investing.

Up your hand who never said “I do not have time to go to the gym” is the phrase that I often hear also say to many of my colleagues or friends. Each of us easily finds an excuse to avoid having to practice a regular physical activity.

Before heard of Anytime Fitness,i had to save out a space at lunchtime to go to the gym. It is not only my laziness but often reflects the reality of a daily life full of work commitments, duties, tasks. It often happened to me that some of my clients ask to me for lunchtime meeting; nice thin but .. what about my gym time? Now with Anytime fitness I have solved my problems and I go to the gym anytime I want. Probably the same thing happens to a mother with his kids , or a person forced to make long journeys in the car to go to work and that “wastes” a lot of time in traffic. There are many “dead moments ” in our lives, “empty” times, in which is a natural desire to talk with someone and to get a bit of news or special excitement in our life and the routine of what we normally do. In Italy it is not an habit going to the gym at night. Because the nightly opening of shops has never been encouraged and has only been held for a few years. Anytime fitness is the first chain of gyms that has brought this innovative possibility, combined with virtual workouts that allow you to train even at night. Cause the internet rules , the opportunities for socializing have been greatly reduced, as has the selection of people. You go to the disco but with the noise and the atmosphere socializing is not always easy, even other places do not give better results. Choosing anAnytime Fitness club balances everything because you have the opportunity to meet people of all ages, all social heritage and that very often live in the neighborhood. Getting to know each other is very easy, especially because for Italian people cause its very hot nature and ready to talk finds many opportunities to get to know other people also using the help of the p.t. who help them both for training and to meet new people.

Even for boys (or girls) it is easier to socialize. The gym is frequented by all the categories of girls you will find also outside; the most expansive one, the precious one , the one that does not talk to anyone, who have a boyfriend and so on. . But in the gym you have an advantage because it is a precious opportunity to interact with them without the pressure of a direct approach made by a totally unknown of the person because in the gym there are always good excuses to interact one to one.

And now, you being able to count on a gym like Anytime Fitness that means having a place that 24 hours a day, seven days a week allows you to come. For this reason, if during the day you do not find the time and you live daily stress, in the evening and at night forget about stress and other things and you can train, have a nice relaxing shower, maybe organize a virtual training together each time different and exciting and then go out and get a drink out with old or new friends. This period in which lot of people are living a single life, being able to find a way to live a life of wellness and socialization necessarily passes to an Anytime Fitness gyms. We need to live a healthier lifestyle and communicate more with others and avoid isolating ourselves in our daily stress. Time goes on and often we are forced thinking “could have been”. We are the sole directors of our lives.

The main goal of Anytime Fitness activities is to provide high quality, modern fitness services at affordable prices. Access is made democratic and right for everyone – nothing superfluous, only sports, only those services that are needed, without imposing additional payments and “hidden” costs to have available to all the best quality fitness and Anytime fitness is working to make sports and health services more accessible to people active throughout Italy. The optimal relationship between price and quality of services is the priority direction of network development.

Anytime Fitness’s purpose is to ensure that every day more and more people with different needs, tastes, dreams, aspirations and income levels have the opportunity to improve their appearance, their health and their daily lives.

Anytime Fitness is a guarantee but also a constant commitment and a social responsibility to ensure activities with physical training that is the foundation of everyone’s well-being. The company implements programs to provide fitness services for retired people, workers, mothers and people of all ages and also the socialization of people especially in the neighborhood that allows you to get to know each other and train together by developing the activity

 

ask for a free consultation at n. 333.3216400 or request more info here

 
 
 
  • Safe Investment

  •   An average ROI of more than 30%

  •   Two and a half years to achieve the return on investment;

  •   Availability of financing;

  •   360 ° support in all stages of construction

3 year winning 

Top Global Franchise

in Entrepreneur Magazine ranking of Anytime Fitness is the fastest growing franchise in the world with the opening on average of two gyms a day.
The ambitious prize is granted on an annual basis to the best franchise according to some important criteria: financial soundness and stability over time, growth rate and system size.

Licenses are not unlimited: In some countries such as Australia and the United States they are closing and it is no longer possible to invest. Hurry up to not lose the most profitable area in your favorite city. Anytime Fitness is the franchise preferred by many foreign investors who wish to invest in Italy

 

 

 

 


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